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Ordinanza — n. 33897/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of valid power of attorney for Equitalia's private lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33897/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by the Revenue Agency inadmissible because the power of attorney granted to a private lawyer lacked the required justification for derogation from the exclusive state attorney mandate. The appellant argued that the lower court erred in applying the ten-year prescription period for social security debts, while the respondent contended the debt was time-barred due to unopposed collection notices. The court ruled that without a specific, motivated deliberation from the agency's governing bodies authorizing a private lawyer for this specific litigation, the mandate was null and void, rendering the entire appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 2946 c.c.; Art. 12, 24, 25, 49 d.P.R. n. 602/1973; Art. 20 d. Igs. n. 112/99; Art. 17 d.lgs. n. 46/1999; Art. 421, comma 2, c.p.c.; Art. 2943, 2944 c.c.; Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/02: A power of attorney granted to a private lawyer by the Revenue Agency for collection matters is null and void unless supported by a specific, motivated deliberation of the agency's governing bodies derogating from the exclusive mandate of the State Attorney's Office.

Parole chiave

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Revenue Agency Power of Attorney State Attorney Mandate Prescription Period Collection Matters Private Lawyer Inadmissible Appeal arretrati di contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2946 c.c.
Art. 12, 24, 25, 49 d.P.R. n. 602/1973
Art. 20 d. Igs. n. 112/99
Art. 17 d.lgs. n. 46/1999
Art. 421, comma 2, c.p.c.
Art. 2943, 2944 c.c.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/02

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 30008/19
Cass. n. 26531/20
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 26793-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ERSILIO GAVINO, GIOVANNI CALISI; - ricorrente - 2022 contro 3575 NICOLETTI GABRIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO DEFILIPPI; - controrícorrente - nonchè contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 216/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 28/04/2017 R.G.N. 306/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.

RILEVATO CHE: La Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non dovuti da Gabrio Nicoletti i contributi previdenziali richiesti con sollecito notificato in data 19.5.2015, relativi a cartelle esattoriali notificate in data anteriore al 7.7.2009 e riferiti a crediti Inps. Riteneva la Corte che le cartelle esattoriali, non tempestivamente opposte, configuravano atti amministrativi, come tali inidonei ad acquistare efficacia di giudicato, con conseguente prescrizione quinquennale dei crediti. Rispetto a dette cartelle, la Corte riteneva di non poter esercitare i propri poteri ufficiosi onde acquisire agli atti e utilizzare tre intimazioni di pagamento tardivamente prodotte dall'Agenzia.

Avverso tale statuizione, Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.) ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi, illustrati da memoria. L'Inps, in proprio e quale mandatario della società di SCCI spa, si è costituito con procura in calce al ricorso notificato. Gabrio Nicoletti ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE: Con i primi due motivi di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art.2946 c.c. in riferimento agli artt. 12, 24, 25 e 49 d.P.R. n.602/1973, nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art.20 d.

Igs. n.112/99 e dell'art.17 d.lgs. n.46/1999. La Corte d'appello avrebbe errato nel non applicare la prescrizione decennale, sia perché l'iscrizione dei crediti al ruolo determina novazione, sia perché la prescrizione decennale è affermata dall'art.20 d. Igs. n.112/99. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art.421, comma 2, c.p.c. in relazione agli artt.2943 e 2944 cc, per non avere la Corte d'appello ammesso la produzione di tre intimazioni di pagamento notificate entro il quinquennio ed idonee ad interrompere il termine prescrizionale breve.

Il ricorso principale appare inammissibile per difetto di valida procura. La procura è stata rilasciata da AdER non all'Avvocatura dello Stato ma a un avvocato del libero foro, in data 27.10.17, ovvero successivamente al Protocollo d'intesa tra AdER e Avvocatura Generale del 22.6.2017. Ai sensi del paragrafo 3.4 del Protocollo, l'AdER deve avvalersi dell'Avvocatura di Stato per la difesa delle liti concernenti "l'attività di riscossione", quale è la presente, dove si discute di validità della notifica di cartelle di pagamento e conseguente prescrizione del diritto di credito.

Secondo la sentenza di questa Corte a sezioni unite, n.30008/19, nelle materie oggetto della convenzione tra AdER e Avvocatura dello Stato, la possibilità di avvalersi di un avvocato del libero foro è subordinata ad una specifica e motivata deliberazione dell'ente. In mancanza, il mandato alle liti è nullo, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass.26531/20). Nel caso di specie, la procura è stata conferita senza alcuna menzione delle ragioni della necessità di una deroga al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale, né la procura fa riferimento ad una delibera assunta dagli organi deliberativi dell'ente che abbia motivato la difesa conferita a un avvocato del libero foro.

Ne segue l'inammissibilità del ricorso principale. Spese secondo soccombenza di parte ricorrente nei soli confronti di Gabrio Nicoletti, mentre nulla si deve pronunciare sulle spese nei confronti dell'Inps, non avendo l'ente svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite a Gabrio Nicoletti, liquidate in €2500 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15°h per spese generali e accessori di legge; spese da distrarsi al procuratore antistatario; dà atto che, attesa l'inammissibilità del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso nell'adunanza del 25.10.22 U. FUNZION AI J IMMO Il Presidente Mari. E Giacoia Umberto Berrino Il Funzionario Giu,:liziario