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Ordinanza — n. 33895/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal citing annulment of the tax collection notice by the issuing authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33895/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the plaintiff voluntarily withdrew the lawsuit, citing the annulment of the tax collection notice by the issuing authority. The appellant argued for a ten-year prescription period for social security debts, but the withdrawal rendered the legal dispute moot. Consequently, the court dismissed the case without addressing the merits of the prescription argument.

Regesto Legislator

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Art. 2946 c.c.; Art. 4 D.L. n. 41/21: When a party withdraws a cassation appeal due to the annulment of the underlying administrative act by the issuing authority, the judgment is declared extinguished without examining the merits of the prescription defense.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of proceedings annulment of tax notice prescription period dispute social security debts sudden loss of interest Cassation procedure contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 2946 c.c.
Art. 4 D.L. n. 41/21
Art. 13 co. 1 quater D.Igs. n. 115/02

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 23397/16
Cass., n. 14782/18
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 22296-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - ENTE PUBBLICO ECONOMICO (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA ELISABETTA PORCU; 2022 - ricorrente - 3573 contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - resistenti con mandato - nonchè contro SPIGA SALVATORE; - intimato - avverso la sentenza n. 27/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 21/03/2017 R.G.N. 432/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. R.g. n. 22296/2017 RILEVATO CHE: La Corte d'appello di Cagliari confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione di Salvatore Spiga avverso una cartella esattoriale per crediti contributivi dell'Inps notificata da Equitalia Centro spa. Riteneva la Corte che la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata e che, tuttavia, il credito azionato fosse soggetto a prescrizione quinquennale e non decennale, in base a Cass., sez. un., n.23397/16. Avverso tale statuizione, Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia Centro S.p.A.) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura.

L' Inps si è costituito con procura in calce al ricorso notificato, mentre Salvatore Spiga è rimasto intimato. In vista dell'adunanza camerale, parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso dichiarando il sopravvenuto difetto d'interesse all'impugnazione in quanto la cartella è stata annullata dallo stesso ente, ai sensi dell'art.4 d.l. n.41/21 conv. in I. n.69/21. CONSIDERATO CHE: Con i tre motivi di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2946 c.c. in riferimento agli artt. 10 ss. e 49 D.P.R. n.602/1973 e all'art.1230 c.c., violazione dell'art.2946 c.c., in relazione all'art.24 d.

Igs. n.46/1999, violazione dell'art.2946 c.c., in relazione agli artt.19 s., d. Igs.n.112/1999 per avere la Corte di merito ritenuto la prescrizione quinquennale del credito anziché quella decennale. Tanto premesso, attesa la rinuncia all'impugnazione, va dichiarata l'estinzione del giudizio.R.g. n. 22296/2017 Nulla sulle spese, essendo Spiga Salvatore rimasto intimato e non avendo l'Inps svolto attività difensiva. Trattandosi di rinuncia per motivi sopravvenuti non si applica l'art.13, co.1 quater d. Igs. n.115/02 (Cass.14782/18). p.q.m. la Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 25.10.22 Il presidente 11, Umberto Berrino Li Funzion2r1 De'l'-'rr-'»^J.0 cria oggi,