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Ordinanza — n. 33894/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to challenge all grounds of the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33894/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to challenge all independent grounds supporting the lower court's decision. The lower court rejected the opposition based on both the lack of proof regarding the date of knowledge for notification and the expiration of the ten-year prescription period. Since the appellant only contested the notification issue while ignoring the prescription argument, the court ruled the appeal procedurally defective under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 348 ter c.p.c.; Art. 360, co. 1, n. 3 and n. 5 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to challenge all independent rationes decidendi that support the lower court's decision, particularly when one ground (such as prescription) is sufficient to sustain the judgment alone.

Parole chiave

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inadmissibility appeal independent rationes decidendi double conforming judgment prescription period notification nullity procedural defect Cassation review recupero di crediti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 348 ter c.p.c.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
Art. 617 c.p.c.
Art. 2953 c.c.
Art. 24 d. Igs. n. 46/99
Art. 7 I. n. 890/82
Art. 26 d.P.R. n. 602/73
Art. 60 d.P.R. n. 600/73
Art. 139 c.p.c.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/02

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 15399/18
Cass. 9752/17
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 6559-2017 proposto da: CARRETTA MARIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO PISANI; - ricorrente - contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. (già EQUITALIA 2022 NORD S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro 3572 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA EUGENIO MARIO ROMANO; - controrícorrente - nonchè contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LORELLA FRASCONA', FRANCESCA SALVATORI che lo rappresentano e difendono; - controrícorrente - non chè contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrentí - avverso la sentenza n. 1435/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/01/2017 R.G.N. 829/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.

RILEVATO IN FATTO La Corte d'appello di Milano confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta da Mario Carretta avverso cartelle di pagamento emesse per crediti previdenziali di Inps e Inali, notificate da Equitalia Servizi di Riscossione spa (già Equitalia Nord spa). Riteneva la Corte che la dedotta nullità della notificazione delle cartelle non esistesse. Per alcune cartelle, di cui non risultava prodotta la notifica, rilevava che l'appellante non aveva dimostrato il giorno di acquisita conoscenza, e che, anche ad assumere come giorno quello allegato (11.11.2013), si era comunque verificata la decadenza di cui all'art.617 c.p.c., trattandosi di opposizione per vizi formali.

Riguardo poi al motivo di opposizione di merito, relativo alla dedotta prescrizione dei crediti, la Corte affermava la prescrizione decennale ai sensi dell'art.2953 c.c. Contro la sentenza, Mario Carretta ricorre per cinque motivi. Inps, Inail e Equitalia Servizi di Riscossione spa resistono con controricorso. Inps ha depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo, il secondo e il terzo motivo, parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art.7 I. n.890/82, dell'art.26 d.P.R. n.602/73, dell'art.60 d.P.R. n.600/73 e dell'art.139 c.p.c., nonché omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo. La Corte avrebbe errato nel ritenere valide le notifiche delle cartelle, avvenute a mezzo del servizio postale e asseritamente ricevute dal portiere dello stabile, nonostante l'assenza di successiva raccomandata al destinatario, ai sensi dell'art.7 I. n.890/82. Con il quarto motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell'art.26, co.4 d.P.R. n.602/73, e degli artt.215 c.p.c. e 2719 c.c. La Corte avrebbe errato nel ritenere valide le notifiche delle cartelle nonostante fossero state prodotte copie fotostatiche delle relate di notifica, oggetto di disconoscimento in causa, senza alcuna produzione dell'originale delle cartelle nel loro contenuto integrale.

Con il quindi motivo si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La Corte avrebbe errato nel ritenere applicabile il termine di prescrizione decennale. In favore della prescrizione quinquennale, parte ricorrente cita a sostegno Cass., sez. un., n.23397/16. Preliminarmente, riguardo all'eccezione dell'Inali, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di autosufficienza non riportando il contenuto integrale delle cartelle, va detto che la necessità di trascrizione integrale della cartella nel corpo dei i ricorso è stata chiesta da questa Corte, a pena di inammissibilità, nel diverso caso in cui sia censurata la sentenza sotto il profilo del giudizio ivi espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento, poiché solo la trascrizione integrale della cartella consente alla Corte di cassazione la verifica della doglianza (Cass.28570/19).

Nel caso di specie, dove si discute non di motivazione delle cartelle, ma di loro notificazione, il ricorso riporta i numeri identificativi di ogni cartella, indicando quali risultavano notificate a mezzo del portiere e quali non risultavano notificate. La mancanza di indicazione, per ciascuna cartella, dell'ente creditore (Inps o Inail) non è dirimente, in quanto il numero della cartella consente di individuarla in modo esatto, e di risalire poi all'ente creditore (come del resto mostra di fare Inail nel controricorso). Ciò premesso, i primi quattro motivi sono inammissibili sotto altro profilo.

La Corte d'appello, oltre a ritenere infondate le eccezioni di nullità di notifica delle cartelle, ha affermato, quale autonoma ratio decidendi, che, anche a voler ammettere la nullità della notificazione per alcune cartelle e l'omessa notificazione per altre, considerando come dies a quo dell'opposizione formale ex art.617 c.p.c. la data di acquisita conoscenza delle cartelle, ovvero 1'11.11.13, il ricorso risultava tardivo, siccome presentato il 18.12.13, oltre il termine decadenziale di venti giorni. Su tale affermazione, il ricorso per cassazione non muove alcuna censura, né per contestare che si trattasse di opposizione agli atti esecutivi, né per contestare il mancato rispetto del termine di venti giorni.

Va allora richiamato il costante orientamento di questa Corte in tema di inammissibilità del ricorso ove esso non coinvolga tutte le rationes decidendi che sorreggono, in modo indipendente l'una dall'altra, la decisione (tra le tante, v. Cass.15399/18, Cass.9752/17). Il quinto motivo è inammissibile sotto più profili. , Innanzitutto si tratta di motivo svolto ai sensi dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c., senza indicazione del fatto storico omesso decisivo e sottoposto a contraddittorio delle parti. In secondo luogo, l'inammissibilità discende dall'art.348 ter c.p.c. trattandosi di doppia sentenza conforme di merito sugli stessi fatti oggetto di giudizio.

Anche a voler riqualificare il motivo come violazione di legge ai sensi dell'art.360, co.1, n.3 c.p.c., esso difetta dell'indicazione delle norme di legge violate. Infine, l'inammissibilità deriva, come già detto per i primi quattro motivi, dalla omessa censura di entrambe le ragioni su cui poggia la decisione. Rispetto alle cartelle non notificate, la Corte ha considerato in primo luogo che non era dimostrato il giorno di acquisita conoscenza dell'estratto di ruolo sicché non si poteva affermare la tempestività dell'opposizione e, in secondo luogo, che, anche ad ammettere l'acquisita conoscenza in data 11.11.2013, donde la tempestività dell'opposizione di merito ai sensi dell'art.24 d.

Igs. n.46/99, la prescrizione era maturata siccome decennale. Il motivo di ricorso nulla censura in ordine alla prima ratio decidendi, da sola in grado di sorreggere il rigetto dell'opposizione di merito, posto che, non essendo dimostrato il dies a quo del termine di quaranta giorni di cui all'art.24 d. Igs. n.46/99, ovvero il giorno di acquisita consapevolezza dell'estratto di ruolo, non può nemmeno dirsi che l'opposizione di merito presentata il 18.12.13 sia rispettosa del predetto termine. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente.

P.Q. M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate, per ciascuno dei resistenti, in €3000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; dà atto che, attesa l'inammissibilità del ricorso principale, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

Il Presidente Umbert