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Sentenza — n. 33887/2022 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court quashes appeal ruling, holding private debt assumption agreements cannot bind the Inps regarding TFR guarantees.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33887/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision dismissing the Inps's appeal against a lower court ruling in favor of the worker. The lower court had rejected the Inps's argument that the private debt assumption agreement between two companies could not bind the Inps, which had raised prescription issues. The Court held that the Inps, as the manager of the Guarantee Fund, is a third party to private debt assumption agreements and cannot be bound by them to recognize a guarantee where the worker still has ordinary recourse against the original insolvent employer.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 1, legge n. 297/1982; Art. 2114, 2115 c.c.: The Guarantee Fund's intervention occurs only when ordinary legal recourse is unavailable; private debt assumption agreements between employers cannot bind the Inps or modify statutory guarantee conditions.

Parole chiave

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Guarantee Fund TFR debt assumption Inps third party prescription period ordinary legal recourse private agreement validity social security guarantee accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 1, legge n. 297 del 1982
MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L.
Art. 2114 c.c.
Art. 2115 c.c.
Art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n.
art. 2112 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4897/21
2" (Cass. n. 4897/21, in motivazione).
Cass. n. 24828/11
- osta alla validità di ogni patto, che valga a modificare la normativa legale sulle forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e sulle contribuzioni e prestazioni relative, o che sia suscettibile di eludere gli obblighi delle parti attinenti alle suddette materie" (Cass. n. 24828/11).
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Testo completo

nte SENTENZA sul ricorso 19141-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, 2022 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 3126 rappresentato e difeso dagli Avvocati VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO; - ricorrente - N contro CASALONE LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo studio dell'avvocato FABIO BORGOGNONI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO NOSENZO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 312/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 27/05/2016 R.G.N. 494/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2022 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G. 19141/16 Svolgimento del processo Con sentenza del giorno 27 maggio 2016 n. 312, la Corte d'appello di Torino respingeva l'appello dell'Inps avverso la sentenza del tribunale di Vercelli che aveva accolto la domanda proposta da Casalone Luigi volta ad ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia con riferimento al TFR maturato alle dipendenze sia della GAD srl, poi fallita, che della, quota maturata alle dipendenze di Accornero srl (precedente datrice di lavoro)Tèh era stato assunto con accollo cumulativo dalla medesima Gad srl, tant'è vero che il giudice delegato al fallimento di Gad srl aveva ammesso al passivo l'intero importo di TFR richiesto dalla lavoratrice.

Ad avviso del tribunale, al di là dell'avvenuta o meno cessione aziendale tra la Accornero srl (precedente datrice) e la Gad srl (ultima datrice poi fallita) che aveva assunto contrattualmente il debito per TFR della prima società, ciò che conta è l'accollo del TFR della Accornero srl in capo al debitore fallito, il mancato adempimento dell'obbligazione e il relativo accertamento, divenuto definitivo per mancata opposizione dell'Inps, in sede fallimentare, per un titolo che consente l'erogazione da parte del Fondo di Garanzia, non potendo essere oggetto di ulteriore valutazione i presupposti fattuali che avevano determinato l'ammissione al passivo del credito.

Da parte sua, per quanto ancora d'interesse, la Corte d'appello a sostegno delle ragioni di rigetto del gravame dell'Inps, ha disatteso l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'Istituto previdenziale, in quanto ha ritenuto che prima della ricorrenza dei presupposti previsti per la corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico del Fondo di Garanzia (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di una procedura esecutiva) nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all'Inps e, pertanto, nessuna prescrizione del diritto del lavoratore poteva decorrere nei confronti del Fondo di Garanzia.

In riferimento, invece, alla doglianza avanzata dall'Inps che l'avvenuta ammissione del credito della lavoratrice allo stato passivo del fallimento Gad srl non poteva fare stato di giudicato nei confronti dell'Istituto, in quanto terzo rispetto ai rapporti tra il lavoratore e il datore di lavoro, la Corte distrettuale ha rilevato che non si verteva in tema di effetti di una statuizione giurisdizionale nei confronti di un terzo, ma di un subentro stabilito espressamente dal legislatore con la legge 297/82 in capo all'Inps, in una obbligazione gravante sul datore di lavoro; pertanto, trattandosi di subentro ex lege, l'Inps non poteva contestare l'accertamento operato in sede concorsuale, al quale restava vincolato sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.

Avverso la sentenza della Corte d'appello, l'Istituto previdenziale ha proposto ricorso in cassazione, sulla base di un motivo illustrato da memoria, mentre il lavoratore ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato da memoria. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso. Motivi della decisione Con il motivo di ricorso, l'Istituto ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 2 primo, secondo e settimo comma della legge n. 297/82, con riferimento agli artt. 1273 e 1372 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché aveva errato la Corte distrettuale a riconoscere l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR al lavoratore subordinato in sostituzione del datore di lavoro insolvente anche per la quota maturata durante lo svolgimento di attività lavorativa in favore di un primo datore di lavoro in bonis solo perché era stato ammesso anche tale quota del credito allo stato passivo del datore di lavoro fallito, non in virtù di una cessione di azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., bensì di un contratto di accollo cumulativo esterno, intervenuto tra i due datori di lavoro.

Il ricorso è fondato, in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte, "l'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (che istituiscono e regolano il Fondo di Garanzia presso l'Inps) si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile e in cui la domanda d'insinuazione al passivo viene proposta ed, inoltre, poiché il TFR diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per TFR fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente (nel presente caso si tratta del datore di lavoro cessionario) non può vincolare l'Inps, che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per TFR, sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia della legge n. 297 del 1982, art. 2" (Cass. n. 4897/21, in motivazione).

Pertanto, la tutela previdenziale apprestata dal Fondo di Garanzia (che è distinta dall'obbligazione retributiva che nasce in forza del rapporto di lavoro) interviene, per definizione nel caso di bisogno, allorché il credito lavorativo non è, in concreto, provvisto di tutela nell'ambito del rapporto di lavoro nei confronti del datore di lavoro: pertanto, tale rapporto previdenziale sorge soltanto allorché il lavoratore perde la possibilità di tutela ordinaria dei suoi crediti retributivi nell'ambito del predetto rapporto di lavoro, proprio per l'insolvenza del datore di lavoro.

Nella specie, il negozio di accollo cumulativo del debito per TFR maturato presso la Accornero srl da parte della Gad srl - stipulato in data 30 aprile 2009, ben due anni dopo la cessazione del rapporto con la stessa Accornero srl per effetto del licenziamento del 31 luglio 2007 -ha certamente rafforzato la garanzia di adempimento dell'obbligazione in favore della lavoratrice, mediante l'aggiunta della responsabilità patrimoniale della Gad srl, ma tale negozio di accollo del debito retributivo tra le due società non può comportare effetti rilevanti sul diverso piano giuridico-previdenziale, perché l'Inps non è stato parte di tale accordo, e non può produrre alcun effetto nei suoi confronti, mentre la lavoratrice poteva richiedere la quota di TFR maturata presso la Accornero srl, nei confronti di detta società in bonis.

I Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "l'inderogabilità della materia previdenziale - giustificata dalla natura degli interessi tutelati come si evince dal disposto degli artt. 2114 e 2115 c.c. - osta alla validità di ogni patto, che valga a modificare la normativa legale sulle forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e sulle contribuzioni e prestazioni relative, o che sia suscettibile di eludere gli obblighi delle parti attinenti alle suddette materie" (Cass. n. 24828/11). Pertanto, le prestazioni che l'Inps è tenuto a riconoscere quale gestore del Fondo di Garanzia non possono essere determinate alla stregua di accordi privatistici, ma devono corrispondere a quanto effettivamente il lavoratore non ha potuto ottenere a titolo di TFR per l'insolvenza del proprio datore di lavoro che è insussistente nel caso di specie con riferimento alla società datrice di lavoro e debitrice della quota di TFR oggetto della presente controversia, cioè la Accomero srl che era pacificamente in bonis.

Pertanto, poiché la Corte distrettuale non si è attenuta agli esposti principi, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, che riesaminerà la controversia sulla base di quanto esposto, anche f.44, riferimento alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEAccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per