Cassation court dismisses appeal against INPS, ruling mandatory separate management enrollment for architects despite private pension schemes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that rejected an architect's mandatory enrollment in the separate management system. The INPS argued the claim was time-barred due to a specific start date for the five-year prescription period, while the lower court held that architects registered with professional boards must enroll in the separate management unless they make qualifying contributions to their professional funds. The court agreed with the lower court, affirming that the universal coverage principle requires such enrollment when no other relevant contributions are made, and rejected the INPS's prescription argument based on the correct calculation of the start date.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, co. 26 I. n. 335/95; Art. 18, co. 12 d.l. n. 98/11: Architects and engineers registered with professional boards are legally obligated to enroll in the separate management system at INPS unless they make contributions capable of generating pension benefits to their professional funds, ensuring universal coverage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ORDINANZA sul ricorso 19274-2019 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; 2022 - ricorrente - 2755 contro VIOLANTE LORENZO; - intimato - avverso la sentenza n. 1183/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/12/2018 R.G.N. 600/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2022 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. N
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto illegittima l'iscrizione d'ufficio dell'architetto Violante Lorenzo alla gestione separata da parte dell'Inps, al fine di conseguire il pagamento del debito contributivo relativo al reddito da lavoro autonomo percepito nell'anno 2008. La Corte ha ritenuto che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata non valesse per il libero professionista iscritto ad albi o elenchi di categoria, rispetto al quale la tutela previdenziale è rimessa alle casse private di appartenenza.
Aggiungeva comunque che la pretesa dell'Inps era prescritta, dovendosi considerare come dies a quo del termine quinquennale di prescrizione la data di esigibilità del credito contributivo; né poteva affermarsi una impossibilità giuridica di far valere il diritto dell'Inps per mancata conoscibilità del presupposto impositivo, disponendo l'istituto di poteri ispettivi finalizzati all'accertamento delle situazioni lavorative produttive di obblighi contributivi. Contro la sentenza, l'Inps ricorre per due motivi. Violante Lorenzo è rimasto intimato.
A seguito di ordinanza interlocutoria resa dalla sesta sezione di questa Corte in data 10.11.20/12.2.21, la causa era rinviata a nuovo ruolo dinnanzi a questa sezione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, l'Inps denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2, co.26 ss. I. n.335/95, 18, co.12 d. I. n.98/11 conv. con mod. in I. n.111/11, 3 I. n.179/58, 10 e 11 I. n.6/81, nonché degli artt.7, 23, 27 D.M. 20.12.1995, n.1189700. Dal predetto quadro normativo la Corte avrebbe dovuto ricavare l'obbligo di iscrizione di Violante Lorenzo alla gestione separata. Con il secondo motivo di ricorso, l'Inps denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2935 c.c., 2, co.26-31 I. n.335/95, 10, 13, 18 d. Igs. n.241/97, 17, co.1 e 2 d.P.R. n.435/01, 2 d.P.R. n.322/98, 36 bis, co.2, lett. F) e 36 ter d.P.R. n.435/01.
La Corte non avrebbe considerato l'impossibilità giuridica dell'Inps di far valere il proprio credito posto che la dichiarazione dei redditi presentata da Violante. mancava della compilazione del quadro RR. Il secondo motivo, logicamente preliminare, va affrontato per primo ed 4 manifestamente fondato. Il motivo di impugnazione concerne il dies a quo della prescrizione, che l'Inps individua nel giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'arch. Violante. Sotto tale profilo il motivo è infondato. Questa Corte ha più volte affermato (da ultimo Cass.28565/22) che la prescrizione del credito contributivo decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass.27950/18, Cass.19403/19, Cass.1557/20): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria (Cass.10273/21;
Cass.17970/22). La mancata compilazione del quadro RR entro la dichiarazione dei redditi, proprio perché quest'ultima non integra il presupposto dell'obbligo contributivo, non può incidere sulla nascita del diritto di credito dell'Inps, e dunque non può nemmeno integrare quella impossibilità giuridica che è l'unica rilevante ai fini dell'art.2935 c.c. La mancata compilazione del quadro RR può semmai rendere più difficoltoso l'accertamento da parte dell'Inps dei presupposti dell'obbligo contributivo e quindi dell'insorgenza del proprio diritto di credito.
Ma la mera difficoltà di esercizio del diritto, derivante dalla omessa compilazione del quadro RR, e vincibile con gli ordinari controlli ispettivi, non rileva ai fini dell'art.2935 c.c., come precisato da questa Corte (Cass.18569/22; Cass.11643/22). Il motivo è però fondato sotto un profilo diverso da quello dedotto in ricorso. Il motivo sottopone invero a questa Corte il tema del dies a quo del termine di prescrizione, dovendosi perciò escludere che detto tema sia coperto da giudicato interno (v. di recente Cass.285E6/22, secondo cui è rilevabile d'ufficio l'individuazione dell'esatto dies a quo della prescrizione quando il motivo di ricorso deduca la sospensione della pregtrizione per doloso occultamento del debito stante l'omessa compilazione del quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi).
L'individuazione del momento iniziale della prescrizione si atteggia come quaestio iuris che il giudice è chiamato a valutare d'ufficio , senza essere vincolato dalle deduzioni delle parti (Cass.24047/22; Cass.33169/21; Cass.28565/22). L'erronea individuazione del termine di prescrizione applicabile, del suo inizio o del suo epilogo, non inficia, pertanto, la valida proposizione dell'eccezione (Cass.30303/21; Cass.15631/16), in quanto involge aspetti eminentemente giuridici, rimessi per loro natura al vaglio del giudice (iura novit curia). Tale vaglio s'impone anche in sede di legittimità, a condizione che non siano necessari accertamenti di fatto.
Accertamenti che il caso di specie non richiede, poiché l'exordium praescriptionis è sancito una volta per tutte, con portata generale, da un atto normativo. In particolare, secondo l'art. 55 del regio decreto-legge n.1827/35, conv. con mod. in I. n.1155/36, i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». I termini di versamento dei contributi sono definiti dall'art. 18, co.4 d. Igs. n.241/97, secondo cui: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
Quanto ai termini per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, cui sono ancorati anche i termini per il pagamento dei contributi, riveste importanza essenziale l'art.12, co.5, del menzionato d.lgs. n.241/97, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene dunque un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l'intervento e si configura come un atto di natura regolamentare, in quanto concorre ad attuare e a integrare le previsioni del d.lgs. n.241/97 (Cass.17970/22; Cass.24047/22; Cass.28565/22). Quanto ai contributi relativi all'anno 2008, viene in rilievo l'art.1, co.1 d.P.C.m 4.6.2009, secondo cui: «I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2009, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano ì predetti versamenti:
a) entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo». Si deve avere riguardo al primo termine del 6 luglio 2009, che la fonte regolamentare stabilisce per il pagamento dell'importo dovuto, senza maggiorazioni di sorta: è da tale momento che sorge l'obbligo contributivo e l'INPS può dunque far valere i propri diritti. Quanto alla latitudine soggettiva del differimento, questa Corte, alla luce dell'univoco dettato letterale della previsione regolamentare, ha chiarito che ne beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Il differimento, dunque, non si applica soltanto a coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione (Cass.10273/21). Pertanto, ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposìzione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass.24668/22;
Cass.23314/22; Cass.22336/22). La sentenza impugnata, nel far decorrere la prescrizione dal 16.6.2009, ha trascurato di tener conto del differimento al 6.7.2009, applicabile in base alle richiamate previsioni regolamentari, inscindibilmente connesse con la fonte primaria. Applicando quindi il corretto dies a quo del 6.7.2009, deve concludersi per la tempestività dell'atto interruttivo, comunicato il 30.6.2014. Parimenti fondato è il primo motivo di ricorso. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, da cui non v'è motivo di discostarsi, gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all'Inarcassa, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art.2, co.26 I. n.335/95, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale; sussiste, infatti, una relazione di complementarità tra gestione separata e casse professionali, posto che, ai sensi dell'art.18, co.12 d.l. n.98/11 (conv. con modif. nella I. n. 111/11), anche per coloro che sono iscritti ad albi ed elenchi è previsto l'obbligo di iscriversi alla gestione separata quando non effettuino alcun "versamento contributivo" agli enti della categoria professionale di appartenenza (Cass.30344/17;
Cass.32166/18; Cass.5826/21; Cass.20288/22). La sentenza impugnata non s'è attenuta ai predetti principi, con conseguente sua cassazione e rinvio alla medesima Corte per gli ulteriori accertamenti necessari e anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. p.q.m. La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d'Appello di Palermo in di versa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, deciso all'ad