Cassation court dismisses appeal against tax collection agency, ruling only the tax authority can contest social security contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Maria Perre's appeal against the lower court's dismissal of her opposition to Equitalia Sud regarding unpaid social security contributions. Perre argued that the collection agency lacked standing to resist the claim, citing procedural rules, while Equitalia maintained exclusive standing under specific social security legislation. The court ruled that despite general tax collection rules allowing third parties to contest, the specific law governing social security credits grants exclusive right of contradiction to the tax-imposing entity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 d.lgs. n. 112/1999; Art. 24 d.lgs. n. 46/1999: In matters of social security credit collection, the exclusive right to contest the merit of the contribution claim belongs solely to the tax-imposing entity, excluding the collection agency from such opposition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 13713-2016 proposto da: PERRE MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPENNINI, 46, presso lo studio dell'avvocato LUCA LEONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO GIAMPAOLO; - ricorrente - contro EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2741 in ROMA, VIA ANDREA MILLEVOI 73/81, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FIERTLER, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1458/2015 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/11/2015 R.G.N. 829/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2022 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 19.11.2015, la Corte d'appello di Reggio Calabria, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta da Maria Perre nei confronti di Equitalia Sud. S.p.a. avverso l'estratto di ruolo relativo a numerose cartelle esattoriali emesse in suo danno per contributi non pagati; che avverso tale pronuncia Maria Perre ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che Equitalia Sud s.p.a. ha resistito con controricorso; che la causa è stata rimessa a questa Sezione Lavoro con ordinanza interlocutoria n. 22533 del 2018 della Sesta sezione civile di questa Corte, in ragione della complessità della questione devoluta con il motivo di censura;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 100 c.p.c. e 39, d.lgs. n. 112/1999, per avere la Corte di merito ritenuto che l'opposizione all'estratto di ruolo, siccome volta ad accertare l'insussistenza della pretesa contributiva, non poteva svolgersi che nei confronti dell'ente impositore, che in specie non era stato chiamato in giudizio, senza considerare che, a norma dell'art. 39, d.lgs. n. 112/1999, cit., la concessionaria dei servizi di riscossione doveva invece reputarsi pienamente legittimata a resistere, essendo piuttosto suo onere di chiamare in giudizio l'ente impositore; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con I. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore, restando escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art. 39, d.lgs. n. 112/1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (Cass.
S.U. n. 7514 del 2022); che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per essere stata la questione risolta in senso sfavorevole all'odierna ricorrente solo a seguito della citata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camer