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Ordinanza — n. 33883/2022 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses Equitalia's appeal, ruling only the tax authority can contest social security debt merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33883/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled the Rome Court of Appeal's decision declaring administrative detention notices prescribed against Equitalia Sud S.p.A. The court held that while Equitalia argued the tax authority's absence prevented merit review, only the tax authority possesses exclusive standing to contest the substantive existence of social security debts. Consequently, the lower court's finding of prescription was invalid because the proper party to challenge the debt's existence was never heard.

Regesto Legislator

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Art. 24, d.lgs. n. 46/1999; Art. 39, d.lgs. n. 112/1999: In matters of social security debt collection, the exclusive right to contest the merits of the contributory claim belongs solely to the taxing authority, excluding any concurrent or separate standing for collection agents.

Parole chiave

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social security debt collection taxing authority standing collection agent legitimacy administrative detention notice prescription of claims recupero di crediti opposizione al precetto esecutivo azione creditoria

Disposizioni normative citate

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Art. 24, d.lgs. n. 46/1999
Art. 39, d.lgs. n. 112/1999
che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 39, d.lgs.
Art. 3, I. n. 335/1995
che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 39, d.lgs.
Art. 382, c.p.c.
art. 378 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 7514 del 2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 19120-2015 proposto da: EQUITALIA SUD S.P.A., già EQUITALIA GERIT S.P.A., per incorporazione DI EQUITALIA GERIT S.P.A., IN EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P.DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, che la rappresenta e difende; 2022 - ricorrente - 2740 contro DE LORENZO FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 34, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO DE LORENZO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 464/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/03/2015 R.G.N. 10592/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 6.3.2015, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i contributi posti a base del preavviso di fermo amministrativo comunicato all'avv. Fabrizio De Lorenzo, dichiarando conseguentemente illegittimo il preavviso di fermo medesimo; che avverso tale pronuncia Equitalia Sud s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l'avv. Fabrizio De Lorenzo ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 39, d.lgs. n 112/1999, per avere la Corte di merito ritenuto che, pur non essendo stato chiamato in giudizio l'ente impositore, i profili di merito dell'opposizione, concernenti la prescrizione e/o comunque l'estinzione sopravvenuta del credito, potessero senz'altro essere affrontati nei confronti del concessionario dei servizi di riscossione, essendo piuttosto onere di quest'ultimo chiamare tempestivamente in giudizio l'ente impositore onde non restare assoggettato personalmente alle conseguenze della lite; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 3, I. n. 335/1995, per non avere la Corte territoriale considerato che il pagamento parziale dei contributi da parte dell'odierno controricorrente aveva comunque interrotto la prescrizione (decennale) del credito medesimo; che, con riguardo al primo motivo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2 -quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con I. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore, restando escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art. 39, d.lgs. n. 112/1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (Cass.

S.U. n. 7514 del 2022); che, diversamente da quanto sostenuto da parte controricorrente nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c., trattasi di principio di diritto affatto applicabile alla presente fattispecie, non controvertendosi (più) dei vizi formali del preavviso di fermo (per i quali, come correttamente rilevato dal primo giudice, soltanto il concessionario dei servizi di riscossione può ritenersi legittimato), ma del suo presupposto sostanziale, costituito dall'esistenza del credito per contributi previdenziali iscritto a ruolo, in relazione al quale - come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte - l'unico legittimato a resistere è l'ente impositore; che, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, essendosi chiarito che l'accertamento del difetto di legitimatio ad causam, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (così Cass.

S.U. n. 7514 del 2022, cit.);che le spese dell'intero processo vanno compensate in ragione dell'obiettiva controvertibilità della questione, che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte; P. Q. M. La Corte cassa la sentenza impugnata e compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, ne