Supreme Court allows INPS appeal, overturning lower court on burden of proof for thirteenth salary inclusion in pension base.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the Court of Appeal's decision, ordering a remand to the Lecce Court of Appeal. The lower court had incorrectly placed the burden of proof on the INPS to demonstrate it had included the thirteenth salary in the contributory period, despite possessing data showing the salary existed. The Court ruled that the INPS must prove it credited the specific emolument, rather than requiring the pensioner to prove non-receipt, as the thirteenth salary is a statutory due. Consequently, the judgment was quashed and sent back for a new examination of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 c.c.; Art. 116 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When the pensioner alleges non-inclusion of a statutory emolument in the contributory period, the burden of proof falls on the INPS to demonstrate that such emolument was credited, not on the pensioner to prove non-receipt.
Parole chiave
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e SENTENZA sul ricorso 19388-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;- ricorrente - contro IANNILLI BIAGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 53, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO TRAVAGLINI, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO MARINI, ANTONIO CANNOLETTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 446/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/02/2016 R.G.N. 584/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere Dott.
LUCA SOLAINI; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G. 19388/16 Itiley_atshel- 5\10 G RE T o ha- ARC.S-RD Con sentenza del 15 febbraio 2016 n. 446, la Corte d'appello di Lecce rigettava l'appello dell'Inps, avverso la sentenza del tribunale di Lecce che accoglieva la domanda proposta da Iannilli Biagio per il pagamento degli importi differenziali - limitatamente ai periodi di disoccupazione involontaria -dal 1.2.09, oltre accessori, sulla pensione alla medesima erogata, in riferimento al diritto all'inclusione nella base di calcolo di tutti gli emolumenti percepiti in costanza di rapporto lavorativo relativi ai periodi di contribuzione figurativa (nella specie, trattavasi di 13° mensilità).
Nel confermare la sentenza di primo grado, e a supporto delle ragioni di rigetto del gravame dell'Inps, per quanto ancora d'interesse, la Corte d'appello ha ritenuto, in riferimento al primo motivo, che l'eccezione d'improponibilità del ricorso fosse infondata, per l'insussistenza dell'obbligo del previo esperimento della fase amministrativa in tutte le ipotesi in cui tale onere non fosse previsto dalla normativa in vigore al momento della maturazione del diritto, poi azionato giudizialmente. In riferimento al secondo motivo di gravame, relativo all'eccezione di decadenza, ex art. 47 del DPR n. 639/70, per non avere il Longo intrapreso l'azione giudiziaria entro il triennio decorrente dall'avvenuta liquidazione del trattamento pensionistico, la Corte territoriale ha ritenuto che il primo giudice avesse correttamente fatto decorrere il beneficio dal solo triennio antecedente alla data del deposito del ricorso in primo grado, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata secondo cui la decadenza inciderebbe sul solo pagamento dei ratei e non sul diritto alla esatta riliquidazione del trattamento.
La Corte d'appello ha rigettato anche il terzo motivo di gravame, perché il ricorso introduttivo del Longo rispettava le prescrizioni di cui all'art. 414 c.p.c., mentre in riferimento al quarto motivo, poiché la tredicesima mensilità è una voce dovuta ex lege, ciò esonerava il dipendente della prova di aver percepito quanto a lui dovuto per legge e che l'Inps conosceva in forza delle comunicazioni periodiche ricevute; sarebbe spettato all'Inps, quindi, dimostrare che l'emolumento non era stato corrisposto dal datore di lavoro. L'Inps aveva, invece, dichiarato di aver conteggiato nel periodo di contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria il rateo di tredicesima mensilità, ma senza darne prova.
Avverso la sentenza della Corte d'appello, l'Inps ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre Giovane Nicola ha resistito con controricorso. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte in termini di rigetto del ricorso. [Considerato che:) M01-(V ( bfL1, bwi Con il primo motivo di ricorso, l'Inps deduce la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. perché la Corte del merito aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione, nonostante non fosse stata raggiunta alcuna prova che nella vicenda fosse realmente mancata l'inclusione nella retribuzione pensionabile, per i periodi di contribuzione figurativa (per disoccupazione involontaria), delle voci cosiddette ultramensili, in particolare la tredicesima mensilità.
Con il secondo motivo di ricorso, l'Inps deduce la violazione dell'art.132 c.p.c. per essere la motivazione della decisione meramente apparente, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d'appello, da una parte, aveva affermato che i dati retributivi in possesso dell'Istituto erano comprensivi della 13° mensilità ma poi aveva concluso che non vi era prova che di tale voce retributiva l'Istituto avesse tenuto conto nel calcolare la contribuzione figurativa da accreditare per i periodi di disoccupazione. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo, perché la Corte d'appello ha basato l'assunto della mancata inclusione da parte dell'Inps della voce extramensile della tredicesima mensilità per il calcolo della contribuzione figurativa da accreditare per i periodi di disoccupazione involontaria, sulla base della affermazione generica del pensionato di non aver ricevuto il dovuto, avendo la stessa Corte invece dato atto che i dati retributivi in possesso dell'Istituto erano comprensivi della tredicesima mensilità, ritenendo erroneamente che fosse l'Inps a dover dimostrare che aveva accreditato tale voce retributiva in assenza di una allegazione specifica del creditore sul dedotto inadempimento dell'Istituto previdenziale debitore.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbe il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera