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Ordinanza — n. 33646/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against labor sanctions, upholding discretionary penalty calculation within statutory limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33646/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Giuseppe Sironi's appeal against a labor court decision imposing fines for employing workers without prior notification. The court found the first-instance judgment sufficiently reasoned and within the statutory discretion regarding the penalty amount, rejecting arguments about the company's closure date and the specific fine per worker. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellants were ordered to pay the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; In administrative penalty cases, the judge has discretionary power to set fines within statutory minimum and maximum limits based on the specific facts, without needing to detail the calculation criteria.

Parole chiave

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administrative penalties labor law sanctions judicial discretion Cassazione Roma procedural nullity violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro distacco di lavoratori licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c.
i ricorrenti hanno quindi dedotto nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c. per violazione degli artt.
Art. 4, primo comma, lett. A l. 183/2010
34476; Cass. 4 marzo 2021, n.
d.p.r. n. 115 del 2002
13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a
artt. 101 c.p
per violazione degli artt. 101 c.p.c., 3 e 24 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10 giugno 2014, n. 13054
da 4 a 6 della sentenza), anche eventualmente diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. 10 giugno 2014, n. 13054;
Cass. 8 agosto 2019, n. 21187
Cass. 8 agosto 2019, n. 21187); 9.1.
Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404
Cass. 6 marzo 2019, n. 6519
29404; Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass.
Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476
6519; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass.
Cass. 4 marzo 2021, n. 5987
34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987);
Cass. 15 giugno 2020, n. 11481
Cass. 17 aprile 2013, n. 9255
Cass. 23 febbraio 2021, n. 4844
Cass. 23 febbraio 2021, n. 4844): come si evince nel caso di specie (dalle ragioni esposte dal secondo al quarto capoverso del p.to 5 di pg.
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14186/2018 R.G. proposto da: SIRONI GIUSEPPE, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di LETIZIA S.N.C DI LAVORINI MARIA LETIZIA C., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTA’ N . 13, presso lo studio dell’avvocato GESSINI AGOSTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato BRAMATI STEFANIA -ricorrente- contro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZ IONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI LODI, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 4289/2017 depositata il02/11/2017, R.G. n. 2418/2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATOCHE 1. con sentenza 2 novembre 2017, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da Giuseppe Sironi, in proprio e quale legale rappresentante di Letizia s.n.c. di Lavorini Maria Letizia C. avverso la sentenza di primo grado, che, in parziale accoglimento dell’opposizione, aveva revocato l’ordinanza, con la quale la Direzione Territoriale del Lavoro (D.T.L.) di Lodi aveva loro ingiunto il pagamento della somma di € 151.100,00 a titolo di sanzioni per l’impiego di alcune lavoratrici senza previa comunicazione all’ufficio del lavoro, né consegna di una copia degli atti di assunzione, riducendone la condanna al pagamentodi € 133.250,00;

2. a motivo della decisione, essa ha in via preliminare negato: la rilevanza della denunciata omessa notificazione dell’ordinanza alla società, non integrante requisito di perfezione dell’atto, per l’esclusiva funzione di decorrenza del temine per l’opposizione, puntualmente osservato; la mancanza di prova di cancellazione della medesima società dal registro delle imprese, per l’inidoneità di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate di mera “cessazione” dell’attività successiva (in data 18 maggio 2015) a quella di emissione dell’ordinanza;

3. nel merito, in esito all’argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, la Corte territoriale ha ritenuto corretta l’entità della sanzione comminata, in riferimento sia ai giorni complessivamente lavorati, sia alla misura (€ 2.000,00) applicata per ogni lavoratrice;

4. con atto notificato (sia pure all’Avvocatura Distrettuale, anziché Generale dello Stato) il 2 maggio 2018, Giuseppe Sironi, in proprio e nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui ha comunque resistito il Ministero del Lavoro -D.T.L. di Lodi con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. i ricorrenti hanno dedotto nullità della sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per la mancata considerazione dell’indiscutibile prova dell’avvenuta chiusura dell’esercizio commerciale il 30 aprile 2015, prima della lettura della sentenza di primo grado (10 maggio 2015) (primo motivo);2. esso è infondato;

3. non si configura la denunciata nullità della sentenza, ricorrente in assenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, tale da non rendere possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione, non risultando identificabili gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. 10 novembre 2010, n. 22845; Cass. 20 gennaio 2015, n. 920; Cass. 15 novembre 2019, n. 29721); sicché sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessamotivazione allorché essa sia priva dell'esposizione dei motivi in diritto a fondamento della decisione (Cass. 16 luglio 2009, n. 16581;

Cass. 10 agosto 2017, n. 19956): da escludere nel caso di specie, per la concisa ma congrua argomentazione della Corte territoriale al riguardo (al p.to 2 di pg. 4 della sentenza); 3.1. il motivo difetta inoltre di specificità, in violazione della prescrizione dell'art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., pure interpretato,anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, in modo non eccessivamente formalistico, tale da tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti edocumenti posti a fondamento delricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. s.u. 18 marzo 2022, n. 8950): e ciò, per non essere stato trascritto, neppure in modo riassuntivo per la parte d’interesse, il documento di “chiusura dell’esercizio commerciale”, né tanto meno specificamente indicata la sua sede di produzione (Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34469;

Cass. 1 luglio 2021, n. 8695); 3.2. in ogni caso, il documento è inidoneo ad attestare l’avvenuta cancellazione, in data anteriore all’emissione dell’ordinanza ingiunzione opposta, della società dal registro delle imprese, sola rilevante ai fini della sua estinzione (Cass. s.u. 12 marzo 2013, n. 6070; Cass. 11 maggio 2022, n. 14859);

4. i medesimi ricorrenti hanno dedotto nullità della sentenza per violazione dell’art. 14 l. 689/1981 e sua violazione e falsa applicazione, per avere la Corte territorialeerroneamente ritenuto irrilevante l’omessa notificazione dell’ordinanza alla società, siccome non integrante requisito di perfezione dell’atto ma esclusivamente funzionale alla decorrenza del temine per l’opposizione, osservato anche dalla società, avendo invece Sironi impugnato l’ordinanza in nome proprio, esplicitando la qualità di legale rappresentante al solo fine di eccepire la carenza di legittimazione passiva e di notificazione dell’ordinanza alla società (secondo motivo);

5. esso è infondato;

6. occorre ribadire che, in tema di sanzioni amministrative, la notificazione dell'ordinanza ingiunzione, per le cui forme l'art. 18, terzo comma l. 689/1981 rinvia all'art. 14, non è requisito di perfezione dell'atto, ma ha la sola funzione di far decorrere il termine per l'opposizione giudiziale di cui all'art. 22, primo comma, mentre la mancanza della notifica, o la sua eventuale invalidità, non inficia la validità né l'efficacia dell'atto che essa è destinata a portare a conoscenza del contravventore, ma impedisce semplicemente il decorso del termine di decadenza per l'opposizione; con la conseguenza che, qualora il contravventore, venuto in qualsiasi modo a conoscenza dell'ordinanza-ingiunzione, anche attraverso una consegna informale dell'atto, intenda impugnarla, non è ravvisabile un interesse a censurare la mancanza o l'invalidità della notifica (Cass. 25 febbraio 2010, n. 4593;

Cass. 28 settembre 2018, n. 22906); 6.1. nel caso di specie, l’avvenuta impugnazione da parte della società dell’ordinanza ingiunzione ne esclude, come correttamente ritenuto anche dalla Corte territoriale (al p.to 1 di pg. 4 della sentenza), l’interesse a censurarne la mancanza o invalidità della notifica;

7. i ricorrenti hanno quindi dedotto nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c. per violazione degli artt. 101 c.p.c., 3 e 24 Cost. e vizio motivo, per erronea gradazione di rilevanza degli elementi probatori, nell’inosservanza del principio del contradittorio, a causa dell’immotivata attribuzione di maggior valore alle dichiarazioni rese dalle lavoratrici (in particolare, di Blerina Cela, anche in riferimento al contenuto della transazione da lei sottoscritta con la società datrice) in sede ispettiva, anziché giudiziale, senza tener conto delle dipendenti regolarmente assunte e avendo essi reiterato i giorni effettivamente lavorati dalle dipendenti per le quali la società era stata sanzionata (Blerina Cela, Annalisa Ciotola, Daniela Brambilla e Oriana Santoro), dettagliatamente indicati (terzo motivo);

8. esso è inammissibile;9. in tema di procedimento civile, è noto che siano riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo di attendibilità e di concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove valutate idonee alla formazione del proprio convincimento;sicché, è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente argomentato, come appunto nel caso di specie (per le ragioni esposte ai p.ti 3 e 4 di pgg. da 4 a 6 della sentenza), anche eventualmente diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. 10 giugno 2014, n. 13054;

Cass. 8 agosto 2019, n. 21187); 9.1. la censura si risolve, nella sostanza, in una diversainterpretazione e valutazione delle risultanze processuali e di ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili nell’ordinaria sede di legittimità, per l’esclusiva spettanza al giudice delmerito, qualora autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987);

10. infine, i ricorrenti hanno dedotto nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c. per violazione dell’art. 4, primo comma, lett. A l. 183/2010, per erronea commisurazione della sanzione comminata in € 2.000,00, anziché nel minimo edittale (€ 1.500,00) per ogni lavoratrice, tenuto conto della modesta entità dell’attività di bar/caffetteria/pasticceria svolta dalla società e dell’impiego di ogni lavoratrice a tempo parziale (quarto motivo);

11. anch’esso è inammissibile;

12. in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice (autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, ben potendo reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse: Cass. 15 giugno 2020, n. 11481) determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi; neppure il giudice essendo tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né potendo la Corte di cassazione censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta (Cass. 17 aprile 2013, n. 9255;

Cass. 23 febbraio 2021, n. 4844): come si evince nel caso di specie (dalle ragioni esposte dal secondo al quarto capoverso del p.to 5 di pg. 7 della sentenza);

13. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione , in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate e prenotande a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a