Cassation Court dismisses appeal against lower court ruling on public employee functional classification and salary differences.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Second Instance Court's decision to award salary differences to a public employee. The lower court found the municipality had incorrectly classified the plaintiff's duties as a 'secretary economist' rather than an 'instructor economist' under the 1983 regulations. The appellant argued this was a violation of collective agreements, but the Court rejected this as a mere criticism of factual findings that fell outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40 lett. h) d.P.R. n. 347/1983; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The Court of Cassation cannot review factual findings or apparent lack of motivation in lower court judgments, limiting its control to legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso 11110/2016 proposto da: COMUNE DI CASTELTERMINI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANFREDI 11 presso lo studio dell'avv. GIULIO VALENTI, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE LO RE -ricorrente - contro CUMELLA VINCENZA elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato ANNA MARIA SERIO e dall'avvocato MARIO MANZO - controricorrente - avverso la sentenza n. 110/2016 della CORTE D'APPELLO DI PALERMO, pubblicata il 11/03/2016 R.G. n. 542/2014; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 06/10/2022 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. RILEVATO CHE:
1. con la sentenza pubblicata 1'11 marzo 2016, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la statuizione del Tribunale di Agrigento, resa il 4 febbraio 2014, con cui era stato accolto il ricorso di Vincenza Cumella volto i) all'accertamento del diritto all'inquadramento nella 7^ qualifica funzionale dall'1/7/1998 e nella categoria D, posizione economica D2, a decorrere dal 1/3/1999, e, per l'effetto, íi) alla condanna del Comune di Casteltermini alla corresponsione delle relative differenze retributive a far tempo dal 29/7/2003, con rídetermínazíone del TFR e regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale; la Corte osservava che la sentenza delle Sez.
Un. della Corte di cassazione n. 6103/2012, richiamata dal Tribunale, enunciava un principio idoneo a regolare la materia del contendere; dopo l'avvenuta riforma tendente a omogeneizzare í trattamenti del personale a vario titolo dipendente dagli enti locali, e dunque anche di coloro che erano transitati da enti disciolti, le amministrazioni avevano proceduto alla riclassificazione del personale in servizio in base ai nuovi criteri introdotti dal d.P.R. n.347/1983, recante «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 29/4/1983 per il personale dipendente degli enti locali»; l'art. 40, elencando i criteri utili per il primo inquadramento funzionale, alla lettera h), equipara espressamente le mansioni d'istruttore economo con il settimo livello funzionale, sicché la Corte di merito, accertato il possesso dei requisiti in capo alla Cumella, e verificato l'errore da parte del Comune nel giudizio di corrispondenza, ha ritenuto illegittima l'attribuzione della sesta qualifica; la Cumella, già dipendente dell'ex Patronato scolastico, dopo la soppressione dell'ente era infatti transitata nei ruoli del Comune di AL7 Castelterminí dove, in data 25/10/1983, era stata erroneamente inquadrata nella qualifica di «segretario economo» con attribuzione della 6^ qualifica funzionale (in seguito, con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, nella Cat.
C, posizione economica C2) anziché, a sensi dell'Ali. A del d.P.R. n. 347/83, nella 7^ qualifica funzionale, quest'ultima, peraltro, confacente alle mansioni in concreto svolte contraddistinte da prerogative di organizzazione e direzione dell'Ufficio assistenza scolastica, con riferimento «alla refezione scolastica, ai buoni libro, al trasporto degli alunni e all'istruzione delle pratiche e degli atti deliberativi ad esso inerenti»; né valeva rilevare, in senso contrario, che la documentazione comprovante le mansioni assegnate, antecedente all'1/7/1998, non afferiva specificamente al periodo controverso, posto che, pur dovendosi postergare la data di insorgenza del diritto, in conformità al petitum che teneva conto dei criteri di riparto di giurisdizione, occorreva nondimeno valutare il «presupposto logico-giuridico costituito dall'errata attribuzione della qualifica funzionale compiuta al momento dell'inquadramento nei ruoli del Comune»;
2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Casteltermini affidato a tre motivi, cui la Cumella ha resistito con controricorso;
3. la causa perviene all'odierna udienza camerale a seguito di rinvio per impedimento del relatore. CONSIDERATO CHE:
1. il primo motivo di ricorso denuncia: «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.)»; si lamenta che la Corte territoriale avrebbe adottato «una motivazione contraddittoria con le risultanze processuali», travisando il contenuto della nota 19.12.1983 la quale non attestava la preposizione della dipendente a un'articolazione amministrativa come incongruamente affermato nella sentenza impugnata, che, con motivazione meramente apparente, incorreva in «un macroscopico errore» frutto di presunzione non in linea con l'art.2729 cod. civ.; la Corte distrettuale aveva rievocato, poi, il precedente delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. n. 6103/12, cit.) che concerneva un caso dissimile visto che la Cumella, lungi dall'essere adibita a incombenze della 7^ qualifica funzionale, era addetta a mansioni di «istruttore amministrativo»; 1.1 il motivo è inammissibile;
è noto che le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno espresso sull'art. 360 n. 5 cod. proc. cív. i seguenti principi di diritto (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici):
a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di «sufficienza», nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»;
b) il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia);
c) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie;
d) la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. e 369, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. - il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extra-testuale, da cui ne risulti l'esistenza, il «come» e il «quando» (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la «decisività» del fatto stesso. Ciò posto il motivo in esame risulta largamente irrispettoso di tali enunciati; in realtà parte ricorrente non denuncia effettivamente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia dato origine alla controversia, ma allega piuttosto un travisamento delle risultanze documentali invocandone una diversa lettura, in tal guisa introducendo un profilo che attiene alla valutazione del materiale probatorio che compete al giudice del merito ed è sottratta, in quanto tale, al sindacato di legittimità;
2. con il secondo motivo, la cui rubrica reca «violazione degli artt.115 e 116 cod. civ.», si lamenta, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., che il giudice d'appello avrebbe posto a fondamento della sua decisione la nota datata 19.12.1983 che conteneva, però, solo un «incarico a organizzare l'Ufficio assistenza scolastica», non certo la preposizione della Cumella a un'articolazione amministrativa e il conferimento alla stessa di responsabilità operative in autonomia; tale situazione di fatto, soggiunge il ricorrente, non era emersa dall'istruttoria;sussisteva altresì la violazione dell'art. 2697 cod. civ., visto che la Cumella non aveva provato di avere effettivamente svolto mansioni superiori e il giudice d'appello aveva travisato la documentazione ex adverso esibita che tale evidenza fattuale non forniva; 2.1 il motivo è inammissibile per violazione della regola di chiarezza posta dall'art. 366-bis c.p.c.; esso introduce cumulativamente e inestricabilmente vizi eterogenei (violazioni di norme di diritto; vizi motivazionali, errores in iudicando), senza che si comprendano con chiarezza le plurime doglianze prospettate e così devolvendo impropriamente al giudice di legittimità la discrezionalità d'isolare le singole censure alla sentenza impugnata; nonostante la tassatività di motivi a critica vincolata e a cognizione determinata (Cass.
Sez. Un. 06/05/2015, n. 9100; Cass. 17/03/2017, n. 7009; Cass. 23/10/2018, n. 26790; Cass. 09/12/2021, n. 39169); aggiungasi che una violazione o falsa applicazione di norme di legge, sostanziale o processuale, non può dipendere o essere in qualche modo dimostrata dall'erronea valutazione del materiale probatorio. Al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. può porsi solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: - abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; - abbia fatto ricorso alla propria scienza privata ovvero ritenuto necessitanti di prova fatti dati per pacifici; - abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; - abbia invertito gli oneri probatori.
E poiché, in realtà, nessuna di tali situazioni è rappresentata nei motivi anzi detti, le relative doglianze sono mal poste; nella specie la violazione delle norme denunciate è tratta, in maniera incongrua e apodittica, dal mero confronto con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito. Di tal che la stessa - ad onta dei richiami normativi in essi contenuti - si risolve nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione;
3. con il terzo motivo si deduce, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro [...] all. A del d.P.R. n. 347/1983, art. 40 lett. H (art. 1362 e ss. cod. civ.), art. 2697 cod. civ., art. 7 del c.c.n.l. 31.3.1999, e delle norme di inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione al!. Tab C»; secondo il ricorrente la Cumella era stata inquadrata nei ruoli del Comune con la 6^ qualifica funzionale (poi divenuta Cat. C, istruttore amministrativo) con delibera di G.M. n. 530 del 25.10.1983: ebbene, l'inquadramento dell'amministrazione era corretto perché la nota 19.12.1983, cit., non consentiva affatto di assumere che essa «fosse preposta a un'articolazione amministrativa», sicché la Corte di merito era incorsa in una «palese errata interpretazione e applicazione della normativa contrattuale»; 3.1 il motivo è anch'esso inammissibile risolvendosi in una critica all'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, in presenza -come nella specie- di motivazione non apparente né manifestamente illogica, dovendosi considerare ormai ridotto in tali limiti il controllo di legittimità sulla motivazione (Cass., Sez.
Un., 8053/2014, cit.);4. conclusivamente, la sentenza impugnata si appalesa esente da censure; la Corte d'Appello, invero, è pervenuta alla medesima conclusione considerata corretta dalla giurisprudenza di questa Corte in controversie analoghe (Cass. Sez. Un. n. 12894/2011; Cass. n. 77/2017), dove, sulla base del dato testuale ricavabile dalla previsione di cui all'art. 40 d.P.R. n.347/1983, le mansioni del «segretario» e del «ragioniere economo» sono ritenute riconducibili alla settima qualifica professionale, mentre quelle dell'istruttore amministrativo e del ragioniere semplice sono ascrivibili alla sesta; di qui scaturisce il diritto della ricorrente, assunta come segretaria economo, a essere inquadrate nella settima qualifica e non già nella sesta e, poi, nella categoria D ai sensi del CCNL per il personale degli enti locali del 31.3.99 (cfr.
Cass. S.U. n. 15777/13, Cass. S.U. n. 19290/12; Cass. S.U. n. 6103/12, cit.; Cass. S.U. n. 13852/2017; Cass. n. 1923/2018);
5. alla stregua delle ragioni già indicate, il ricorso va dichiarato nel complesso inammissibile con condanna del ricorrente, parte soccombente, alla rifusione delle spese legali; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, I. n. 228 del 20-12 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello prev