Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33478/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, upholding ordinary court jurisdiction over career progression disputes within the same professional qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33478/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that granted Maria Pia Teti a career progression to a higher professional level. The INPS argued that ordinary courts lacked jurisdiction because the selection procedure was incomplete and the right had not yet materialized, while Teti contended her placement in the ranking list was sufficient to establish the right. The court decided that ordinary jurisdiction applies to career progression within the same qualification, ruling that the procedural defect did not negate the legal effect of the employee's inclusion in the ranking.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 63 d.lgs. n. 165/2001; Art. 111 Cost.: The ordinary court has jurisdiction over disputes regarding career progression to a higher level within the same professional qualification, even if the selection procedure was not fully completed or the right had not yet taken effect.

Parole chiave

Generato dall'IA
ordinary jurisdiction career progression same qualification selection procedure materialized right administrative vs ordinary ranking list difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 63 d.lgs. n. 165/2001
Teti; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 63 d.lgs.
Art. 111 Cost.
Art. 85 CCNL 2002/2005
Art. 1362 c.c.
1, del Verbale di accordo del 20.7.2007, con riferimento all'art. 1362 c.c., del punto 17 della delibera CdA INPS n.
Art. 9 comma 21 I. n. 122/2010
e dell'art. 9, comma 21, I.
art. 63 d.lgs. n. 165/2001
Teti; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 63 d.lgs.
art. 1362 c.c
1, del Verbale di accordo del 20.7.2007, con riferimento all'art. 1362 c.c., del punto 17 della delibera CdA INPS n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

19 ORDINANZA sul ricorso 38465/2019 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato PAOLA MASSAFRA e dall'avvocato ANGELO GUADAGNINO -ricorrente - contro MARIA PIA TERESA TETI, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO N. 69, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato PAOLO BOER e dall'avvocato ALBERTO BOER - controricorrente - avverso la sentenza n. 2112/2019 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, pubblicata il 11/06/2019 R.G. n. 2510/2016; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 18/10/2022 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS.RILEVATO - che, con sentenza dell'Il giugno 2019, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva parzialmente la domanda proposta dall'avv. Maria Pia Teti nei confronti dell'INPS avente ad oggetto l'accertamento del diritto al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, del II livello differenziato di professionalità a decorrere al 1° gennaio 2008, con esclusione tuttavia degli effetti economici per il periodo 1.1.2011/31.12.2014; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di selezione per il passaggio ad un livello differenziato della medesima qualifica professionale e nel merito fondata la pretesa, per essere sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto rivendicato, l'inclusione della stessa in posizione utile nell'ambito della graduatoria che, all'esito del regolare svolgimento della procedura selettiva indetta per la copertura di sei posti nel secondo livello differenziato professionale dell'area legale, risultava essere stata formata, in coerenza con l'atto deliberativo che indiceva la predetta procedura, sulla base dei requisiti di cui all'art. 85 del CCNL di comparto relativo al quadriennio 2002/2005, a prescindere dalla mancata sottoscrizione della graduatoria medesima da parte del Presidente dell'Istituto; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l'avv.

Teti; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 63 d.lgs. n. 165/2001, 111 Cost, deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per vertere la controversia su una procedura arrestatasi prima dell'approvazione della graduatoria e, così, ancora relativa ad una fase prodromica alla costituzione del rapporto di lavoro e pertanto rimessa, alla luce della norma invocata, al giudice amministrativo; che con il secondo motivo, l'Istituto ricorrente ribadisce il vizio di violazione e falsa applicazione della medesima norma sotto il diverso profilo dell'inammissibilità della pronunzia del giudice ordinario sul petitum avanzato dalla Teti volta al riconoscimento del diritto, mai insorto, al superiore livello rivendicato; che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 85, CCNL 2006, dell'art. 1, del Verbale di accordo del 20.7.2007, con riferimento all'art. 1362 c.c., del punto 17 della delibera CdA INPS n. 914/1999 con riferimento all'art. 1362 c.c. e dell'art. 9, comma 21, I. n. 122/2010, l'Istituto ricorrente imputa alla Corte territoriale l'errata interpretazione della disciplina contrattuale che presupponeva il perfezionamento e la regolarità formale della procedura relativa e l'inapplicabilità in difetto del completamento della stessa della norma ammissiva degli effetti giuridici della progressione di carriera; che i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati riconoscendo l'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 la giurisdizione del giudice ordinario laddove la controversia, come nel caso di specie relativo ad una procedura selettiva per l'acquisizione di un livello economico differenziato nell'ambito della stessa qualifica, non attenga a procedure concorsuali implicanti il passaggio del dipendente ad altra area o ad altra qualifica; che parimenti infondato si rivela il CessincillYmotivo,avendo la Corte territoriale correttamente ritenuto, una volta formata la graduatoria in coerenza con l'atto deliberativo che indiceva la procedura, sulla base dei requisiti di cui all'art. 85 del CCNL di comparto relativo al quadriennio 2002/2005, perfezionata la procedura stessa a prescindere dall'approvazione del CdA e sussistente per effetto dell'utile collocazione dell'avv.

Teti nella predetta graduatoria il diritto della medesima alla progressione di carriera sia pur limitatamente agli effetti giuridici; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comm