Court allows claim for fixed-term tenure recognition pre-directive, ruling future application of EU law applies to past situations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned the lower court's dismissal of Apollonia Tullo's claim against the CNR regarding service tenure recognition. Tullo argued that EU Directive 99/70/EC required public employers to recognize pre-role fixed-term service for career progression, while the CNR contended the directive did not apply to periods before its 2001 entry into force. The court ruled that without explicit derogation, EU law applies to future effects of situations arising under the old regime, mandating recognition of such tenure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 51 TUE; Direttiva 99/70/CE: In the absence of explicit derogation, EU law applies to the future effects of situations arising under the previous regime, requiring public employers to recognize pre-role fixed-term service for career progression.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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ORDINANZA sul ricorso 19023/2017 proposto da: APOLLONIA TULLO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI N. 73, rappresentata e difesa dall'avvocato ENZO AUGUSTO e dall'avvocato ROBERTO D'ADDABBO -ricorrente - contro CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, rappresentata e difesa AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - controricorrente - avverso la sentenza n. 161/2017 della CORTE D'APPELLO DI BARI, pubblicata il 02/02/2017 R.G. n. 2394/2013; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 19/10/2022 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS.RILEVATO che, con sentenza del 2 febbraio 2017, la Corte d'Appello di Bari, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bari, rigettava la domanda proposta da Apollonia Tullo nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche avente ad oggetto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l'Ente ai fini giuridici ed economici con ogni conseguenza sulla ricostruzione della carriera; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto la pretesa azionata infondata per essersi l'assunzione in ruolo della Tullo perfezionata il 12.2.1998 risalendo così i periodi fuori ruolo prestati ad epoca antecedente l'entrata in vigore della direttiva 99/70/CE, potendosi configurare l'abuso del contratto a termine soltanto allorché il legislatore sia fuoriuscito, con permanente inerzia dal termine di adeguamento concesso dalla direttiva cui era tenuto a dare attuazione ; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Tullo, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Consiglio Nazionale delle Ricerche;
CONSIDERATO che, con l'unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, volta ad escludere, con riguardo ad epoca anteriore al 10.7.2001, la sussistenza in capo al lavoratore di alcun diritto a far valere posizioni soggettive di vantaggio derivanti dalle invocate disposizioni comunitarie e nazionali, essendo la valenza del riconoscimento del periodo pre-ruolo destinata a proiettarsi sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato in atto, senza esimersi, peraltro, dal formulare, in via subordinata, istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte alla Corte di Giustizia; che il motivo merita accoglimento alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr.
Cass. 16.7.2020, nn. 15231 e 15232) secondo cui "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10.7.2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento, principio applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia antecedente alla data sopra indicata, di entrata in vigore della direttiva, perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri di situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina"; che, pertanto, il ricorso va accolto il primo e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bari, in diversa com