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Ordinanza — n. 33353/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest in merits after lower court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33353/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Pescara Health Service inadmissible due to a lack of interest in the merits. The lower court had previously ruled that the nurse's claim for overtime pay was valid but subject to prescription limits, shifting the start date of the limitation period. The appellant requested dismissal of the appeal on the grounds that the substantive issue had already been resolved, rendering further litigation unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 36, 37, 38 c.p.c.; When a lower court decision has already determined the merits of a claim, an appeal based solely on the lack of interest in the merits is inadmissible.

Parole chiave

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lack of interest in merits inadmissibility of appeal prescription period overtime compensation health service dispute affezione durante il servizio compensazione delle ore straordinarie diritti di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.c.
Art. 37 c.p.c.
Art. 38 c.p.c.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 18635/2017 proposto da: AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI N. 3 presso lo studio dell'avvocato DANIELE VAGNOZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIULIO CERCEO -ricorrente - contro MAURIZIO DELL'OSO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO N. 64 presso lo studio dell'avvocato CARMINE CIOFANI, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO MAURIZIO - controricorrente - avverso la sentenza n. 53/2017 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA, pubblicata il 02/02/2017 R.G. n. 78/2016; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 19/10/2022 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS.RILEVATO che, con sentenza del 2 febbraio 2017, la Corte d'Appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione con cui il Tribunale di Pescara aveva accolto nei limiti della prescrizione, ritenuta decorrere dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio, la domanda proposta da Maurizio Dell'Oso nei confronti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del Dell'Oso, dipendente con qualifica di infermiere, ad essere retribuito per il tempo ulteriore rispetto all'orario del turno per lo scambio delle consegne con i colleghi e per indossare e dismettere la divisa di lavoro, in parziale riforma della predetta decisione, nel confermare la sussistenza del diritto nei limiti della prescrizione, faceva decorrere questa a ritroso dalla diversa data della messa in mora; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto provato essere le operazioni suddette definite quanto a luogo e tempo dal datore di lavoro e così, qualificabili non quali atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, bensì come lavoro effettivo, in relazione al quale si configura l'obbligo del pagamento della retribuzione; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'Azienda USL di Pescara, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Dell'Oso; che nelle more della fissazione dell'udienza entrambe le parti hanno depositato memoria il Dell'Oso ribadendo le conclusioni di cui al controricorso mentre la AUSL ricorrente le ha riformulate chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del proprio ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del giudizio; che all'odierna udienza questo Collegio di tanto dà atto, dichiarando inammissibile il ricorso e disponendo in ordine alle spese di lite come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Maurizio C