Italian Court dismisses union claims for hospital staff function allowance citing employer discretion under CCNL.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione rejected appeals filed by hospital and university staff against a lower court ruling that denied them a specific function allowance. The court held that the establishment of organizational positions requiring high responsibility is solely at the discretion of the employer under the Sanità CCNL, meaning no entitlement exists without such a position. Consequently, the court found no violation of equal treatment laws or procedural errors regarding the omission of other employees' cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20 CCNL Comparto Sanità; The employer retains exclusive discretion to establish organizational positions requiring high responsibility, and the absence of such a position precludes any claim to the associated function allowance, negating arguments of unequal treatment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 22438-2017 proposto da: FERRI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato ILARIA ANITA FARES, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I° DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro 2022 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEL 3466 POLICLINICO n.155 C/0 L'UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLA BAGLIO, ALESSIA ALESII; - controricorrente - E SUL RICORSO SUCCESSIVO AL 1 SENZA N.R.G. proposto da:
FORNARI MAURIZIO, DELI UGO, ZANFARDINO BARTOLOMEO, ANGELUCCI PATRIZIO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA PANAMA N. 74 presso lo studio dell'avvocato ILARIA ANITA FARES che li rappresenta e difende; - ricorrenti successivi - contro AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I° DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEL POLICLINICO n.155 C/0 L'UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLA BAGLIO, ALESSIA ALESII; - controricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 903/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/03/2017 R.G.N. 3554/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che, con sentenza del 20 marzo 2017, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, sulla domanda proposta da Giancarlo Ferri, Maurizio Fornari e altri 8 nei confronti dell'Azienda Policlinico "Umberto I" e dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", confermato il difetto di legittimazione passiva dell'Università dichiarato dal giudice di prime cure, rigettava integralmente la domanda degli istanti avente ad oggetto l'accertamento del loro diritto ad ottenere il pagamento dell'indennità di funzione e la condanna degli Enti convenuti al pagamento della stessa a partire dal mese di ottobre 2004, in subordine la condanna dei medesimi Enti al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento dell'obbligo di portare a compimento il procedimento preordinato all'attribuzione della predetta indennità, da commisurarsi al valore della medesima spettante dalla decorrenza indicata, in ulteriore subordine, la condanna dei medesimi Enti al risarcimento da perdita di chance per l'omessa valutazione degli istanti ai fini dell'attribuzione dell'indennità stessa, da commisurarsi come sopra; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto formatosi il giudicato sul difetto di legittimazione passiva dell'Università di Roma "La Sapienza" e nel merito che, ai sensi dell'art. 20 CCNL per il Comparto Sanità, secondo cui 'istituzione delle posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevate responsabilità presuppongono è rimessa all'iniziativa delle aziende e degli enti, deve escludersi che sia titolare di una posizione organizzativa ed abbia quindi diritto alla relativa indennità il dipendente che espleti mansioni analoghe a quelle indicate in via esemplificativa dal citato art. 20; che per la cassazione di tale decisione ricorrono con distinti ricorsi i Sig.ri Ferri e Fornari, affidando ciascuno l'impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con distinti controricorsi, l'Azienda Policlinico "Umberto I";
CONSIDERATO che, con il primo motivo, ciascuno dei ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 20 e 21 CCNL Comparto Sanità, imputano alla Corte territoriale l'erroneità dell'accolta interpretazione della disciplina contrattuale, per cui sarebbe necessario ai fini della configurabilità di una posizione organizzativa e delle relative funzioni da remunerarsi con la rivendicata indennità, "un preciso ed esplicito provvedimento che istituisca le posizioni organizzative"; che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1988 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., ciascuno dei ricorrenti imputano alla Corte territoriale l'omessa pronunzia in ordine all'eccepito inadempimento dell'obbligo di provvedere al compimento del procedimento volto alla liquidazione dell'indennità di funzione ed alla ricorrenza del danno relativo; che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 31, d.P.R. n. 761/1979 e 32 CCNL Comparto Sanità, ciascuno dei ricorrenti lamentano la non conformità a diritto in relazione alla statuizione resa dalla Corte territoriale circa l'inconfigurabilità, quanto alla mancata attribuzione dell'indennità, di una disparità di trattamento sul piano economico tra il personale ospedaliero ed il personale universitario vietata dalla disciplina legale e contrattuale invocata; che nel quarto motivo di ciascuno dei due ricorsi l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione alla mancata considerazione della circostanza che sulla base degli stessi atti procedimentali altri dipendenti, con mansioni ed incarichi corrispondenti, hanno percepito l'indennità in discussione, - che tutti gli esposti motivi di entrambi i ricorsi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati, avendo la Corte territoriale correttamente interpretato il disposto dell'art. 20 CCNL Comparto Sanità nel senso del risultare rimessa alla discrezionalità delle aziende e degli enti l'istituzione di posizioni organizzative ed essere l'attribuzione di tale incarico presupposto indefettibile per il riconoscimento della relativa indennità, sicché, in difetto di tale istituzione da parte dell'Azienda Policlinico "Umberto I" di tali posizioni per il personale universitario, non sussiste il diritto di cui alla domanda principale con conseguente infondatezza del primo motivo, né è configurabile un obbligo a carico dell'Azienda rimasto inadempiuto, derivandone l'infondatezza del secondo motivo, né può ravvisarsi, per essere l'indennità funzionale alla remunerazione dello specifico incarico di posizione organizzativa, una disparità di trattamento con il personale ospedaliero che quell'indennità riceve in quanto investito dello specifico incarico, risultando così privo di fondamento il terzo motivo del ricorso, né da ultimo, può imputarsi alla Corte territoriale l'omesso esame del fatto dato dall'attribuzione di tale indennità ad altri dipendenti sulla base degli stessi atti procedimentali essendo tale censura di cui al quarto motivo sollevata evidentemente con riferimento a personale ospedaliero (risultando invocato l'art. 31, d.P.R. n. 761/1979) cui era stata conferita la posizione organizzativa, ferma restando l'inammissibilità della censura per genericità, non specificando i ricorrenti sulla base di quali atti e in relazione a quale posizione lavorativa questi altri dipendenti, di cui resta ignota la stessa dipendenza avrebbero, beneficiato dell'indennità; che, pertanto, i ricorsi vanno rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu