Ordinanza — n. 33348/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA017 ORDINANZA sul ricorso 483/2017 proposto da: ALESSANDRO CATAFFO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASTELBIANCO N. 8 presso lo studio dell'avvocato Antonio Barile, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO ROMANO -ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE XX SETTEMBRE N. 3 presso lo studio dell'avvocato ANTONIO LONARDO, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato ANTONIO MENNITTO e dall'avvocato CATERINA COSTANTINI - controricorrente - avverso la sentenza n. 4833/2016 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, pubblicata il 06/07/2016 R.G. n. 3459/2012; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 18/10/2022 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 36 Cost, art. 2103 c.c; Ordinanza — n. 33348/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 8 presso lo studio dell'avvocato Antonio Barile, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO ROMANO -ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE XX SETTEMBRE N. 3 presso lo studio dell'avvocato ANTONIO LONARDO, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato ANTONIO MENNITTO e dall'avvocato CATERINA COSTANTINI - controricorrente - avverso la sentenza n. 4833/2016 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, pubblicata il 06/07/2016 R.G. n. 3459/2012; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 18/10/2022 dal Consigliere Dott.
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017 ORDINANZA sul ricorso 483/2017 proposto da: ALESSANDRO CATAFFO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASTELBIANCO N. 8 presso lo studio dell'avvocato Antonio Barile, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO ROMANO -ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE XX SETTEMBRE N. 3 presso lo studio dell'avvocato ANTONIO LONARDO, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato ANTONIO MENNITTO e dall'avvocato CATERINA COSTANTINI - controricorrente - avverso la sentenza n. 4833/2016 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, pubblicata il 06/07/2016 R.G. n. 3459/2012; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 18/10/2022 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS.RILEVATO che, con sentenza del 6 luglio 2016, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Benevento, rigettava la domanda proposta da Alessandro Cataffo nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale Benevento avente ad oggetto la condanna della ASL datrice al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione all'incarico di responsabile di struttura complessa che il dott. Cataffo, relativamente all'U.O.C. Assistenza Sanitaria del Distretto Sanitario di Benevento 2, si era visto affidare in via provvisoria nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al d.P.R. n. 484/1997 ; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto la pretesa azionata infondata, escludendo la disciplina di legge il riconoscimento al dirigente assegnato temporaneamente a mansioni diverse il diritto al trattamento economico di posizione superiore a quella spettante per le funzioni effettivamente svolte e non ricorrendo le condizioni che in base al contratto collettivo configurano l'attribuzione dell'incarico di responsabile di struttura complessa, nonché non risultando ai predetti fini invocabile il disposto dell'art. 36 Cost. avendo la contrattazione collettivo previsto per l'evenienza apposito emolumento dato dall'indennità sostitutiva avente natura risarcitoria ed onnicomprensiva; che per la cassazione di tale decisione ricorre il dott.
Cataffo, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'Asl Benevento; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale di rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello della ASL Benevento sollevata dal ricorrente per difetto di specificità delle censure proposte; che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 CCNL 8.6.2000 per l'area della dirigenza medica e 36 Cost., il ricorrente imputa alla Corte territoriale l'erroneità del convincimento espresso per cui il contratto collettivo prevederebbe nell'ipotesi di assegnazione provvisoria di un dirigente ad altre mansioni il riconoscimento dell'indennità sostitutiva ex art. 18 CCNL 8.6.2000 per l'area della dirigenza medica avente natura risarcitoria ed onnicomprensiva, risultando quella norma inapplicabile alla fattispecie o, al più, avente una operatività limitata nel tempo in funzione della copertura del posto resosi vacante ed, in ogni caso, insuscettibile di vanificare il diritto al trattamento economico connesso all'esercizio di fatto di mansioni superiori ex art. 36 Cost.; che il primo motivo deve ritenersi inammissibile risolvendosi le censure nella mera confutazione dell'apprezzamento sul punto operato dalla Corte territoriale, avendo il ricorrente sia di individuare e riportare le statuizioni della sentenza di prime cure, rispetto ai quali i motivi proposti risulterebbero privi di specificità, sia di trascrivere nelle parti rilevanti il contenuto dell'atto di appello, così impedendo alla Corte , in difetto della compiuta descrizione del fatto processuale, di procedere alla preliminare verifica sulla rilevanza e decisività del vizio denunciato; che, dal canto suo, il secondo motivo si rivela infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.14.9.2022, n. 27109 ed i numerosi precedenti ivi citati), cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale "la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del CCNL 8.6.2000 per l'area della dirigenza medica - applicabile ad ogni ipotesi di vacanza della dirigenza di struttura complessa (e quindi anche quando l'assegnazione provvisoria riguardi un posto di nuova istituzione nel quale non vi è un titolare assente o cessato) - non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicchè non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost." - che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a no