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Ordinanza — n. 32815/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax collection agency, upholding exclusive standing of tax authority for contributory disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32815/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Domenico Carbone's appeal against the appellate court's dismissal of his opposition to Equitalia Sud regarding unpaid social security contributions. Carbone argued that the collection agency lacked standing to resist the claim, citing specific articles, while Equitalia maintained its exclusive right to defend the debt under the relevant decree. The court ruled that the exclusive standing to contest the merit of contributory claims belongs solely to the tax authority, rendering the collection agency's participation legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 39 d.lgs. n. 112/1999; Art. 24 d.lgs. n. 46/1999: In matters of social security collection, the exclusive right to contest the merit of the contributory claim belongs to the tax authority, excluding the collection agency from such defense.

Parole chiave

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social security collection tax authority standing collection agency liability contributory dispute legal standing rules diritti del contribuente esenzione dal pagamento dei contributi differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
Art. 39 d.lgs. n. 112/1999
Art. 24 d.lgs. n. 46/1999
Art. 4 comma 2-quater d.l. n. 209/2002
46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2 -quater, d.l.
artt. 100 c.p
che, con l'unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 100 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 7514 del 2022
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 24505-2016 proposto da: CARBONE DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI APPENNINI 46, presso lo studio dell'avvocato LUCA LEONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO GIAMPAOLO; - ricorrente - contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., già 2022 EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale 2745 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 121, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO COMITO, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO MARCHESE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 448/2016 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 11/04/2016 R.G.N 636/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. \ \ RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata 1'11.4.2016, la Corte d'appello di Reggio Calabria, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da Domenico Carbone nei confronti di Equitalia Sud. S.p.a. avverso l'estratto di ruolo relativo a numerose cartelle esattoriali emesse in suo danno per contributi non pagati; che avverso tale pronuncia Domenico Carbone ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Equitalia Sud s.p.a. ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 100 c.p.c. e 39, d.lgs. n. 112/1999, per avere la Corte di merito ritenuto che l'opposizione all'estratto di ruolo, siccome volta ad accertare l'insussistenza della pretesa contributiva, non poteva svolgersi che nei confronti dell'ente impositore, che in specie non era stato chiamato in giudizio, senza considerare che, a norma dell'art. 39, d.lgs. n. 112/1999, cit., la concessionaria dei servizi di riscossione doveva invece reputarsi pienamente legittimata a resistere, essendo piuttosto suo onere di chiamare in giudizio l'ente impositore; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2 -quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con I. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore, restando escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art. 39, d.lgs. n. 112/1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (Cass.

S.U. n. 7514 del 2022); che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per essere stata la questione risolta in senso sfavorevole all'odierno ricorrente solo a seguito della citata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nell'adunanza cameral