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Ordinanza — n. 32814/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding exclusive standing of tax authority to oppose social security contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32814/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court rejected Antonia Trimboli's cassation appeal against the appellate court's dismissal of her opposition to tax notices issued by Equitalia Sud S.p.A. Trimboli argued that the tax collection agent lacked standing to oppose the debt, claiming only the social security entity could do so. The court ruled that while the tax agent is generally excluded from opposing the merits of social security claims, this exclusion does not apply when the agent is the sole defendant in the opposition proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 39 d.lgs. n. 112/1999; Art. 24 d.lgs. n. 46/1999: The tax collection agent is fully legitimated to oppose the merits of social security contribution claims, and the exclusive standing of the social security entity is not derogable in this context.

Parole chiave

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social security contributions tax collection agent legitimate standing opposition to tax notice exclusive standing rule azione creditoria procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento pagamento a rate

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
Art. 39 d.lgs. n. 112/1999
Art. 24 d.lgs. n. 46/1999
Art. 4 comma 2-quater d.l. n. 209/2002
46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l.
I. n. 265/2002
con I. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore, restando escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art.
artt. 100 c.p
che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 100 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 7514 del 2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 13715-2016 proposto da: TRIMBOLI ANTONIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPENNINI 46, presso lo studio dell'avvocato LUCA LEONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO GIAMPAOLO; - ricorrente - contro EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2743 in ROMA, VIA DI RIPETTA 121, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO COMITO, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO MARCHESE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1450/2015 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/11/2015 R.G.N. 658/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 19.11.2015, la Corte d'appello di Reggio Calabria, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta da Antonia Trimboli nei confronti di Equitalia Sud. S.p.a. avverso l'estratto di ruolo relativo a numerose cartelle esattoriali emesse in suo danno per contributi non pagati; che avverso tale pronuncia Antonia Trimboli ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che Equitalia Sud s.p.a. ha resistito con controricorso; che la causa è stata rimessa a questa Sezione Lavoro con ordinanza interlocutoria n. 22535 del 2018 della Sesta sezione civile di questa Corte, in ragione della complessità della questione devoluta con il motivo di censura;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 100 c.p.c. e 39, d.lgs. n. 112/1999, per avere la Corte di merito ritenuto che l'opposizione all'estratto di ruolo, siccome volta ad accertare l'insussistenza della pretesa contributiva, non poteva svolgersi che nei confronti dell'ente impositore, che in specie non era stato chiamato in giudizio, senza considerare che, a norma dell'art. 39, d.lgs. n. 112/1999, cit., la concessionaria dei servizi di riscossione doveva invece reputarsi pienamente legittimata a resistere, essendo piuttosto suo onere di chiamare in giudizio l'ente impositore; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con I. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore, restando escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art. 39, d.lgs. n. 112/1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (Cass.

S.U. n. 7514 del 2022); che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per essere stata la questione risolta in senso sfavorevole all'odierna ricorrente solo a seguito della citata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nell'adun