Cassation court dismisses appeal regarding exclusive standing of tax authority to contest social security contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Antonio Romeo's appeal against the appellate court's dismissal of his opposition to a tax roll extract issued by Equitalia Sud S.p.A. Romeo argued that the collection agency lacked standing to contest the debt, claiming only the tax authority could do so. The court ruled that while the collection agency is generally a proper party, the specific law governing social security contributions grants exclusive standing to the tax authority to challenge the merit of the claim. Consequently, the appeal was dismissed, and the costs were allocated to the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; Art. 39 d.lgs. n. 112/1999; Art. 24 d.lgs. n. 46/1999; Art. 4 comma 2-quater d.l. n. 209/2002: In matters of social security contribution collection, the tax authority holds exclusive standing to contest the merit of the claim, excluding the collection agency from such opposition despite general rules on joint or separate passive legitimacy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 13714-2016 proposto da: ROMBO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 46, presso lo studio dell'avvocato LUCA LEONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO GIAMPAOLO; - ricorrente - contro EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2742 in ROMA, VIA DI RIPETTA 121, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO COMITO, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO MARCHESE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1455/2015 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/11/2015 R.G.N. 665/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2022 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 19.11.2015, la Corte d'appello di Reggio Calabria, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta da Antonio Romeo nei confronti di Equitalia Sud. S.p.a. avverso l'estratto di ruolo relativo a numerose cartelle esattoriali emesse in suo danno per contributi non pagati; che avverso tale pronuncia Antonio Romeo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che Equitalia Sud s.p.a. ha resistito con controricorso; che la causa è stata rimessa a questa Sezione Lavoro con ordinanza interlocutoria n. 22534 del 2018 della Sesta sezione civile di questa Corte, in ragione della complessità della questione devoluta con il motivo di censura;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l'unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 100 c.p.c. e 39, d.lgs. n. 112/1999, per avere la Corte di merito ritenuto che l'opposizione all'estratto di ruolo, siccome volta ad accertare l'insussistenza della pretesa contributiva, non poteva svolgersi che nei confronti dell'ente impositore, che in specie non era stato chiamato in giudizio, senza considerare che, a norma dell'art. 39, d.lgs. n. 112/1999, cit., la concessionaria dei servizi di riscossione doveva invece reputarsi pienamente legittimata a resistere, essendo piuttosto suo onere di chiamare in giudizio l'ente impositore; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con I. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore, restando escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art. 39, d.lgs. n. 112/1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (Cass.
S.U. n. 7514 del 2022); che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per essere stata la questione risolta in senso sfavorevole all'odierno ricorrente solo a seguito della citata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. (t/ Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale d