Italian Supreme Court dismisses appeal as parties reached a settlement agreement ending the dispute over public sector job classification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the contested matter between the ASL of Lecce and Salvatore Canta ceased due to a mutual settlement agreement. The lower court had previously ruled in favor of the employee, ordering the health authority to reclassify him in a specific professional profile and pay corresponding differential treatment. The Supreme Court accepted the parties' joint request for judgment termination, noting the agreement signed before the conciliation commission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 165 c.p.c.; Art. 166 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement during proceedings, the court must declare the matter of contention ceased and allocate costs accordingly.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 8578-2019 proposto da: A.S.L. di LECCE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, presso ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dagli avvocati ISABELLA MACRI', IVAN TURCO; - ricorrente - contro 2022 CANTA SALVATORE, domiciliato in ROMA PIAZZA 3096 CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE ANTONIO RAMPINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1537/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 28/12/2018 R.G.N. 1893/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2022 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS.RILEVATO che, con sentenza del 28 dicembre 2018, la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Lecce, accoglieva la domanda proposta da Salvatore Canta nella qualità di erede Maria Giulia Agopar nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale Lecce e, per l'effetto, previa disapplicazione delle delibere di DG n. 3866 del 30.11.2009 e n. 521 del 26.2.2010, condannava la ASL di Lecce ad inquadrare la Agopar nel profilo professionale di Operatore Tecnico addetto all'assistenza categoria B del CCNL per il Comparto Sanità a far data dalla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Azienda predetta e a corrispondere al Canta, da pari data, il relativo trattamento economico differenziale ; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto essere illegittimamente intervenuta la delibera DG n. 3866/2009 a mutare in senso deteriore, dalla categoria B alla A, l'inquadramento spettante alla Agopar all'atto della sua stabilizzazione rispetto all'esito della ricognizione del personale da stabilizzare cui la ASL aveva proceduto con precedenti delibere de 2008, tenendo conto delle mansioni effettivamente svolte, ai fini dell'equiparazione con le qualifiche previste dal CCNL per il comparto Sanità, per essersi il diritto all'inquadramento nella categoria B consolidato in virtù dei predetti provvedimenti; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'ASL di Lecce, affidando l'impugnazione a ddodici motivi, cui resiste, con controricorso, il Canta nella qualità; che nelle more della fissazione dell'udienza le parti hanno depositato richiesta congiunta di definizione del giudizio a seguito di accordo e verbale di accordo sottoscritto dalle parti stesse innanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione di Lecce, di cui all'odierna udienza questo Collegio dà atto, dichiarando la cessazione della materia del contendere, QxJ 9A210(A-
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 23.9