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Ordinanza — n. 32686/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of standing against collection agent, requiring the tax creditor to be sued instead.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32686/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the appeal filed by Cufari Pietro against Equitalia Services, ruling that the lower court correctly dismissed the claim due to lack of passive standing. The appellant argued that Equitalia's failure to notify tax notices caused the statute of limitations to expire, but the court held that only the tax creditor (INPS) has the legal standing to contest such debts. Consequently, the court affirmed the lower court's decision that the collection agent was the proper defendant, not the entity owed the money.

Regesto Legislator

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Art. 24 d.lgs. n. 46/1999; In social security collection disputes regarding late oppositions based on non-notification, only the tax creditor possesses the standing to contest the debt, rendering claims against the collection agent inadmissible for lack of passive standing.

Parole chiave

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passive standing social security collection statute of limitations non-notification defense tax creditor authority ricorso del personale diritto alla rendita d'invalidità ricorso per carenza

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
Considerato: che con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art.
Art. 39 D.Lgs. 112/1999
Considerato: che con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 39 del D. 1-gs. 1 12/1999, in relazione all'art. 360 c.p.c. c. 1 n.
Art. 360 c.p.c. n. 3
1 12/1999, in relazione all'art. 360 c.p.c.
Art. 24 d.lgs. n. 46/1999
Secondo il recente insegnamento di questa Corte, "In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.
Art. 382 c.p.c.
art. 100 c.p
Considerato: che con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c.
art. 360 c.p
1 12/1999, in relazione all'art. 360 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. n. 7514/22
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18922-2016 proposto da: CUFARI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 46, presso lo studio dell'avvocato LUCA LEONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO GIAMPAOLO; - ricorrente - contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., (già EQUITALIA SUD S.P.A.), in persona del legale 2758 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 121, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO COMITO, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO MARCHESE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 89/2016 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 27/01/2016 R.G.N. 814/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2022 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. R.G. 18922/16 Rilevato: che la Corte d'appello di Reggio Calabria con sentenza del 27 gennaio 2016 n. 89, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava per assoluto difetto di legittimazione passiva la domanda proposta dal ricorrente nei confronti di Equitalia sud s.p.a., diretta all'impugnazione dell'estratto di ruolo (rectius del ruolo, inteso quale atto amministrativo impositivo proprio ed esclusivo dell'ente creditore) relativo a pretese contributive dell'Inps, che si assumevano prescritte; che la Corte territoriale previo il rilievo dell'ammissibilità dell'opposizione all'atto in questione, concernente cartelle per contributi INPS inevasi non ancora notificate e la qualificazione dell'opposizione come azione di accertamento negativo in ordine alla pretesa dell'Inps osservava che il destinatario dell'azione quale legittimato passivo (rectius titolare sotto il profilo passivo del rapporto) era l'ente creditore, cioè l'Inps e non l'esattore, versandosi in una fase prodromica anteriore alla riscossione degli importi indicati nelle cartelle demandata a quest'ultimo e non essendo .dedotta l'invalidità di alcun atto esecutivo; che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Cufari Pietro sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria; che Equitalia sud s.p.a. ha resistito con controricorso;

Considerato: che con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 39 del D. 1-gs. 1 12/1999, in relazione all'art. 360 c.p.c. c. 1 n.

3. Osserva che aveva chiesto accertarsi la nullità delle cartelle di pagamento richiamate dall'estratto di ruolo e dichiararsi l'intervenuta prescrizione quinquennale in ragione del difetto di notifica e della conseguente inerzia dell'agente della riscossione; che qualsiasi contestazione circa l'esistenza e regolarità dell'atto di notifica e di quelli ad esso presupposti non riguardava l'Inps ma l'agente della riscossione, al quale doveva imputarsi la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo; che, conseguentemente, in forza del disposto di cui all'art. 39 del D.Igs. 112/99, Equitalia sud s.p.a., avendo interesse alla controversia, avrebbe potuto chiedere la chiamata in causa dell'ente creditore. e ciò non aveva fatto;

Il motivo di ricorso è infondato. Secondo il recente insegnamento di questa Corte, "In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recupera toria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c." (Cass. sez. un. n. 7514/22), ed inoltre, "L'accertamento del difetto di "legitimatio ad causam", rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione"(Cass. sez. un. 7514 cit.).

Nel caso di specie, premessa la qualificazione dell'azione in termini accertamento negativo del credito (v. Cass. sez. un. n. 7514 cit., §12.2 in motivazione), il ricorrente aveva chiamato in giudizio il solo concessionario della riscossione, laddove aveva contestato, eccependo il difetto di notifica delle cartelle, la debenza della pretesa impositiva, cosicché alla stregua del superiore principio di diritto l'ente impositore, quale titolare del credito, doveva essere necessariamente chiamato in giudizio dal ricorrente; pertanto, la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la domanda siccome esperita n primo grado da Cufari Pietro nei confronti di Equitalia Sud spa per assoluto difetto di legittimazione passiva di detta società.

In base alle svolte argomentazioni, in ragione della constatata carenza di legittimazione a contraddire dell'Agente della Riscossione convenuto in giudizio, il ricorso va rigettato. Le incertezze giurisprudenziali finora riscontrate sulla questione sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater.

P.Q.M.

La Suprema Corte di Cassazione Rigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 1