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Ordinanza — n. 32617/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses public official's overtime claim, ruling collective agreement's result-based pay covers all duties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32617/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected a public official's claim for overtime pay regarding medical verification committee duties. The official argued that work exceeding the normal 38-hour week should be remunerated hourly, but the court found the collective agreement explicitly tied compensation to position and result rather than time. Consequently, the court held that no additional overtime pay was due absent specific contractual provisions.

Regesto Legislator

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Art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001; In force of the principle of comprehensiveness, a public official assigned to duties potentially extending beyond the normal schedule established by the collective agreement is not entitled to additional remuneration for overtime from the employer, unless the collective agreement itself provides otherwise.

Parole chiave

Generato dall'IA
public official overtime collective agreement interpretation result-based remuneration principle of comprehensiveness Italian administrative law medical verification duties overtime compensation denial

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
può definirsi il seguente principio: « in forza del principio di onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3, d.

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Testo completo

lgimento delle quali è consentito eventualmente l’eccezionale ricorso a ore di lavoro straordinario») in quanto, al di là del fatto che non è menzione da parte di alcuno di una tale previsione interna di ente, il servizio presso le Commissioni di Verifica non è appunto “eccezionale”; d’altra parte, anche nella norma collettiva che viene qui in evidenza (art. 89 primo e secondo comma) l’orario “normale” di 38 ore è pur sempre funzionalizzato espressamente ad «assicurare l'efficienza dei servizi e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali correlate all'incarico affidato», che restano dunque il riferimento primario dell’attività dovuta, come del resto evidenzia anche il coordinamento testuale della “flessibilità” di cui al primo comma rispetto agli «obiettivi e ai programmi da realizzare»; non può dunque essere seguita la tesi del ricorrente secondo cui l’indicazione di un orario “normale” presupponga che i superamenti di esso ricevano comunque remunerazione su base oraria, in quanto le prestazioni dovute si calibrano sulle necessità proprie degli incarichi attribuiti e sono remunerate, coerentemente con il disposto dell’art. 24, co. 3, d. lgs. 165/2001, dalle retribuzioni di posizione e di risultato e sono regolate dalla dinamica del confronto sindacale, che ne comporta una più o meno ampia valorizzazione economica; l’indicazione delle ore, oltre ad esprimere un minimo comunque dovuto, è, da altro punto di vista, un mero parametro per valutare, a fini operativie se del caso anche poi risarcitori, eventuali abnormi eccedenze: ma il superamento di quella soglia “normale”, in assenza di norme collettive espresse che riconnettano a ciò un compenso a tempo o secondo altre modalità, non attribuisce in sé diritti retributivi; la Corte territoriale ha dunque correttamente evidenziato come il contratto collettivo integrativo nazionale abbia “confermato”, per il 2008, che il compenso per l’attività dei medici aderenti alle attività delle Commissioni Mediche di Verifica era pertinente alla retribuzione di risultato e al corrispondente fondo e nel controricorso l’INPS ha spiegato come quella “conferma” derivi dal fatto che anche per il 2007 vigeva analoga previsione, poi riproposta anche per il 2009 e quindi per l’intero periodo oggetto di causa; in sostanza, l’accettazione pur su base volontaria di quegli incarichi individua in sé ed in modo specifico una situazione rilevante per i fini di cui alla retribuzione di risultato quale regolata dalla contrattazione di settore; quindi, nel caso di specie, non solo, in assenza di previsioni espresse, lo straordinario, stante il principio di onnicomprensività, non potrebbe essere riconosciuto, ma addirittura è proprio la contrattazione collettiva a prevedere esplicitamente che la retribuzione di risultato riguarda anche quelle particolari prestazioni: a fortiori risulta infondata la pretesa di ulteriori remunerazioni; del resto, lo stesso ricorrente ha confermato di avere percepito la retribuzione di risultato «per tali prestazioni» (pag. 2 punto 4 del ricorso per cassazione) ed ha avanzato l’ulteriore pretesa a titolo di lavoro straordinario, che tuttavia, per quanto finora detto, è infondata;

6. alla reiezione del ricorso segue la regolazione delle spese secondo soccombenza;

7. può definirsi il seguente principio: « in forza del principio di onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3, d. lgs. n. 165/2001, al dirigente pubblico cui siano attribuiti incarichi che possano impegnare anche oltre l’orario “normale” stabilito dalla contrattazione collettiva non spetta, salvo espressa diversa previsione della contrattazione collettiva medesima, alcuna ulteriore remunerazione a carico del datore di lavoro a titolo di compenso per lavoro straordinario».

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del rico