Italian Constitutional Court invalidates INPS birth benefit rule discriminating against non-EU long-term residents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe INPS appealed a Brescia Court of Appeal decision denying a birth allowance to Ndour Papa due to his lack of a long-term residence permit. The Court of Cassation found the lower court's application of the 2014 law unconstitutional following a Constitutional Court ruling declaring the discriminatory provision invalid. Consequently, the INPS's cassation appeal was rejected, and the original denial of the benefit to the non-EU citizen was upheld.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 125, l. n. 190/2014; Art. 3, comma 125, l. n. 190/2014: The provision excluding third-country citizens with work permits but without long-term residence status from the birth allowance violates the Constitution and must be disregarded.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9451-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO; - ricorrente - contro Oggetto R.G.N. 9451/2018 Cron. Rep. Ud. 28/09/2022 CC NDOUR PAPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell'avvocato LUCA SANTINI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 16/01/2018 R.G.N. 477/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 16.1.2018, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto il carattere discriminatorio della condotta dell’INPS consistita nel negare a Ndour Papa il diritto all’assegno di natalità ex art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, siccome non soggiornante di lungo periodo; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che Ndour Papa ha resistito con controricorso, anch’esso successivamente illustrato con memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1, commi 125 ss., l. n. 190/2014, degli artt. 4 - bis , comma 1 - bis , 5, commi 8.1 e 8.2, dell’art. 9, comma 12, lett. c), e degli artt. 43-44, d.P.R. n. 286/1998, anche in relazione all’art. 12 prel. c.c., all’art. 12 della direttiva 2011/98/UE (recepita con d.lgs. n. 40/2014) e all’art. 3 del regolamento CE n. 883/2004, per avere la Corte di merito ritenuto di poter disapplicare l’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, nella parte in cui prevede, ai fini della concessione dell’assegno di natalità, che l’istante non cittadino italiano debba essere munito di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; che, non ravvisando i presupposti per la non applicazione della norma anzidetta per contrasto con il diritto dell’Unione, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 16170 del 2019, ha ritenuto di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 125, l. n. 190/2014, in relazione agli 3, 31 e 117, comma 1°, Cost. (quest'ultimo in riferimento agli artt. 20, 21, 24, 31 e 34 CDFUE), nella parte in cui richiede ai soli cittadini extracomunitari, ai fini dell'erogazione dell'assegno di natalità, anche la titolarità del permesso unico di soggiorno, anziché la titolarità del permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno, in applicazione dell'art. 41, d.lgs. n. 286 del 1998; che, con sentenza n. 54 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014 (nella formulazione vigente ratione temporis e dunque antecedente alle modificazioni introdotte dall’art. 3, comma 4, l. n. 238 del 2021), nella parte in cui esclude dalla concessione dell’assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; che, essendo stato il motivo di censura fondato su di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima, il ricorso, corretta negli anzidetti termini la motivazione della sentenza impugnata, va senz’altro rigettato; che l’esito del giudizio, che ha reso necessario l’intervento del giudice delle leggi, impone la compensazione delle spese di causa; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il r