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Ordinanza — n. 32610/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal as birth benefit law was declared unconstitutional by Constitutional Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32610/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling granting a birth allowance to a non-EU citizen. The INPS argued the citizen lacked the required long-term residence permit, but the Constitutional Court had previously declared the relevant law unconstitutional for discriminating against third-country nationals with work permits. Consequently, the Cassation Court rejected the appeal because it relied on a norm found to be unconstitutional.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 125, l. n. 190/2014; Art. 3, comma 125, l. n. 190/2014: The Court of Cassation dismisses a cassation appeal based on a statutory provision declared unconstitutional by the Constitutional Court for violating equality principles regarding birth benefit eligibility for third-country nationals.

Parole chiave

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birth allowance eligibility third country nationals residence permit requirement constitutional illegitimacy INPS appeal dismissal equality before law Constitutional Court ruling revisione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 125, l. n. 190/2014
RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 19.7.2017, la Corte d'appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto di Hassaballa Kamel Ebrahim Mohamed a percepire l’assegno di natalità ex art. 1, comma 125, l.
Art. 3, comma 125, l. n. 190/2014
16165 del 2019, ha ritenuto di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 125, l. n. 190/2014, in relazione agli 3, 31 e 117, comma 1°, Cost.
Art. 4-bis, comma 1-bis, 5, commi 8.1 e 8.2, d.P.R. n. 286/1998
20, 21, 24, 31 e 34 CDFUE), nella parte in cui richiede ai soli cittadini extracomunitari, ai fini dell'erogazione dell'assegno di natalità, anche la titolarità del permesso unico di soggiorno, anziché la titolarità del permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno, in applicazione dell'art. 41, d.lgs.
Art. 9, comma 12, lett. c), d.P.R. n. 286/1998
4-bis, comma 1-bis, 5, commi 8.1 e 8.2, dell’art. 9, comma 12, lett.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 54 del 2022 della Corte Costituzionale
Ordinanza interlocutoria n. 16165 del 2019 della Corte di Cassazione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3437-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO; - ricorrente - contro HASSABALLA KAMEL EBRAHIM MOHAMED; - intimat a - Oggetto R.G.N. 3437/2018 Cron. Rep. Ud. 28/09/2022 CC avverso la sentenza n. 1467/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/07/2017 R.G.N. 1656/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 19.7.2017, la Corte d'appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto di Hassaballa Kamel Ebrahim Mohamed a percepire l’assegno di natalità ex art. 1, comma 125, l. n. 190/2014; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che Hassaballa Kamel Ebrahim Mohamed è rimasta intimata;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1, commi 125 ss., l. n. 190/2014, degli artt. 4-bis, comma 1-bis, 5, commi 8.1 e 8.2, dell’art. 9, comma 12, lett. c), e degli artt. 43-44, d.P.R. n. 286/1998, anche in relazione all’art. 12 prel. c.c., all’art. 12 della direttiva 2011/98/UE (recepita con d.lgs. n. 40/2014) e all’art. 3 del regolamento CE n. 883/2004, per avere la Corte di merito ritenuto di poter disapplicare l’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, nella parte in cui prevede, ai fini della concessione dell’assegno di natalità, che l’istante non cittadino italiano debba essere munito di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; che, non ravvisando i presupposti per la non applicazione della norma anzidetta per contrasto con il diritto dell’Unione, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 16165 del 2019, ha ritenuto di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 125, l. n. 190/2014, in relazione agli 3, 31 e 117, comma 1°, Cost. (quest'ultimo in riferimento agli artt. 20, 21, 24, 31 e 34 CDFUE), nella parte in cui richiede ai soli cittadini extracomunitari, ai fini dell'erogazione dell'assegno di natalità, anche la titolarità del permesso unico di soggiorno, anziché la titolarità del permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno, in applicazione dell'art. 41, d.lgs. n. 286 del 1998; che, con sentenza n. 54 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014 (nella formulazione vigente ratione temporis e dunque antecedente alle modificazioni introdotte dall’art. 3, comma 4, l. n. 238 del 2021), nella parte in cui esclude dalla concessione dell’assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; che, essendo stato il motivo di censura fondato su di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima, il ricorso, corretta negli anzidetti termini la motivazione della sentenza impugnata, va senz’altro rigettato; che, nulla dovendo pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto alcuna attività difensiva, si deve solo aggiungere che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i