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Ordinanza — n. 32607/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as time-barred due to correct electronic notification triggering the short appeal period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32607/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Ministry of Interior's appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline. The appellants argued for a longer appeal period, but the lower court's judgment had been correctly notified electronically on March 23, 2017. Consequently, the sixty-day short appeal period expired on May 22, 2017, rendering the late filing untimely.

Regesto Legislator

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Art. 325, 326 c.p.c.; Art. 372 c.p.c.: The short appeal period for cassation begins from the date of correct notification of the appellate judgment; failure to file within sixty days results in inadmissibility regardless of alleged errors in the lower decision.

Parole chiave

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cassation appeal timeliness electronic notification rules short appeal period inadmissible appeal art 326 cpc responsabilità degli eredi responsabilità previdenziale responsabilità dell'appaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
Art. 326 c.p.c.
Stante la perentorietà del termine ex art. 326 c.p.c., la tardività comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione, assorbita ogni altra questione.
Art. 372 c.p.c.
Art. 11 r.d. n. 1611 del 1933
3062/2016 veniva notificata telematicamente ed in modo corretto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 11 del r.d.
Art. 7 d.m. n. 44 del 2011
art. 7 d.m. n. 44 del 2011).Ne consegue che, notificata la sentenza in data 23 marzo 2017, il termine breve di giorni sessanta per la proposizione del ricorso per cassazione (cfr.
art. 2087 c.c
Nello specifico la Corte territoriale, confermato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa, riteneva la responsabilità del datore ex art. 2087 c.c.
art. 372 c.p
art. 326 c.p
Stante la perentorietà del termine ex art. 326 c.p.c., la tardività comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione, assorbita ogni altra questione.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17443-2017 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - ricorrente - contro CAROFIGLIO LUISA, CAROFIGLIO GRAZIA e CAROFIGLIO MICHELE, in proprio e quali eredi di CAROFIGLIO NICOLA, nonché in qualità di eredi di PARTIPILO Oggetto Tempestività ricorso per cassazione R.G.N. 17443/2017 Cron. Rep. Ud. 23/09/2022 CC MARIA, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato VERALISA MASSARI; - controricorrenti - nonchè contro MINISTERO DELLA DIFESA; - intimato - avverso la sentenza n. 3062/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/12/2016 R.G.N. 3584/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2022 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA FILOMENA SARRACINO. Rilevato che: La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale del medesimo capoluogo, accoglieva per quanto di ragione l’appello proposto dal Ministero dell’interno nei confronti di Carofiglio Luisa, Carofiglio Grazia e Carofiglio Michele, in proprio e quali eredi di Partipilo Maria, avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Bari del 2 ottobre 2013 e condannava il Ministero dell’Interno al pagamento della somma di € 100.000,00 in favore di ciascuna parte appellata, in proprio, e della ulteriore somma di € 100.000,00 nella qualità di eredi di Partipilio Maria; in accoglimento dell’appello incidentale condannava il Ministero altresì al pagamento della somma di € 2320,00 oltre interessi e rivalutazione, confermando nel resto la sentenza di primo grado, compensando le spese del giudizio di secondo grado.

Nello specifico la Corte territoriale, confermato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa, riteneva la responsabilità del datore ex art. 2087 c.c. nella morte occorsa al lavoratore Carofiglio Nicola e liquidava le somme innanzi indicate agli eredi moglie (anch’ella poi deceduta in corso di causa) e figli a titolo di danno patrimoniale iure proprio ed iure hereditario. Avverso tale sentenza, propone ricorso il Ministero dell’interno con due motivi; resistono gli eredi del Carofiglio Nicola, come in epigrafe indicati, che depositano altresì memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.

Considerato che:

1. Con il primo mezzo il Ministero dell’interno deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.2059, 2056, 1223, 1226 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sostiene che la pronunzia impugnata è erronea nella parte in cui ha ritenuto sussistente un danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale, in conseguenza del mero decesso del prossimo congiunto e sulla base dei meri rapporti di parentela e di coniugio sussistenti tra il de cuius e i soggetti danneggiati, in assenza di una allegazione puntuale e specifica dello sconvolgimento della vita patito da ciascuno degli attori in conseguenza del decesso del proprio familiare.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2059, 2056, 1223 c.c., 40 e 41 c.p., relativamente all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si rileva l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto di non dover scomputare dalle poste risarcitorie riconosciute quanto dagli eredi già percepito a titolo di equo indennizzo e di pensione privilegiata ordinaria.

3. Preliminare all’esame nel merito dei motivi di ricorso per cassazione è la verifica della tempestività dello stesso. 3.1. Ebbene, come peraltro dedotto anche nel controricorso, esso è effettivamente intempestivo. 3.2. Nel caso di specie,infatti, a differenza di quanto allegato nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, la sentenza di appello è stata notificata, sicché deve trovare applicazione il termine breve e non quello lungo di impugnazione. 3.3. Nel dettaglio, i controricorrenti hanno provato, versando in atti, come consentito dall’art. 372 c.p.c., tutti i documenti relativi al procedimento notificatorio (PEC di notifica con sentenza allegata e relata di notifica, ricevuta di avvenuta accettazione e avvenuta consegna, attestazione di conformità), sicché risulta documentato in atti che in data 23 marzo 2017 la sentenza della Corte di appello di Bari n. 3062/2016 veniva notificata telematicamente ed in modo corretto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933 (che impone la notificazione alla avvocatura distrettuale), all’indirizzo mail contenuto nel Reginde (cfr. art. 7 d.m. n. 44 del 2011).Ne consegue che, notificata la sentenza in data 23 marzo 2017, il termine breve di giorni sessanta per la proposizione del ricorso per cassazione (cfr. artt. 325 e 326 c.p.c.) risulta già decorso alla data del 29.6.2017 in cui veniva notificato ai controricorrenti l’atto di impugnazione (essendo decorsi i sessanta giorni alla data del 22 maggio 2017).

Stante la perentorietà del termine ex art. 326 c.p.c., la tardività comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione, assorbita ogni altra questione.

4. Le spese di lite del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

5. Non sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato di cui al comma 1-bis del citato art. 13, inapplicabile nei confronti dell’amministrazione statale.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 12.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con attribuzione in favore dell’avv.to V