Cassation court dismisses INPS appeal as birth grant law was declared unconstitutional by Constitutional Court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that denied birth grants to non-EU citizens without long-term residence permits. The INPS argued the lower court incorrectly applied the law, but the Constitutional Court had previously declared the specific residency requirement unconstitutional. Consequently, the Cassation Court dismissed the appeal because the underlying legal basis relied upon by the INPS was void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 125, l. n. 190/2014; Art. 3, comma 125, l. n. 190/2014: The requirement for non-EU citizens to hold a long-term residence permit for birth grant eligibility is unconstitutional; therefore, appeals based on this provision must be dismissed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19637-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO; - ricorrente - contro VALENCIA CESPEDES JUANY ANABEL, MEHMETI BAJRAM, OSEMWENGIE BLESSING, NOGALES MENDIVIL CARLA Oggetto R.G.N. 19637/2017 Cron. Rep. Ud. 28/09/2022 CC GIOVANA, KABASHI PAULIN, tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati LIVIO NERI, ALBERTO GUARISO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 42/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 31/01/2017 R.G.N. 664/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 31.1.2017, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto il carattere discriminatorio della condotta dell’INPS consistita nel negare a Kabashi Paulin e altri consorti il diritto all’assegno di natalità ex art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, siccome non soggiornanti di lungo periodo; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che Kabashi Paulin e gli altri consorti nominativamente indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso, anch’esso successivamente illustrato con memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1, commi 125 ss., l. n. 190/2014, degli artt. 4-bis, comma 1-bis, 5, commi 8.1 e 8.2, dell’art. 9, comma 12, lett. c), e degli artt. 43-44, d.P.R. n. 286/1998, anche in relazione all’art. 12 prel. c.c., all’art. 12 della direttiva 2011/98/UE (recepita con d.lgs. n. 40/2014) e all’art. 3 del regolamento CE n. 883/2004, per avere la Corte di merito ritenuto di poter disapplicare l’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, nella parte in cui prevede, ai fini della concessione dell’assegno di natalità, che l’istante non cittadino italiano debba essere munito di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; che, non ravvisando i presupposti per la non applicazione della norma anzidetta per contrasto con il diritto dell’Unione, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 16169 del 2019, ha ritenuto di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 125, l. n. 190/2014, in relazione agli 3, 31 e 117, comma 1°, Cost. (quest'ultimo in riferimento agli artt. 20, 21, 24, 31 e 34 CDFUE), nella parte in cui richiede ai soli cittadini extracomunitari, ai fini dell'erogazione dell'assegno di natalità, anche la titolarità del permesso unico di soggiorno, anziché la titolarità del permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno, in applicazione dell'art. 41, d.lgs. n. 286 del 1998; che, con sentenza n. 54 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014 (nella formulazione vigente ratione temporis e dunque antecedente alle modificazioni introdotte dall’art. 3, comma 4, l. n. 238 del 2021), nella parte in cui esclude dalla concessione dell’assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; che, essendo stato il motivo di censura fondato su di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima, il ricorso, corretta negli anzidetti termini la motivazione della sentenza impugnata, va senz’altro rigettato; che l’esito del giudizio, che ha reso necessario l’intervento del giudice delle leggi, impone la compensazione delle spese di causa; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto