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Ordinanza — n. 32377/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against dismissal of unpaid wages due to invalid company transfer and prior job resolution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32377/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Telecom Italia's appeal against a lower court ruling that dismissed claims for unpaid wages. The court found that despite the employee resolving her contract with the transferee company and receiving an exodus incentive, the original employment relationship with the transferor remained legally continuous due to the invalidity of the transfer. Consequently, the court held that payments made to the transferee did not extinguish the debt owed by the transferor, overturning the previous precedent regarding acceptance of job termination.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 1406, 2112, 2126 c.c.; Art. 1206, 1207, 1217, 1223, 1453, 1463 c.c.: When a company transfer is declared invalid, the employment relationship remains with the transferor, and payments made to the transferee do not extinguish the transferor's wage obligation even if the employee accepted a new contract with the transferee.

Parole chiave

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invalid company transfer employment continuity wage obligation extinction exodus incentive transferor liability labor law precedent contractual resolution restituzione dell'indennità per lavoro ridotto

Disposizioni normative citate

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Art. 360 primo comma n. 5 e n. 3 c.p.c.
in relazione, rispettivamente, all'art. 360 primo comma n. 5 e n. 3 c.p.c. per avere ritenuto irrilevante, ai fini delle domande svolte nel presente giudizio, la condotta della Mastroianni che aveva prestato il suo consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 1406, 2112 e 2126 c.c.
Art. 1206, 1207, 1217, 1223, 1453 e 1463 c.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
12499/2019 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 com
Art. 13 comma 1 bis del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 2112 cod. civ
Ed infatti, accertata la mancanza dei presupposti per ritenere realizzata una cessione ai sensi dell'art. 2112 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29092 del 2019
12499/2019 per l'illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale, così Cass. n. 29092 del 2019 cit.).
Cass. 39993 del 2021
n.29092 del 2019 e più recentemente anche Cass. 39993 del 2021).
Cass. n. 6755 del 2015
Cass. 21/04/2022 n. 12750
in termini la recente Cass. 21/04/2022 n. 12750).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 12499-2019 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ENZO MORRICO, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI, che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2022 contro MASTROIANNI ANNALISA, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 209, presso lo studio dell'avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentata e difesa dagli avvocati ERNESTO MARIA CIRILLO, FRANCESCO CIRILLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5606/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/10/2018 R.G.N. 3235/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere Dott.

FABRIZIA CARRI. r.g. n. 12499/2019 RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato le sentenze del Tribunale della stessa città che avevano rigettato le opposizioni avverso i decreti con i quali Annalisa Mastroianni aveva ingiunto il pagamento delle retribuzioni dei mesi ch settembre e ottobre 2016 a lei spettanti per effetto dell'accertamento dell'inefficacia nei suoi confronti della cessione di ramo d'azienda da Telecom Italia s.p.a. a TNT Logistic Italia s.r.l. e non erogategli dalla società Telecom Italia alla quale era stata offerta la prestazione.

2. Il giudice di secondo grado ha preso atto del fatto che la sentenza con la quale era stata accertata la nullità della cessione di ramo di azienda e disposta la ricostituzione del rapporto di lavoro con Telecom Italia era passata in giudicato. Inoltre, ha accertato che le somme percepite dalla Mastroianni a titolo di indennità di mobilità non erano detraibili dagli importi a lei dovuti.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Telecom Italia s.p.a. affidato a tre motivi. Annalisa Mastroianni ha resistito con tempestivo controricorso. CONSIDERATO CHE 4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza per avere la Corte territoriale omesso di esaminare il motivo di appello con il quale si denunciava l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sull'eccezione di estinzione dell'unico rapporto di lavoro quale conseguenza della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con Ceva Logistic s.p.a. e con corresponsione di un incentivo all'esodo da parte del cessionario.

5. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto l'apparente motivazione e comunque la violazione degli artt. 1406, 2112 e 2126 c.c. in relazione, rispettivamente, all'art. 360 primo comma n. 5 e n. 3 c.p.c. per avere ritenuto irrilevante, ai fini delle domande svolte nel presente giudizio, la condotta della Mastroianni che aveva prestato il suo consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro.

6. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1223, 1453 e 1463 c.c. nella r.g. n. 12499/2019 parte in cui la sentenza ha trascurato di considerare che in ragione dell'incentivo all'esodo percepito dalla Mastroianni, deducibile a titolo di aliunde perceptum, non residuava alcun danno a carico della Teleconn Italia s.p.a..

7. Le censure, che per la loro connessione possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate per le ragioni che di seguito si espongono. 7.1. In primo luogo va rilevato che la sentenza impugnata ha dato atto di aver valutato la questione, posta con il gravame, relativa all'incidenza della sopravvenuta estinzione del rapporto di lavoro con la cessionaria (si tratta all'evidenza proprio dei "fatti estranei a questo rapporto di lavoro" v. pag. 3 penultimo capoverso) e l'ha ritenuta ininfluente in ragione del giudicato formatosi sulla sentenza che aveva disposto il ripristino del rapporto di lavoro tra la lavoratrice e la Telecom Italia s.p.a.. 7.2.

Si tratta all'evidenza di motivazione estremamente stringata ma non omessa nella quale, tuttavia, ben si sintetizzano i principi più volte espressi da questa Corte che ha ripetutamente affermato che qualora come nella specie sia dichiarata nulla la cessione di un ramo di azienda, ai lavoratori passati alle dipendenze del cessionario, e da questi retribuiti, spetta da parte del cedente la normale retribuzione che non è soggetta alla detrazione dell'aliunde perceptum. Ed infatti, accertata la mancanza dei presupposti per ritenere realizzata una cessione ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, come si è accertato che nella specie sia avvenuto, la controprestazione lavorativa senza giustificazione" (cfr. tra le altre Cass. n.29092 del 2019 e più recentemente anche Cass. 39993 del 2021).

Il rapporto con il destinatario della cessione è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere con il cedente (sebbene quiescente r.g. n. 12499/2019 per l'illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale, così Cass. n. 29092 del 2019 cit.). Risulta superato il precedente orientamento di legittimità in forza del quale il diritto al risarcimento del danno in favore dei lavoratori non sussiste qualora gli stessi abbiano accettato l'estinzione dell'unico rapporto di lavoro, di fatto proseguito con l'impresa cessionaria, sottoscrivendo insieme a quest'ultima un verbale di messa in mobilità (Cass. n. 6755 del 2015).

Le considerazioni esposte danno conto anche del fatto che nessun rilievo può essere attribuito al fatto che la lavoratrice ha risolto il rapporto con la cessionaria accettando un incentivo all'esodo. Come si è detto, infatti, la detraibilità delle somme percepite per effetto dell'accordo conciliativo intervenuto tra la Mastroianni e la Ceva Logistic s.p.a. è esclusa in ragione della diversità dei due rapporti di lavoro. Si tratta di conseguenza coerente con la configurazione di una duplicità di rapporti originata dalla accertata inefficacia della cessione di azienda.

Uno di fatto instaurato con il soggetto " cessionario" l'altro, di continuità giuridica, con il soggetto "cedente", secondo quanto già più sopra osservato (cfr. in termini la recente Cass. 21/04/2022 n. 12750).

8. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, devono essere distratte in favore degli avvocati che se ne sono dichiarati anticipatari. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric:orso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 900,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi in favore degli avvocati Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo che se ne sono dichiarati antistatari.r.g. n. 12499/2019 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 com