Cassation court dismisses appeal regarding employee wages after ineffective company transfer, upholding dual employment relationship doctrine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IATelecom Italia appealed a lower court ruling that rejected its opposition to an injunction against Mauro De Marinis for unpaid wages. The company argued that an ineffective transfer of a business branch created a duplicate employment relationship, yet the appellate court maintained the worker's right to full remuneration from the original employer. The Supreme Court dismissed the appeal, affirming that despite the transfer's inefficacy, the legal continuity of the employment relationship with the cedente (transferor) remains intact, precluding any deductions for amounts already received from the cessionary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1406 cod. civ.; Art. 2112 cod. civ.: In the event of an ineffective transfer of a business branch, the employment relationship retains legal continuity with the transferor, entitling the employee to full remuneration from the original employer without deductions for amounts received from the transferee.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 34155-2018 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ENZO MORRICO, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro DE MARINIS MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 209, presso lo studio dell'avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentato e difeso dagli avvocati ERNESTO MARIA CIRILLO, FRANCESCO CIRILLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3089/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/05/2018 R.G.N. 3788/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere Dott.
FABRIZIA GARRI. r.g. n. 34155/2018 RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Napoli ha rigettato il gravame di Telecom Italia s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva respinto l'opposizione della società avverso il decreto ingiuntivo rilasciato a Mauro De Marinis e avente ad oggetto la somma di C 1306,96 oltre interessi legali e spese per retribuzioni maturate e non erogate in relazione all'avvenuto accertamento della inefficacia della cessione di ramo di azienda da Telecom s.p.a. a Telepost s.p.a..
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Telecom Italia s.p.a. affidato a due motivi. Mauro De Marinis ha resistito con tempestivo controricorso. CONSIDERATO CHE 3. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1406 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere affermato la irrilevanza nei confronti del soggetto cedente degli atti estintivi del rapporto di lavoro posti in essere tra il lavoratore ed il cessionario. In particolare, contesta che anche in ipotesi di cessione inefficace per difetto di consenso del contraente ceduto si sia in presenza di una duplicità di rapporti anziché di un unico rapporto di lavoro.
4. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1223, 1256, 1453 e 1463 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per non avere detratto dal dovuto le somme spettanti al lavoratore a titolo di incentivo all'esodo e della circostanza che era stato il lavoratore in sede transattiva a rinunziare alle retribuzioni dovute dal cessionario alle quali avrebbe avuto diritto in forza dell'ordinanza di reintegra ex art. 18 St. lav..
5. Questa Corte nel decidere analoga controversia tra le stesse parti che poneva identiche questioni ed aveva ad oggetto altra mensilità di retribuzione ha ritenuto infondato il ricorso sulla base delle motivazioni che di seguito si riportano e che si richiamano integralmente anche nel presente giudizio non essendo prospettate ragioni per discostarsene (cfr. Cass. 22.4.2022 n. 12750). r.g. n. 34155/2018 5.1. In particolare, il primo motivo di ricorso è infondato alla luce della consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro, che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 2112 cod. civ. che, in deroga all'art. 1406 cod. civ., consente la sostituzione del contraente senza il consenso del ceduto.
Ed è evidente che l'unicità del rapporto venga meno qualora, come appunto nel caso di specie, il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l'instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto (già, e non più, cesslionario) alle cui dipendenze il lavoratore "continui" di fatto a lavorare. La inidoneità dell'atto transattivo relativo al rapporto (di fatto) instaurato con Ceva Logistic s.p.a. ad incidere sul rapporto con la società cedente, rapporto da ritenersi tutt'ora in essere in ragione della inefficacia della cessione del ramo di azienda cui il lavoratore era addetto, risulta coerente con i più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte (cfr.
Cass. n. 29092/2019, Cass. n.16793/2020, Cass. n. 16792/2020, Cass.n.16710/2020) i quali, sulla scia di Cass Sez. Un. n. 2990/2018, ricostruiscono la vicenda connessa ad una cessione di azienda dichiarata inefficace - in quanto non riconducibile all'ambito dell'art.2112 cod. civ. - come connotata da una duplicità di rapporti: l'uno, di continuità giuridica, con il soggetto cedente, l'altro, di fatto, con il soggetto cessionario, e riconoscono il diritto del lavoratore illegittimamente ceduto di ricevere, da parte del cedente (nel caso di specie Telecom Italia) le normali retribuzioni, insuscettibili di decurtazioni per aliunde perceptum.
A tale orientamento si ritiene di dare continuità non avendo parte ricorrente, anche nella memoria depositata, incentrata essenzialmente su tale profilo, offerto elementi che ne giustificassero la rimeditazione. 5.2. Anche il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato. Premesso che l'affermazione del giudice di seconde cure in ordine al contenuto risarcitorio della domanda azionata dal De Marinis non è stata investita da censura e tanto in astratto comporta la necessità di tener conto, in conformità delle comuni regole della responsabilità r.g. n. 34155/2018 risa rcitoria, dell'eventuale aliunde perceputm o percipiendum, si osserva, per il profilo dedotto dal ricorrente (che non investe anche la questione della detraibilità delle somme eventualmente percepite a titolo di c.i.g.s.) che la Corte di merito ha escluso la detraibilità delle somme percepite per effetto dell'accordo conciliativo intervenuto tra il De Marinis e Ceva Logistic s.p.a. in ragione della diversità dei due rapporti di lavoro.
Quest'ultima affermazione è senz'altro condivisibile in quanto rappresenta un coerente sviluppo della configurazione di una duplicità di rapporti conseguente alla inefficacia della cessione di azienda, l'uno, di fatto, instaurato con il soggetto " cessionario" l'altro, di continuità giuridica, con il soggetto "cedente", secondo quanto già 6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese devono essere poste a carico della società soccombente nella misura indicata in dispositivo da distrarsi in favore degli avvocati che se ne sono dichiarati antistatari.
Sussistono poi i presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art..13 d. P.R. n. 11.5/2002;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 700,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi in favore degli avvocati Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo che se ne sono dichiarati antistatari. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato