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Ordinanza — n. 32295/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for non-examination of documents, ruling they were properly evaluated as irrelevant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32295/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the appellant's request for revocation and subsequent appeal against a lower court's decision. The appellant argued the appellate court failed to properly examine two specific documents, claiming only an incidental comment was made rather than a substantive evaluation. The court rejected this, noting the appellate court explicitly deemed the documents irrelevant and insufficient to prove the appellant's case, establishing a clear ratio decidendi on their merits.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 395 n. 4 c.p.c.: A request for revocation based on non-examination of documents is inadmissible if the appellate court explicitly evaluated the documents' probative value and found them irrelevant to the decisive issues.

Parole chiave

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request for revocation non-examination of documents appellate court evaluation probative value ratio decidendi Cassazione appeal irrelevant evidence perizia medica superata

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
l’unico motivo di censura denuncia la violazione e\o falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art.
Art. 24 Cost.
3 c.p.c.) dell’art. 24 Cost. e degli artt.113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art.
Art. 113 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 395 c.p.c.
e degli artt.113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 395 c.p.c.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
e degli artt.113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 395 c.p.c.
art. 24 Cost
3 c.p.c.) dell’art. 24 Cost.
art. 395 c.p
e degli artt.113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 395 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3 aprile 1999, n. 3289
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Testo completo

‘AULA B’ CORDIANO ROSARIO, rappresentato e difeso dall’Avv. STEFANO GORETTI ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. FRANCESCA BUCCELLATO in Roma, via Cosseria 2; -ricorrente - AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARIAGIOVANNA BELARDINELLI e GIULIA SILVESTRI ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle medesime in Roma, via Cicerone 44 (studio Avv. GIOVANNI CORBYONS); -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia n. 242/2016, depositata il 30.11.2016, N.R.G. 241/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.10.2022 dal Consigliere dott. Roberto Bellè; RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Perugia ha respinto la domanda di revocazione presso di essa proposta avverso la sentenza n. 195/2014 della medesima Corte territoriale; la pronuncia di cui si chiedeva la revocazione aveva confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda proposta da Rosario Cordiano, dirigente medico presso la Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 (di seguito AUSL), al fine di sentirsi riconoscere il trattamento spettante al dirigente di struttura complessa, sul presupposto dello svolgimento di tali superiori funzioni; la domanda di revocazione ha censurato l’affermazione della sentenzadi appello con cui si era sostenuta l’insussistenza agli atti (di primo grado) di due documenti (nota 21.12.1999 e deliberazione 1.3.1999) di cui si assumeva la decisività per dirimere la controversia; la Corte d’Appello, nella sentenza qui impugnata, pur ritenendo ammissibile la censura, perché incentrata sull’elemento percettivo della originaria presenza in atti di quei documenti, ha respinto la domanda di revocazione, sul presupposto che quella mancata produzione in primo grado non era stata il fondamento della decisione di appello, in quanto, se bbene effettivamente quest’ultima aveva affermato che quei documenti erano stati depositati tardivamente in secondo grado e con modalità irrituali, ne aveva poi anche ritenuto l’irrilevanza nel merito,perché inidonei a dimostrare gli assunti decisivi per definire la causa nel senso preteso dal ricorrente;

2. Rosario Cordiano ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, resistito da controricorso della AUSL; entrambe le parti hanno depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. l’unico motivo di censura denuncia la violazione e\o falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 24 Cost. e degli artt.113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 395 c.p.c. e ciò sul presupposto che la sentenza di appello impugnata per revocazione non avesse realmente esaminato i documenti rispetto ai quali base era stata proposta quell’impugnazione, avendo destinato ad essi un semplice commento incidentale, privo di forza vincolante, relativo ad elementi considerati (erroneamente) estranei alla ratio della fattispecie;

2. il motivo va disatteso; la originaria sentenza di appello, riportata in parte qua anche nella pronuncia sulla revocazione qui impugnata, ritenne quei documenti «irrilevanti, perché non dimostrano assolutamente il punto decisivo della materia del contendere», aggiungendo poi alcune altre considerazioni su di essi; è quindi di assoluta evidenza come non si possa ritenere che, rispetto a quei documenti fosse stato svolto un «semplice commento incidentale», perché invece, fondatamente o meno qui non importa, essi furono ritenuti in modo netto («assolutamente») inidonei a comprovare ciò che si riteneva il ricorrente dovesse dimostrare; si è trattato quindi di documenti su cui la Corte d’Appello ha espresso una ben precisa ratio decidendi di merito, valutandone la portata; quindi, è palese l’insussistenza di un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., che si ha solo quando un fatto incontroverso e rilevante quale presupposto del decidere sia stato negato, sebbene positivamente acclarato, o sia stato affermato, sebbene incontrovertibilmente insussistente (Cass. 3 aprile 1999, n. 3289); per dolersi di quella originaria pronuncia di appello doveva proporsi contro di essa ricorso per cassazione, per l’errore valutativo che in ipotesi si ritenesse essersi verificato attraverso quella affermazione conclusiva di inidoneità probatoria, ma non certo domanda di revocazione; la pronuncia qui impugnata ha quindi del tutto correttamente disatteso la domanda di revocazione ed il ricorso per cassazione va dunque respinto, con regolazione delle spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello st