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Sentenza — n. 32123/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding disciplinary dismissal jurisdiction between a municipality and a local union.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32123/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Claudia Vilucchi's appeal against the lower court's dismissal of her claim challenging her dismissal from a municipal police role. Vilucchi argued that the Unione Comunale, where she was assigned, held disciplinary power, while the Comune di Greve retained only hiring authority. The court ruled that both entities share jurisdiction over the employment relationship, allowing the Unione to handle disciplinary matters related to service duties while preserving the Comune's power over the relationship's origin.

Regesto Legislator

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Art. 55 bis, d.lgs. n. 165/2001; Art. 360 n. 3 c.p.c.: In cases of shared administrative command between a municipality and a local union, both entities possess concurrent legitimacy to adjudicate the employment relationship, with the union managing service-related disciplinary issues and the municipality retaining authority over the relationship's genesis.

Parole chiave

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shared administrative jurisdiction disciplinary dismissal power municipal union command employment relationship origin concurrent administrative legitimacy local government structure civil procedure appeal licenziamento del pubblico dipendente

Disposizioni normative citate

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Art. 55 bis, d.lgs. n. 165/2001
Art. 360 n. 3 c.p.c.
23/1957, in relazione all'art. 360 n.
Art. 2 lett. C par. 2.2 Allegato A Statuto Unione del Chianti Fiorentino
Disposizioni (queste) che si appalesano applicative del l’art. 27 dello Statuto dell’Unione, il quale dispone, invero, che il neoistituito ente locale, per l’esercizio delle funzioni dei servizi affidati dai comuni, opera di norma con personale distaccato, comandato o trasferito dai comuni partecipanti.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13673/2015
3.2Così sinteticamente tratteggiata la disciplina, è evidente che il potere di recesso dal rapporto di lavoro non può che permanere, come affermato dalla Corte territoriale (che, puntualmente , cita a riguardo anche Cass. n. 13673/2015) , in capo all’amministrazione chene mantiene la titolarità.
Cass. S.U. n. 9279/2016
Cass. S.U. n. 8521/2012
9279/2016 che richiama Cass. S.U. n. 8521/2012; v., da ultimo, Cass.
Cass. n. 13408/2020
8521/2012; v., da ultimo, Cass. n. 13408/2020, Cass.
Cass. n. 29765/2020
13408/2020, Cass. n. 29765/2020 e Cass.
Cass. n. 31047/2021
29765/2020 e Cass. n. 31047/2021).3.4 In definitiva, in ragione del rapporto di piena osmosi e di cogestione che lega le diverse amministrazioni ( i.e.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25298/2021 proposto da: VILUCCHI CLAUDIA, elettivamente domiciliato in Roma Via Boncompagni, 16 presso lo studio dell'Avvocato Gentili Maria Paola che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Cheyne Edward William -ricorrente- CONTRO COMUNE DI GREVE IN CHIANTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Pierluigi da Palestrina, 63 presso lo studio dell'avvocato Turco Alessandro e difeso all’Avvocato Viciconte Gaetano -controricorrente– nonché contro UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 94/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2022 dal Cons. CASCIARO SALVATORE.

FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza n. 94 del 20 21 , pubblicata il 12 aprile 2021, ha rigettato l'appello proposto da Claudia Vilucchi nei confronti del Comune di Greve in Chianti e dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino avverso la sentenza emessa inter partes dal Tribunale di Firenze. 2.La Vilucchi, agente di Polizia Municipale del Comune di Greve in Chianti, comandata a decorrere dal 1.1.2017 presso l’Unione Comunale del Chianti Fiorentino , aveva chiesto dichiararsi la nullità , l’inefficacia, o l’ illegittimità del licenziamento senza preavviso intimatogli dal datore di lavoro il 3 settembre 2018, deducendo, per quel che ancora rileva ai fini del giudizio, che la competenza a svolgere il procedimento disciplinare apparteneva all’amministrazione (i.e., Unione Comunale del Chianti Fiorentino ) presso cui essa dipendente era stata comandata.

3. Il Tribunale rigettava la domanda.

4. La Corte d'appello, a sua volta, respingeva l'impugnazione , osservando che all’Unione spettavano poteri organizzativi e disciplinari che presuppongono la persistenza del rapporto, mentre il potere di recesso, specie perché correlato a fatti non afferenti al servizio prestato presso l’Unione ma il momento genetico del rapporto di lavoro,non poteva che restare in capo al titolare dello stesso , ossia al Comune di Greve in Chianti, il quale era conseguentemente tenuto a gestire l’intero iter disciplinare.

5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando un unico motivo di impugnazione illustrato con memoria.

6. Resiste il Greve in Chianti con controricorso, mentre l’Unione del Chianti Fiorentino è rimasta intimata.

7. La procura generale ha concluso in udienza per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Nell’unico motivo di ricorso si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 55 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 e 56 legge n. 23/1957, in relazione all'art. 360 n. 3, cod. proc. civ.. Sostiene la ricorrente che il licenziamento era illegittimo in quanto, nell’ipotesi di comando, si modifica il rapporto di servizio, atteso che il dipendente comandato, a partire dalla data di decorrenza del comando, è assoggettato al potere direttivo, gerarchico e disciplinare dell’Amministrazione di destinazione; di qui l’inesistenza del potere disciplinare in capo al Comune di Greve in Chianti e la nullità della sanzione espulsivairrogata.

2. Il motivo è in fondato , essendo il dictum del giudice d’appello esente da censureper le considerazioni di seguito espresse. 3.1Va premesso che l'unione di comuni è l'ente locale costituito ai sensi dell’ a rt . 32 , comma 1 , d.lgs . 267/2000 da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi (comunque esplicate “in nome e per conto” dei comuni partecipanti). All'unione sono poi conferite (art. 32 comma 5) dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse(comma 6). In applicazione di tale disciplina, veniva per l’appunto costituita dal Comune di Greve in Chianti, unitamente ad altri comuni, l’Unione del Chianti Fiorentino, e la Vilucchi, assunta dal 14.7.2014 come agente di polizia municipale dal Comune di Greve in Chianti, era quindi assegnata (il 1° gennaio 2017) in comand o presso l’Unione, cui, nelle more, era stata trasferita , seppure temporaneamente, con delibera G.C. n. 213/2016,la funzione di Polizia municipale.

Più nel dettaglio, dalla determina di assegnazione della Vilucchi (recante n. 8 del 23.12.2016) si rileva che la sua sede di lavoro, come peraltro quella del restante personale destinato in com ando presso l’Unione, restava il Comune di Greve in Chianti , e che la dipendente era stata collocata «giuridicamente nell’organico del Comune di appartenenza» ancorché funzionalmente transitata alle dipendenze dell’ente di destinazione, il quale ultimo era tenuto a rimborsare «gli oneri retributivi e gli oneri riflessi» corrisposti dal Comune di Greve in Chianti per l’espletamento del servizio comandato.

Disposizioni (queste) che si appalesano applicative del l’art. 27 dello Statuto dell’Unione, il quale dispone, invero, che il neoistituito ente locale, per l’esercizio delle funzioni dei servizi affidati dai comuni, opera di norma con personale distaccato, comandato o trasferito dai comuni partecipanti. Quanto, poi, al mantenimento di un potere direttivo sugli agenti di polizia municipale in capo all’amministrazione di appartenenza, giova richiamare, per completezza, l’art. 6, comma 7, dell’ Allegato A dello Statuto dell’Unione, a mente del quale «Resta fermo che i Sindaci, ufficiali di Governo ai sensi dell’art. 54 del d . l gs. n. 267/2000, possono in ogni momento relazionarsi direttamente con il Comandante della Polizia Municipale, e che il personale appartenente alla Polizia Municipale è soggetto all’autorità del Sindaco del Comune nel quale si trovi ad operare, ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000». 3.2Così sinteticamente tratteggiata la disciplina, è evidente che il potere di recesso dal rapporto di lavoro non può che permanere, come affermato dalla Corte territoriale (che, puntualmente , cita a riguardo anche Cass. n. 13673/2015) , in capo all’amministrazione chene mantiene la titolarità.

Viene infatti a realizzarsi, attraverso l’integrazione delle attività istituzionali dei diversi enti locali , un a relazione di reciproca collaborazione tra di essi e di sostanziale “ cogestione ” anche dei rapporti di lavoro intercorrenti con il personale destinato all’Unione ; personale che, pur trovandosi in rapporto di impiego con il singolo comune d’appartenenza , è tuttavia in rapporto di servizio con l'Unione, con la conseguenza che, rispetto alle vicende che regolano lo stato giuridico del rapporto, va affermata la legittimazione di entrambe le amministrazioni in quanto parti, rispettivamente, del rapporto di impiego e di quello di servizio. 3.3 Trattasi di situazione, in fondo , non dissimile d a quella del personale universitario “strutturato” nel Servizio Sanitario Nazionale , per il quale la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato, sia pure in materia di richiesta di differenze retributive, la legittimazione concorrente di entrambe le amministrazioni in quanto parti, rispettivamente, del rapporto di impiego e di quello di servizio (Cass.

S.U. n. 9279/2016 che richiama Cass. S.U. n. 8521/2012; v., da ultimo, Cass. n. 13408/2020, Cass. n. 29765/2020 e Cass. n. 31047/2021).3.4 In definitiva, in ragione del rapporto di piena osmosi e di cogestione che lega le diverse amministrazioni ( i.e. Comune di Greve in Chianti e Unione del Chianti Fiorentino), è conseguenziale ritenere che l’art. 2, lett. C, paragrafo 2.2, Allegato A dello Statutodell’Unione del Chianti Fiorentino, laddove prevede che l’Unione «svolga funzioni attinenti ai procedimenti disciplinari», non possa interpretarsi nel senso propugnato dalla difesa della ricorrente ma debba ragionevolmente intendersi, invece, in guisa da consentire a ll’Unione l’esercizio del potere disciplinare circa g li addebiti inerenti al servizio prestato nel periodo di comando , preservando in capo all’amministrazione di provenienza analogo potere disciplinare, specie laddove i fatti contestati siano di particolare disvalore e meritevoli di sanzione espulsiva, nonché comunque afferenti a vicende pregresse al periodo di comando medesimo .

In tale ultima ipotesi rientrano , a fortiori, le contestazioni d’addebito attinenti a l momento genetico del rapporto (come le false attestazioni commesse ai fini e in occasione dell’assunzione) che, in quanto tali, sono atte a incidere sul lo stesso mantenimento del rapporto organico.

4. Alla stregua delle considerazioni suesposte , il ricorso deve essere (conclusivamente) rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. p.q.m. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimit à che liquida in €. 5.000,00 per compensi professionali, €. 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisd