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Ordinanza — n. 32117/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to loss of interest; unilateral withdrawal without notification renders it inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32117/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the plaintiff lost interest in the litigation by unilaterally withdrawing the request. Although the withdrawal was not formally notified to the opposing party, the court held that such a unilateral act definitively extinguished the interest required for the appeal to proceed. Consequently, the appeal was rejected, and the plaintiff was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral withdrawal of a cassation appeal, even if irregular due to lack of notification, constitutes a loss of interest and renders the appeal inadmissible, precluding cost compensation.

Parole chiave

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unilateral withdrawal appeal loss of interest litigation irregular notification formalities inadmissibility cassation litigation costs award accredito per compiti assistenziali affezione durante il servizio compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
l'art. 390 cod. proc. civ., peraltro, richiede che l'atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l'estinzione del processo ex art.
Art. 391 cod. proc. civ.
civ., peraltro, richiede che l'atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;
Art. 92 cod. proc. civ.
3876); 6.non è possibile accogliere la richiesta di compensazione delle spese del giudizio di cassazione in difetto dei presupposti ex art. 92 cod. proc. civ. e, pertanto, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese, liquidate come da dispositivo;
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
art. 390 cod. proc. civ
l'art. 390 cod. proc. civ., peraltro, richiede che l'atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l'estinzione del processo ex art.
art. 391 cod. proc. civ
civ., peraltro, richiede che l'atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;
art. 92 cod. proc. civ
3876); 6.non è possibile accogliere la richiesta di compensazione delle spese del giudizio di cassazione in difetto dei presupposti ex art. 92 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 8 novembre 2018, n. 28524
Cass. 8 novembre 2018, n. 28524; Cass.
Cass. 24 ottobre 2018, n. 27868
28524; Cass. 24 ottobre 2018, n. 27868; Cass.
Cass. 7 giugno 2018, n. 14782
27868; Cass. 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876
14782; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876); 6.non è possibile accogliere la richiesta di compensazione delle spese del giudizio di cassazione in difetto dei presupposti ex art.
Cass. 2 luglio 2015, n. 13636
Cass. 2 luglio 2015, n. 13636; Cass.
Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542
13636; Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass.
Cass. 18 gennaio 2019, n. 1343
3542; Cass. 18 gennaio 2019, n. 1343).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18632 –2017 proposto da: AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE di PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI N. 3, presso lo studio dell’AVV. DANIELE VAGNOZZI, rappresentata e difesa dall’AVV. GIULIO CERCEO; -ricorrente- Contro CASCIANO LOREDANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO N. 64 presso lo studio dell’AVV. CARMINE CIOFANI, rappresentata e difesa dall’AVV. STEFANO MAURIZIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 138/2017 della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA, depositata il 02/03/2017 R.G.N. 973/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Oggetto Retribuzione pubblico impiego R.G.N. 18632/2017 Cron.

Rep. Ud.19/10/2022 CC del 19/10/2022 dalConsigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. RILEVATO CHE: con sentenza del 2.3.2017 la Corte d'Appello di L'Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Pescara n. 5 60 /201 6 , resa il 10.06.2016, ha dichiarato il diritto di Loredana Casciano , infermier a presso il Presidio Ospedaliero di Popoli , a percepire la retribuzione maturata per il tempo utilizzato per la vestizione/svestizione della divisa aziendale e per dare e ricevere le consegne all'uscita e all'entrata dal proprio turno di lavoro, trattandosi di adempimenti connessi a un'effettiva e diligente prestazione, meritevoli pertanto di compenso economico; avverso tale decisione interpone ricorso in Cassazione l'AUSL di Pescara con un unico motivo, cui oppone tempestivo controricorso Loredana Casciano; sono state comunicate memorie, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito, nell'interesse dell'AUSL di Pescara e della dipendente;

4. in esse la AUSL di Pescara ha, in particolare, manifestato la propria sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione. CONSIDERATO CHE:

1. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse avendo la ricorrente dichiarato «di non essere più intenzionata a contrastare la sentenza d’appello»;

2. nella specie, la rinuncia è irrituale (per non essere stata notificata alla controparte);

3. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte;

4. l'art. 390 cod. proc. civ., peraltro, richiede che l'atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;

5. tuttavia la rinuncia, benché irrituale, è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l'inammissibilità (v. Cass. 8 novembre 2018, n. 28524; Cass. 24 ottobre 2018, n. 27868; Cass. 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876); 6.non è possibile accogliere la richiesta di compensazione delle spese del giudizio di cassazione in difetto dei presupposti ex art. 92 cod. proc. civ. e, pertanto, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese, liquidate come da dispositivo;

7. non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012; trattasi, invero, di misura sanzionatoria che non trova applicazione allorquando l'inammissibilità dell'impugnazione sia dichiarata per sopravvenuto difetto di interesse (cfr. Cass. 2 luglio 2015, n. 13636; Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass. 18 gennaio 2019, n. 1343).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 3.500,00 per compensi professionali, €. 200,00 per esborsi, rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Maurizio Stefano