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Ordinanza — n. 32113/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows nurses' meal vouchers claim, ruling work hours exceeding six hours automatically trigger the right regardless of break requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32113/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's decision denying meal vouchers to shift nurses who worked more than six hours. The court held that the statutory right to a lunch break and corresponding meal voucher arises automatically upon exceeding the six-hour threshold, independent of whether workers formally requested the break. Consequently, the lower court erred by conditioning the benefit on specific procedural requests rather than the objective duration of work.

Regesto Legislator

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Art. 8 d.lgs. 66/2003; Art. 29 c.c.n.l. integrativo sanità 2001: The right to meal vouchers for public health employees is automatically triggered when daily work hours exceed six hours, irrespective of whether the employee formally requested a lunch break.

Parole chiave

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public employment meal vouchers lunch break entitlement six hour work limit shift work nurses automatic benefit trigger lavoro a turni ore di lavoro non effettuate durata del riposo

Disposizioni normative citate

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Art. 8 of D.Lgs. n. 66 of 2003
civ., parte ricorrente deduce " v iolazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.lgs.
Art. 29 of the Collective Agreement for the Health Sector of September 20, 2001
Art. 68, para. 2 of D.P.R. 384/1990
n.66 del 2003, dell’art. 68 comma 2 d.P.R.
Art. 33 of D.P.R. 270/1987
384/1990, dell’ art. 33 d .
art. 68 comma 2 d.P.R. 384/1990
n.66 del 2003, dell’art. 68 comma 2 d.P.R. 384/1990, dell’ art.
art. 91 cod. proc. civ
con il terzo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5547 of 2021
Cass. n. 15629 of 2021
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21732 –2017 proposto da: ALESSI SALVATORE, ARENA ANGELO, BONGIOVANNI GAETANA, BOGNANNI SALVATORE, CAPIZZELLO GIACOMO, CARDALANA CROCIFISSA, CARDAMONE CROCIFISSA, CIULLA GIUSEPPE, COLLURA MARIA RITA, FAUSCIANA LUCIA, FAUSCIANA SALVATRICE, IANNI' CONCETTA ROSA, INGRASCIOTTA STEFANO, LIGORI GAETANO, LIGORI IGNAZIO, LISI SALVATORE, LO MONACO CONCETTA, MANGIONE DAVIDE, MARGIOTTA MARIA, NERI MARIA, NERI MARIANGELA, NICASTRO BIAGIO, PUCI IGNAZIO, QUATTROCCHI ROSARIO, SANFILIPPO PINA, SCAMBIATO ALDINO, TERMINE LIBORIO, VICARI GAETANA elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR-00100, presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE e rappresentati e difesi dall’AVV.

SALVATORE RIDOLFO NICASTRO; -ricorrenti- contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.le Angelico n. 78 - 00195, presso lo studio Oggetto Altre ipotesi pubblico impiego R.G.N. 21732/2017 Cron. Rep. Ud.19/10/2022 CC dell’AVV. ANTONIO IELO e rappresentata e difesa dall’AVV. GIOVANNAGIGLIA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 63/2017 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 2/03/2017 R.G.N. 245/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022dal Consigliere Dott.

SALVATORE CASCIARO. RILEVATO CHE:

1. la Corte d'appello di Caltanisetta, a conferma della sentenza del Tribunale di Gela, ha negato in capo a Salvatore Alessi e ad altri litisconsorti, tutti dipendenti turnisti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanisetta (in prosieguo ASP), con mansioni d i infermieri, il diritto a beneficiare, per il periodo 2001/2010, dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per ogni turno lavorativo (nelle fasce orarie07/14 , 14 / 21 e 21 /0 7 ) eccedente le sei ore, sul presupposto che costoro non avessero mai richiesto la fruizione del servizio mensa al di fuori dell’orario di lavoro –con interruzione del turnoper la pausa pranzo e il prolungamento dello stesso per una durata pari all’operata interruzione– e della non monetizzabilità del pasto;

2. Salvatore Alessi e gl i altri litisconsorti in epigrafe ricorr ono per la cassazione della sentenza sulla base di tre motiv i ; l’ASP di Caltanisetta ha depositato controricorso, nonché memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE:

1. con il primomotivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1 n.3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce " v iolazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.lgs. n.66 del 2003, dell’art. 68 comma 2 d.P.R. 384/1990, dell’ art. 33 d . P . R . 270/1987 ";secondo i ricorrenti, a sensi della citata normativa, il solo superamento delle sei ore lavorative farebbe automaticamente sorgere il diritto alla pausa pranzo e, quindi, al buono pasto indipendentemente dalle concrete modalità di svolgimento del turno di lavoro e anche in mancanza di una specifica domanda del lavoratore a fruire della pausa pranzo/cena;

2. con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod.proc. c iv . e 1218 c od. c iv. e ss., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. : la Corte di merito avrebbe erroneamente negato il bene della vita domandato, atteso che i ricorrenti non avevano formulato una richiesta di monetizzazione dei buoni pasto ma avevano in teso chiedere la condanna , ex art. 1218 e ss. cod. civ.,per inadempimento dell’A SP di Caltanissetta;

3. con il terzo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 4 c od. p roc. c iv. : la Corte distrettuale avrebbe dovuto compensare le spese processuali alla luce del comportamento stragiudiziale dell’Azienda sanitaria rimasta inattiva in sede di istanza di conciliazione presso la Direzione del lavoro di Caltanissetta e a seguito delladiffida dei lavoratori ;

4. i prim i due motivi , che per l’intima connessione meritano trattazione congiunta, sonofondati ; questa Corte si è già pronunciata in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile, confermando in quell’occasione la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto a un dipendente adibito a turni orari 13/20 e 20/07, aveva considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del contratto collettivo del comparto Sanità del 20 settembre 2001, integrativo del c.c.n.l. del 7.4.1999, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno;con tale principio si è affermato che «In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato» (Cass. n. 5547 del 2021; v. altresìCass. n. 15629 del 2021); ciò perché il diritto alla mensaex articolo 29, comma 2, c.c.n.l. integrativo sanità del 20 settembre 2001 è (invero) collegato al diritto alla pausa, di qui il rilievo del d . l gs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto; le modalità e la durata della pausa sono, poi , stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo; la sentenza impugnata, attribuendo rilevanza alla circostanza che i lavoratori non avessero mai richiesto la fruizione del servizio mensa fuori dell’orario di lavoro, si è discostata dai principi suesposti, sicché deve essere annullata;accertato, quindi,il diritto alla fruizione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, e tenuto conto che il pasto non è monetizzabile ai sensi della disciplina vigente , dovrà i l giudice del rinvio, nell’ambito dei suoi poteri di qualificazione della domanda proposta dai lavoratori, valutare se attribuire, in presenza dei presupposti di legge, il bene della vitainvocato, se del caso a titolo di risarcimento del danno;

5. in definitiva, il primo e il secondo motivo di ricorsodevono essere accolti, restando conseguentemente assorbito il terzo motivo avente ad oggetto l a regolamentazione delle spese di lite ; l a sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo cui si demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, cui demanda anche