Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32108/2022 — snciv Generato dall'IA

Court rejects appeal against damages for illegal fixed-term contracts in public employment, ruling explicit derogation required.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32108/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court dismissed the appeal against a damages award for an illegal fixed-term contract in privatized public employment. The plaintiff argued that mere probability of stabilization should prevent liability, but the court held that explicit derogation from labor laws is mandatory and that probabilistic stabilization does not cure the illegality. Consequently, the court upheld the award for presumed EU damage and ordered the Ministry of Interior to pay litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 77 Cost., comma 2; Art. 25 Codice della Protezione Civile: Derogations to statutory labor norms require explicit legislative authorization; mere urgency or probability of future stabilization does not validate illegal fixed-term contracts or extinguish liability for presumed EU damage.

Parole chiave

Generato dall'IA
illegal fixed-term contracts public employment privatization explicit derogation requirement presumed EU damage stabilization probability Cassazione ordinanza labor law compliance

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 77 Cost., comma 2
del decreto legge (art. 77 Cost., comma 2) e del decreto delegato (art.76 Cost.), di derogare a norme di legge per ragioni di emergenza - impone che le deroghe siano consentite in modo espresso, come del resto sancito dall’art.
Art. 76 Cost.
Art. 5, comma 5, legge n. 225/1992
77 Cost., comma 2) e del decreto delegato (art.76 Cost.), di derogare a norme di legge per ragioni di emergenza - impone che le deroghe siano consentite in modo espresso, come del resto sancito dall’art. 5, comma 5, legge n. 225/1992, ora art.
Art. 25 Codice della Protezione Civile
225/1992, ora art. 25 del Codice della Protezione Civile, di cui al d.lgs.
d.lgs. n. 1/2018
25 del Codice della Protezione Civile, di cui al d.lgs. n. 1/2018 (cfr.
d.lgs. n. 276/2003, artt. 20 e 21
prevedessero, com’è nel caso di specie, il ricorso per ragioni di urgenza alla fornitura di lavoro in somministrazione o a termine, nulla essendo esplicitato rispetto alla deroga alle norme (d.lgs. n. 276/2003, artt. 20 e 21; d.lgs.
d.lgs. n. 368/2001, artt. 1, 4 e 5
Art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
3815) quello per cui in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione anche di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs.
Art. 86, comma 9, d.lgs. n. 276 del 2003
165 del 2001 e dell'art. 86, comma 9, del d.
Art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010
Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Cass. 13 gennaio 2021, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 24490/2019
Cass. n. 24490/2019, Cass.
Cass. n. 13482/2018
24490/2019, Cass. n. 13482/2018 cit., Cass.
Cass. n. 26372/2017
Cass. 16 gennaio 2019, n. 992
(in ordine di tempo, Cass. 16 gennaio 2019, n. 992;
Cass. 13 gennaio 2021, n. 446
Cass. 13 gennaio 2021, n. 446; Cass.
Cass. 15 febbraio 2021, n. 3815
446; Cass. 15 febbraio 2021, n. 3815) quello per cui in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione anche di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell'art.
Cass. S.U. n. 4315/2020
Cass. S.U. n. 9938/2014
4315/2020; Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass.
Cass. n. 1778/2016
9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass.
Cass. n. 28250/2017
1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass.
Cass. n. 24286/2022
28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022);
Cass. 3 luglio 2017 n. 16336
danno eurounitario (Cass. 3 luglio 2017 n. 16336), ha tuttavia fatto riferimento alla necessità di una reale assunzione a tempo determinato, causalmente riconducibile con nesso di causa-effetto dalla reiterazione dei contratti a termine (Cass.
Cass. 17 luglio 2020 n. 15353
16336), ha tuttavia fatto riferimento alla necessità di una reale assunzione a tempo determinato, causalmente riconducibile con nesso di causa-effetto dalla reiterazione dei contratti a termine (Cass. 17 luglio 2020 n. 15353) e non caratterizzantesi come una mera chance (Cass.
Cass. 27 maggio 2021 n. 14815

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

del decreto legge (art. 77 Cost., comma 2) e del decreto delegato (art.76 Cost.), di derogare a norme di legge per ragioni di emergenza - impone che le deroghe siano consentite in modo espresso, come del resto sancito dall’art. 5, comma 5, legge n. 225/1992, ora art. 25 del Codice della Protezione Civile, di cui al d.lgs. n. 1/2018 (cfr. Cass. n. 24490/2019, Cass. n. 13482/2018 cit., Cass. n. 26372/2017) e che, ove nel caso concreto residuino dubbi, prevale l'opzione interpretativa di ritenere l’ordinanza come non derogatoria della disciplina di legge (v., ancora, Cass.13482/2018); pertanto, per derogare alle norme in tema di somministrazione di lavoro o di contratti a termine non basta che le O.P.C.M. prevedessero, com’è nel caso di specie, il ricorso per ragioni di urgenza alla fornitura di lavoro in somministrazione o a termine, nulla essendo esplicitato rispetto alla deroga alle norme (d.lgs. n. 276/2003, artt. 20 e 21; d.lgs. n. 368/2001, artt. 1, 4 e 5) che disciplinavano ratione temporis tali istituti lavoristici e che prevedevano che le causali dei contratti fossero in essi esplicitate e corrispondessero ad effettive esigenze temporanee del datore di lavoro rispetto all’ufficio di destinazione; costituisce poi dato acquisito alla giurisprudenza di questa S.C. (in ordine di tempo, Cass. 16 gennaio 2019, n. 992;

Cass. 13 gennaio 2021, n. 446; Cass. 15 febbraio 2021, n. 3815) quello per cui in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione anche di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 86, comma 9, del d. lgs. n. 276 del 2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto;

3. l’accertamento dell’illegittimità dei rapporti a termine intercorsi, sia nella fase della somministrazione, sia successivamente sorregge dunque appieno la condanna risarcitoria pronunciata, né è mai stato dedotto che la lavoratrice sia stata stabilizzata;

4. infine, si osserva che neppure può avere rilievo l’assunto - già sostenuto in appello e di cui è cenno nel motivo – secondo il quale anche solo la probabilità di stabilizzazione costituirebbe sanatoria dell’illecito; va in proposito ribadito che, al di là di quanto accaduto in ambito scolastico nelle particolari contingenze della immissione in ruolo ad opera della c.d. disciplina sulla buona scuola, questa S.C., pur ritenendo che anche negli altri settori la stabilizzazione sia misura idonea ad impedire l’applicazione delle regole delineate da Cass., S.U., 5072/2016 sul c.d. danno eurounitario (Cass. 3 luglio 2017 n. 16336), ha tuttavia fatto riferimento alla necessità di una reale assunzione a tempo determinato, causalmente riconducibile con nesso di causa-effetto dalla reiterazione dei contratti a termine (Cass. 17 luglio 2020 n. 15353) e non caratterizzantesi come una mera chance (Cass. 27 maggio 2021 n. 14815); va quindi eslcuso che abbia rilievo la sola possibilità o probabilità di stabilizzazione, anche a perché, a ben vedere, il prospettarsi di una mera chance di stabilizzazione medio tempore protrae e non elimina la condizione di precarietà che è ragione del danno di cui si riconosce il risarcimento, sicché non può attribuirsi a tale situazione meramente possibilistica o probabilistica, in linea generale, un qualche effetto sanante;

5. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità;

6. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 4315/2020; Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero dell’Interno al pagamento in favore di Alessia Ventura delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge e con distrazione in favore