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Ordinanza — n. 32106/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against fixed-term contracts, ruling explicit derogation required for emergency labor provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32106/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal, holding that administrative orders authorizing urgent labor supply did not explicitly derogate from statutory requirements regarding fixed-term contracts. The Ministry argued for late stabilization of workers, but the Court ruled such facts cannot be introduced in a cassation appeal. Consequently, the judgment was upheld because the contracts lacked the necessary explicit legal basis for their duration.

Regesto Legislator

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Art. 77 Cost., comma 2; Art. 25 Codice della Protezione Civile: Derogations to statutory norms require explicit authorization; administrative orders citing emergency are insufficient if they do not expressly override the specific legal framework governing the institution.

Parole chiave

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explicit derogation requirement fixed-term contracts emergency labor provisions cassation procedural limits subsequent stabilization invalidity

Disposizioni normative citate

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Art. 77 Cost., comma 2
ario del decreto legge (art. 77 Cost., comma 2) e del decreto delegato (art.76 Cost.), di derogare a norme di legge per ragioni di emergenza - impone che le deroghe siano consentite in modo espresso, come del resto sancito dall’art.
Art. 76 Cost.
Art. 5, comma 5, legge n. 225/1992
77 Cost., comma 2) e del decreto delegato (art.76 Cost.), di derogare a norme di legge per ragioni di emergenza - impone che le deroghe siano consentite in modo espresso, come del resto sancito dall’art. 5, comma 5, legge n. 225/1992, ora art.
Art. 25 Codice della Protezione Civile
225/1992, ora art. 25 del Codice della Protezione Civile, di cui al d.lgs.
d.lgs. n. 1/2018
25 del Codice della Protezione Civile, di cui al d.lgs. n. 1/2018 (cfr.
d.lgs. n. 276/2003, artt. 20 e 21
prevedessero, com’è nel caso di specie, il ricorso per ragioni di urgenza alla fornitura di lavoro in somministrazione o a termine, nulla essendo esplicitato rispetto alla deroga alle norme (d.lgs. n. 276/2003, artt. 20 e 21; d.lgs.
d.lgs. n. 368/2001, artt. 1, 4 e 5
d.l. n. 225 del 2010, art. 2, comma 6
Cass. 2 dicembre 2020, n.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
nella memoria finale il Ministero ha evidenziato come i lavoratori – esclusa la Rondinone già stabilizzata antecedentemente e sulla quale si è già detto –fossero stati tutti stabilizzati successivamente alla pronuncia della sentenza di appello; sul punto va richiamato, anche ai sensi dell’art. 118 disp.
Art. 378 c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 372, comma 1 c.p.c.
Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
26372/2017) e che, ove nel caso concreto residuino dubbi, prevale l’opzione interpretativa di ritenere l’ordinanza come non derogatoria della disciplina di legge (v., ancora, Cass.13482/2018); pertanto, per derogare alle norme in tema di somministrazione di lavoro o di contratti a termine non basta che le O.P.C.M.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24490/2019
Cass. n. 24490/2019, Cass.
Cass. n. 13482/2018
24490/2019, Cass. n. 13482/2018 cit., Cass.
Cass. n. 26372/2017
Cass. 6 luglio 2022, n. 21335
Cass. 14 gennaio 2021, n. 552
Cass. 2 dicembre 2020, n. 27555
Cass. 2 dicembre 2020, n. 27555; Cass.11 marzo 2013, n.
Cass. 11 marzo 2013, n. 5962
Cass. 27 dicembre 2011, n. 28967
5962; Cass. 27 dicembre 2011, n. 28967); inoltre, il caso va distinto (sul punto v.
Cass. 4 agosto 2022, n. 24286
Cass. 3 giugno 2020, n. 10538
Cass. 3 giugno 2020, n. 10538; v.
Cass. 3 dicembre 2021, n. 38205
anche Cass. 3 dicembre 2021, n. 38205);
Cass. S.U. n. 4315/2020
Cass. S.U. n. 9938/2014
4315/2020; Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass.
Cass. n. 1778/2016
9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass.
Cass. n. 28250/2017
1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di re

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Testo completo

ario del decreto legge (art. 77 Cost., comma 2) e del decreto delegato (art.76 Cost.), di derogare a norme di legge per ragioni di emergenza - impone che le deroghe siano consentite in modo espresso, come del resto sancito dall’art. 5, comma 5, legge n. 225/1992, ora art. 25 del Codice della Protezione Civile, di cui al d.lgs. n. 1/2018 (cfr. Cass. n. 24490/2019, Cass. n. 13482/2018 cit., Cass. n. 26372/2017) e che, ove nel caso concreto residuino dubbi, prevale l’opzione interpretativa di ritenere l’ordinanza come non derogatoria della disciplina di legge (v., ancora, Cass.13482/2018); pertanto, per derogare alle norme in tema di somministrazione di lavoro o di contratti a termine non basta che le O.P.C.M. prevedessero, com’è nel caso di specie, il ricorso per ragioni di urgenza alla fornitura di lavoro in somministrazione o a termine, nulla essendo esplicitato rispetto alla deroga alle norme (d.lgs. n. 276/2003, artt. 20 e 21; d.lgs. n. 368/2001, artt. 1, 4 e 5) che disciplinavano ratione temporis tali istituti lavoristici e che prevedevano che le causali dei contratti fossero in essi esplicitate e corrispondessero ad effettive esigenze temporanee del datore di lavoro rispetto all’ufficio di destinazione; si è in quei precedenti altresì soggiunto come non sia sufficiente che le O.P.C.M. autorizzassero bandi di concorso per assunzioni a tempo determinato - seppur sulla base di ragioni contingenti ed eccezionali indicate nelle ordinanze medesime - per escludere l’applicazione delle previsioni che imponevano l’indicazione espressa nel contratto di lavoro delle ragioni giustificative del termine secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 368/2001 (v.

Cass.n. 24490/2019, cit.) e che, sebbene il d.l. n. 225 del 2010 (art. 2, comma 6) autorizzasse, in modo espresso, la proroga dei contratti a termine già stipulati, nondimeno si trattava di previsione inidonea a sanare retroattivamente la nullità di termini precedentemente apposti, sicché l’essersi il lavoro protratto, a muovere da un’illegittimità originaria, oltre il tetto di 36 mesi, ha integrato la fattispecie dell’illecito c.d. eurounitario;

4. nella memoria finale il Ministero ha evidenziato come i lavoratori – esclusa la Rondinone già stabilizzata antecedentemente e sulla quale si è già detto –fossero stati tutti stabilizzati successivamente alla pronuncia della sentenza di appello; sul punto va richiamato, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. il recente orientamento di questa S.C., espresso in una pluralità di pronunce e rispetto al quale le difese svolte dal Ministero in memoria non giustificano un diverso avviso, secondo cui «in tema di contratti a termine e di somministrazione nel pubblico impiego contrattualizzato, è inammissibile l’eccezione - contenuta nelle memorie ex artt. 378 o 380-bis.1, c.p.c. - di avvenuta stabilizzazione del dipendente in epoca successiva alla notifica del ricorso per cassazione, perché nel giudizio di legittimità le predette memorie hanno solo la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni - implicanti necessariamente accertamenti di fatto -, o sollevare nuove questioni di dibattito, le quali non possono riferirsi neppure a fatti sopravvenuti, insuscettibili di essere provati mediante produzioni documentali, consentite soltanto nei differenti casi di cui all’art. 372, comma 1, c.p.c.» (Cass. 6 luglio 2022, n. 21335 e successive conformi); a tale esaustiva enunciazione basti aggiungere intanto che non è neppure da richiamare un’ipotesi “prospective overruling” che giustifichi la riapertura di termini a difesa, in quanto l’eccezionale istituto riguarda solo eventuali mutamenti giurisprudenziali di ambito processuale e non di diritto sostanziale (tra le molte, Cass.14 gennaio 2021, n. 552;

Cass. 2 dicembre 2020, n. 27555; Cass.11 marzo 2013, n. 5962; Cass. 27 dicembre 2011, n. 28967); inoltre, il caso va distinto (sul punto v. Cass. 4 agosto 2022, n. 24286) da quanto accaduto in ambito scolastico, perché in quella sede, a giustificare la pronuncia in sede di legittimità su fatti verificatisi dopo la sentenza di appello stava il ricorrere di uno ius superveniens (cui si assimilano le s entenze di accoglimento della Corte costituzionale) cui il giudice di legittimità, direttamente o con rinvio al giudice di appello, è tenuto a dare attuazione (v.

Cass. 3 giugno 2020, n. 10538; v. anche Cass. 3 dicembre 2021, n. 38205);

5. il ricorso va quindi integralmente rigettato; nulla sulle spese, in quanto i lavoratori sono rimasti intimati;

6. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 4315/2020; Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di re