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Decreto — n. 32014/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 32014/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 32014/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o nella causa vertente tra: TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 134 presso lo studio dell’avvocato Luigi FIORILLO rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo TOSI, giusta delega in atti; ricorrente contro BERARDI DANIELE +ALTRI, rappresentati e difesi da gli avvocat i Sergio Malaspina e dall’Avv. Federica Ariotti con studio in Roma, Piazza Enrico Fermi n. 32 pressoi qual i sono elettivamente domiciliati, giusta delega in atti; controricorrenti Avverso la sentenza n. 1131/20 della Corte di Appello di Milano depositata il 04.01.2021N.R.G. 24/2020.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 32014/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alle controparti e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

Parole chiave

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riduzione delle spese giudiziarie ripetibili assunzione delle spese recupero dei costi spese inutili anticipi delle spese
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Testo completo

o nella causa vertente tra: TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 134 presso lo studio dell’avvocato Luigi FIORILLO rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo TOSI, giusta delega in atti; ricorrente contro BERARDI DANIELE +ALTRI, rappresentati e difesi da gli avvocat i Sergio Malaspina e dall’Avv. Federica Ariotti con studio in Roma, Piazza Enrico Fermi n. 32 pressoi qual i sono elettivamente domiciliati, giusta delega in atti; controricorrenti Avverso la sentenza n. 1131/20 della Corte di Appello di Milano depositata il 04.01.2021N.R.G. 24/2020.

Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alle controparti e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, spese liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge. Roma, 20 ottobre 2022 Il Presidente Guido RAIMONDI