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Ordinanza — n. 31909/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of standing against the collection agent for tax debt prescription issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31909/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Romeo Francesco's appeal against the Reggio Calabria Court of Appeal, which rejected his claim against Equitalia Sud S.p.A. regarding the prescription of INPS tax debts. Francesco argued that the collection agent lacked standing to oppose the prescription, asserting the debt was extinguished due to notification defects and the agent's inertia. The court ruled that the collection agent is merely a payment recipient and lacks the legal standing to contradict the substantive debt, which belongs exclusively to the tax authority.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 39 d.lgs. 112/1999: The collection agent lacks standing to oppose the prescription of tax debts as they are merely authorized recipients of payment, not holders of the credit right.

Parole chiave

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lack of standing collection agent tax debt prescription legitimazione passiva INPS tax claims nuova domanda di rendita d'invalidità contributi di previdenza impagati diritti a pensione

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
Art. 39 d.lgs. 112/1999
46/99 e dell'art. 39, d.lgs.
Art. 360, co.1 n.3, c.p.c.
Art. 24 d.lgs. 49/1999
Art. 1188 cod. civ.
art. 380 bis c.p
22539 del 2018, ha rimesso la causa alla Sezione ordinaria non essendovi i presupposti per la definizione in adunanza non partecipata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE con l'unico motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.100 c.p.c.
art. 1188 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 25 ottobre 2016 n.23397
Cass. 25 luglio 2007 n. 16412
Cass. 24 giugno 2004 n. 11746
Cass. 26 settembre 2006 n. 21222
Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass.
Cass. 15 luglio 2007 n. 16412
Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 14614-2016 proposto da: ROMEO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 46, presso lo studio dell'avvocato LUCA LEONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO GIAMPAOLO; - ricorrente - contro EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2734 in ROMA, VIA DI RIPETTA 121, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO COMITO, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO MARCHESE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1435/2015 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 04/12/2015 R.G.N. 833/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2022 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. N.14614/2016 RG RILEVATO CHE la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato per difetto di legittimazione passiva la domanda proposta da Romeo Francesco nei confronti di Equitalia Sud S.p.A., diretta all'impugnazione dell'estratto di ruolo, relativo a pretese contributive dell'INPS che si assumevano prescritte; la Corte territoriale - previo rilievo dell'ammissibilità dell'opposizione all'atto in questione, concernente cartelle per contributi INPS inevasi non ancora notificate e la qualificazione dell'opposizione come azione di accertamento negativo in ordine alla pretesa dell'INPS - osservava che il destinatario dell'azione quale legittimato passivo (rectius, titolare sotto il profilo passivo del rapporto) era l'ente creditore, cioè l'INPS e non l'esattore, versandosi in una fase prodromica anteriore alla riscossione degli importi indicati nelle cartelle demandata a quest'ultimo e non essendo dedotta l'invalidità di alcun atto esecutivo; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Romeo Francesco sulla base di un unico motivo, illustrato con memorie;

Equitalia Sud S.p.A. ha resistito con controricorso; la Sesta Sezione di questa Corte di cassazione, con ordinanza n. 22539 del 2018, ha rimesso la causa alla Sezione ordinaria non essendovi i presupposti per la definizione in adunanza non partecipata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE con l'unico motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.100 c.p.c. e dell'art.39 d.lgs.112/1999 in relazione all'art. 360, co.1 n.3, c.p.c., per non avere la sentenza impugnata ritenuto la legittimazione esclusiva dell'agente della riscossione in relazione agli atti successivi alla formazione del ruolo (tra i quali la notifica della cartella) e la prescrizione maturata successivamente alla trasmissione a ruolo; assume che l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria era stata eccepita in ragione di un vizio di notifica delle cartelle e dell'inerzia dell'agente della riscossione, circostanze imputabili esclusivamente a quest'ultimo ed estranee alla posizione dell'INPS, con conseguente esclusione della legittimazione passiva dell'Istituto e dell'interesse dell'agente medesimo a contraddire alla domanda; l'ordinanza interlocutoria ha messo in evidenza che la questione devoluta in ricorso implica l'interpretazione sistematica dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/99 e dell'art. 39, d.lgs. n. 112/1999), dovendosi anche procedere alla qualificazione della domanda, riconducibile, in via alternativa, ad un'azione di accertamento negativo del credito previdenziale (così Cass. 5886/2018) o, stante la dedotta omessa notifica della cartella richiamata nell'estratto di ruolo, a un procedimento esecutivo viziato, derivandone differenti conseguenze in ordine alla legittimazione a contraddire del concessionario; tali questioni sono state esaminate da questa Sezione Quarta in altro giudizio all'esito del quale, con ordinanza interlocutoria n. 8003 del 2021, si è richiesto al Primo Presidente di disporre l'intervento delle Sezioni Unite; con sentenza n.7514 del 2022, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che: va confermato l'indirizzo espresso dalla Sezione Lavoro di questa Corte (Cass.19 giugno 2019 n. 16425;

Cass. 12 novembre 2019 n. 29294; Cass. 8 novembre 2018 n. 28583; Cass. 25 maggio 2007 n. 12239) secondo il quale nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione, trattandosi di un tipo di azione di accertamento negativo del credito, tendente a recuperare l'azione, altrimenti tardiva, finalizzata a far valere la prescrizione dei contributi previdenziali, (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), che ha efficacia estintiva e non meramente preclusiva, ed è sottratta alla disponibilità delle parti; la mancata notifica di cartelle di pagamento di credito previdenziale ha una valenza neutra, in quanto può dipendere dall'inerzia del concessionario o dalla mancata o ritardata trasmissione degli atti all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario le quali, in ogni caso, non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione della estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra esattore e ente impositore; tale fattispecie, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo; diversa è la fattispecie in cui con unico atto di opposizione sono fatte valere sia ragioni di merito che di regolarità formale della cartella e della procedura di riscossione, con la conseguente legittimazione passiva dell'Ente impositore o dell'agente per la riscossione in relazione a ciascuna di tali azioni; quindi, tenuta in considerazione la peculiarità del sistema della riscossione previdenziale, e cioè che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis - dispone che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore e poiché la disposizione del comma 5 dell'art. 24 del d.lgs. n.46 del 1999 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha modificato la norma espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dall'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, emanato successivamente all'art. 24 citato; ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. n.112 del 1999 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria, atteso che «dalla complessiva lettura del d.lgs. n. 112 del 1999 .... si trae conferma del fatto che si tratta di decreto principalmente rivolto alla riscossione dei tributi>> (Cass.

S.U.25 ottobre 2016 n.23397); sussiste la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore poiché l'azione ha ad oggetto il merito della pretesa contributiva (vale a dire, la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo) rispetto al quale - in conformità all'art.24 d.lgs.49 del 1999 - l'agente della riscossione resta estraneo; parimenti non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario; pertanto la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412); la parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio e poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, primo co., c.c. (cfr.

Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), sussiste il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo; il che determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo e tale difetto è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass.

S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912); in applicazione degli esposti principi, trattandosi di pronuncia relativa ad opposizione proposta al fine di far accertare l'estinzione del credito per prescrizione, essendosi la sentenza impugnata conformata agli stessi principi, il ricorso va rigettato; il componimento del contrasto giurisprudenziale ad opera delle Sezioni Unite della Corte avvenuto in epoca successiva al deposito del ricorso consiglia la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contrib