Cassation court dismisses appeal on pension equalization claims due to omission of pronouncement on subsequent capitalization requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed Intesa SanPaolo's appeal against a lower court ruling that ordered pension equalization payments. The appellant argued the appellate court violated civil code provisions regarding pension fund statutes, but the court found no explicit or implicit rejection of the specific claim regarding post-capitalization equalization. Consequently, the judgment was quashed and remanded to the Naples Court of Appeal for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1197, 1230, 1362 c.c.; Art. 47 Statuto Fondo pensione Banco di Napoli: An appeal is admissible only if the lower court explicitly or implicitly rejects the specific claim; mere omission of a request is not a ground for cassation if the judgment's logic does not contradict the unexamined claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 27212-2016 proposto da: INTESA SAN PAOLO S.P.A. (già SANPAOLO IMI S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE CE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO TOSI; - ricorrente - contro ATTONITO ANTONIO, ADINOLFI PASQUALE, CAVALIERE GUIDO, DE FALCO CARLO, DI GIORGIO VITTORIO, IENGO LUIGI, PAVANI NICOLA, TROMBONE PIETRO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE FERRARO; - controricorrenti - nonchè contro FLORA ROCCO, NITTI LEONARDO, TUFANO CONCETTA; - intimati - avverso la sentenza n. 3784/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/05/2016 R.G.N. 10503/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 26.5.2016, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Antonio Attonito e altri consorti volta ad aver corrisposte le differenze tra il trattamento pensionistico percepito e quello dovuto nel periodo gennaio 2005-giugno 2008 in applicazione del meccanismo perequativo aziendale di cui alla delibera del Banco sch Napoli del 17.1.1983; che avverso tale pronuncia Intesa SanPaolo s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che Antonio Attonito e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso, mentre Rocco Flora, Leonardo Nitti e Concetta Tufano sono rimasti intimati; che entrambe le parti hanno depositato memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia omessa pronuncia sul capo di appello concernente le pretese perequative rivendicate dagli odierni controricorrenti ed intimati successivamente alla capitalizzazione del loro trattamento pensionistico integrativo; che, con il secondo motivo, proposto in subordine per il caso che questa Corte non dovesse ravvisare il vizio di omessa pronuncia, la ricorrente lamenta l'erroneità della pronuncia di appello per violazione e falsa applicazione degli artt.1197, 1230 e 1362 c.c. in relazione all'art. 47 dello Statuto del Fondo pensione per il personale del Banco di Napoli;che il primo motivo è fondato, risultando per tabulas che l'odierna ricorrente aveva censurato in appello l'accoglimento delle domande di perequazione in epoca successiva alla capitalizzazione del trattamento pensionistico integrativo dei pensionati che le avevano proposte (cfr. pagg. 7-9 del ricorso per cassazione, dove il motivo di gravame è debitamente trascritto, nonché il ricorso ex art.433 c.p.c. allegato in calce al ricorso per cassazione) e non rinvenendosi nella sentenza medesima alcuna statuizione che concerna detto motivo di appello; che non può ravvisarsi in specie alcun rigetto implicito del motivo in esame, atteso che un provvedimento implicito in tal senso può configurarsi qualora la domanda non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. in tal senso Cass. n. 17956 del 2015), mentre nel caso che occupa la conferma della pronuncia di primo grado non è fondata su alcuna costruzione logico-giuridica che sia incompatibile con il fondamento del motivo di gravame di cui è stato omesso l'esame; che il ricorso, assorbito il secondo motivo, va pertanto accolto e, cassata per quanto di ragione la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Napoli, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio; che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell'