Cassation court dismisses INPS appeal, ruling long-term mobility benefits are subject to five-year prescription limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that declared INPS claims for long-term mobility benefits time-barred. The INPS argued these benefits were not subject to the five-year prescription period, while the opposing company contended they were. The court held that such benefits constitute social security contributions and are therefore governed by the five-year prescription rule.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 4, I. n. 223/1991; Art. 3, comma 9, lett. b), I. n. 335/1995: Benefits paid to workers under long-term mobility schemes are classified as social security contributions and are subject to the five-year prescription period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28335-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO 2433 SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - ricorrenti - contro INES CONFEZIONI S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCANIA 13, presso lo studio dell'avvocato SIMONA MARTINELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI CARBONE; - controricorrente - nonchè contro EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 1091/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 26/05/2016 R.G.N. 175/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 26.5.2015, la Corte d'appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritti i crediti vantati dall'INPS nei confronti di INES Confezioni s.r.l. a titolo di oneri di mobilità lunga ex art. 5, comma 4, I. n. 223/1991; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che INES Confezioni s.r.l. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 4, I. n. 223/1991, e 3, comma 9, I. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che gli oneri gravanti sull'impresa e correlati al finanziamento della contribuzione figurativa riconosciuta ai lavoratori destinatari di un licenziamento collettivo e collocati in mobilità c.d. lunga costituiscano contribuzione previdenziale assoggettata al termine quinquennale di prescrizione; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della c.d. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b), I. n. 335/1995 (così Cass. nn. 30699 del 2017, 28605 del 2018 e succ. conf.);che il ricorso va pertanto rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 8.200,00, di cui C 8.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. I Così deciso in Roma, nell'adunan