Equitalia dismissed for lack of standing to challenge contributory debt merits after INPS merger. Equitalia cannot oppose the substance of the debt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Equitalia's cassation appeal inadmissible because it lacked standing to challenge the merits of the contributory debt. Although the lower court ruled the debt prescribed due to the extinction of the original entity, Equitalia argued this violated specific civil code articles. The Court ruled that only the INPS, as the sole tax authority, has the right to contest the substance of the debt following the merger, excluding Equitalia from such litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2504-bis c.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 24 d.lgs. n. 46/1999: In proceedings regarding the merits of contributory debt, only the tax authority (INPS) possesses exclusive standing to oppose the claim, thereby precluding collection agents like Equitalia from challenging the substantive validity of the debt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 28014-2016 proposto da: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. DIREZIONE REGIONALE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato DONATELLA CARLETTI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2022 UNICREDIT S.P.A., in persona dei legali 2432 rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - avverso la sentenza n. 2114/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/06/2016 R.G.N. 3138/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 10.6.2016, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato per intervenuta prescrizione dei crediti l'intimazione di pagamento e la presupposta cartella esattoriale con cui era stato ingiunto a Unicredit s.p.a. di pagare somme per contributi omessi in favore dell'INPS; che avverso tale pronuncia Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che Unicredit s.p.a. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che l'INPS è rimasto intimato;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con i tre motivi di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2504-bis c.c., dell'art. 2697 c.c. in combinato disposto con gli artt. 156 e 160 c.p.c. e dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per avere la Corte di merito ritenuto che, essendo stata la cartella esattoriale notificata a soggetto giuridico già estinto perché fuso per incorporazione nell'odierna controricorrente, nessuna efficacia interruttiva tale notifica poteva avere nei confronti di quest'ultima, di talché il credito doveva reputarsi prescritto; che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con I. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass.
S.U. n. 7514 del 2022); che, nel motivare tale conclusione, è stato escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art. 39, d.lgs. n. 112/1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (così specialmente il § 12.3 della parte motiva di Cass. S.U. n. 7514 del 2022, cit., dove si legge che, mentre "deve ritenersi [...] sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo", deve al contempo escludersi che ricorra "un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente [...], soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa"); che è stato infine ribadito, sulla scorta di Cass.
S.U. n. 1912 del 2012, che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ricollegandosi esso al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (così ancora Cass. S.U. n. 7514 del 2022, § 14 della motivazione); che, alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); che all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legitimatio ad causam ove tale questione, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass.
S.U. n. 7925 del 2019); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per essere l'orientamento cui qui s'è data continuità intervenuto posteriormente alla proposizione del ricorso per cassazione; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso a