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Ordinanza — n. 31637/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds but allows partial claim regarding payment satisfaction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31637/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal on procedural grounds for failing to properly frame historical omissions and omitted a ruling on a subsidiary claim. While the lower courts found workers were employees rather than subcontractors, the cassation court ruled that the appeal was inadmissible due to non-compliant censure formatting and the lack of a decisive omitted fact. Consequently, the appeal was partially allowed to permit the lower court to rule on the subsidiary request for reducing the debt based on payments already made by the cooperative.

Regesto Legislator

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Art. 360 nr. 5 cod. proc. civ.; Art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.: An appeal citing an omitted historical fact is inadmissible if the fact is not clearly identified as decisive, and a violation of law regarding a subsidiary claim for debt reduction due to prior payments must be addressed if the main claim is rejected.

Parole chiave

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omitted historical fact decisive character subsidiary claim payment satisfaction subcontracting simulation procedural admissibility debt reduction subappaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 360 nr. 5 cod. proc. civ.
con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr.
Art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.
con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr.
Art. 27 comma 2 D.Lgs. nr. 276 del 2003
- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 27, comma 2, del D.
Art. 1180 comma 1 cod. civ.
276 del 2003 e dell'art. 1180, comma 1, cod.
Art. 112 cod. proc. civ.
- omessa pronuncia ex art. 112 cod.proc.civ.
Art. 24 D.Igs nr. 46 del 1999
parte ricorrente deduce che nei giudizi di opposizione a cartella di pagamento, ex art. 24 del D.
art. 360 cod.proc.civ
5 dell'art. 360 cod.proc.civ.
art. 116 cod.proc.civ
in particolare,parte ricorrente incorre nell'equivoco di ritenere integrata la violazione dell'art. 116 cod.proc.civ.
art. 116 c.p
in generale, in ordine alla violazione dell'art. 116 c.p.c, ex plurimis, Cass.
art. 112 cod.proc.civ
- omessa pronuncia ex art. 112 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 22935 del 2020
Cass., sez.un., nn. 8053 e 8054 del 2014
8054 del 2014 e successive conformi; difetta l'indicazione del «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (Cass., sez.un., nn. 8053 e 8054 del 2014; Cass., sez.un., nr.
Cass., sez.un., nr. 19881 del 2014
8053 e 8054 del 2014; Cass., sez.un., nr. 19881 del 2014); in particolare, non ricorre la decisività del fatto che, come nel caso di specie, va esclusa in una .
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27724-2016 proposto da: CHECUZ S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI RIZZO 72, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI REHO; - ricorrente - contro 2022 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2428 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale . N.R.G. 27724/2016 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; - controricorrentl - nonchè contro EQUITALIA ESATRI S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 159/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/05/2016 R.G.N. 2074/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere Dott.

GABRIELLA MARCHESE. FATTO RILEVATO CHE:

1. il Tribunale di Lecco aveva accolto il ricorso promosso dall'odierna ricorrente ed «annullato» la cartella esattoriale relativa a contributi e sanzioni civili, per il periodo da giugno 2005 a giugno 2009, con riferimento alla posizione di quattro N.R.G. 27724/2016 lavoratori, soci della cooperativa Coopolis scrl, e di altro lavoratore autonomo, tutti, invece, subordinati, secondo la prospettazione dell'Inps;

2. la Corte di appello di Milano, pronunciando sul gravame dell'Istituto, ha riformato la decisione di primo grado e, per l'effetto, ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio;

3. la Corte di merito ha ritenuto di dover diversamente valutare gli elementi di prova raccolti in giudizio e, in particolare, le dichiarazioni dei lavoratori rese in sede di accesso ispettivo; a tale riguardo, ha osservato come la convergenza di tutte le dichiarazioni, ex se, desse riscontro della attendibilità delle dichiarazioni medesime;

4. in base a queste ultime, era, dunque, risultato come i lavoratori avessero lavorato presso la sede della società Checuz srl, ricevendo le disposizioni direttamente dal signor Checuz o dal figlio o dal fratello ed avessero da costoro ottenuto i permessi;

5. era emerso, inoltre, che le ferie erano collegate alla chiusura della società e che i lavoratori utilizzavano i macchinari della Checuz srl che avevano imparato a manovrare grazie alla formazione assicurata da quest'ultima;

6. per i Giudici di appello, la gestione e l'organizzazione dei lavoratori era, dunque, concentrata in capo al titolare della Checuz srl e i contratti di subfornitura in realtà simulavano un'intermediazione di manodopera illecita, non avendo, peraltro, la cooperativa i requisiti e soprattutto le autorizzazioni richieste dagli artt. 20 e ss del D. Lgs. nr. 276 del 2003;

7. la subfornitura (in concreto concordata), come previsto dalla stessa legge nr. 192 del 98, doveva comportare che la cooperativa si occupasse, direttamente e senza ingerenza da parte della committente, della lavorazione di gabbie in ferro; l'unico obbligo era di seguire i disegni forniti dalla committente. Ciò che, invece, non si era verificato nella fattispecie;N.R.G. 27724/2016 8. medesime valutazioni esprimeva la Corte di appello con riferimento alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese in merito al rapporto di lavoro, formalmente autonomo, di altro lavoratore, per il quale le emergenze probatorie dimostravano lo svolgimento della prestazione con i caratteri della subordinazione;

9. ha proposto ricorso per cassazione Checuz Srl con sei motivi, illustrati con successiva memoria;

10. ha resistito, con controricorso, l'INPS, anche per la SCCI; 11. è rimasta intimata Equitalia Esatri S.p.A. DIRITTO CONSIDERATO CHE:

12. con il primo motivo - ai sensi dell'ad 360 nr. 4 cod.proc.civ.- è dedotta la nullità della sentenza per violazione delle disposizioni sul litisconsorzio necessario nei confronti di SCCI spa, in grado di appello;

13. parte ricorrente deduce che nei giudizi di opposizione a cartella di pagamento, ex art. 24 del D. Lgs. nr. 46 del 1999, la SCCI (società di cartolarizzazione dei crediti Inps) SpA è litisconsorte necessario come previsto dall'art. 13 della legge nr. 488 del 1998;

14. nella fattispecie di causa, SCCI SpA non è stata parte nel giudizio di appello e l'impugnazione non è stata notificata dall'Inps alla suddetta cessionaria;

15. il motivo è inammissibile per difetto di specificità;

16. come già osservato dalla Corte, per essere affermata la qualità di litisconsorte necessario della società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., in base al disposto della legge nr. 448 del 1998, art. 13, comma 8, è necessaria la prova dell'effettiva cessione, alla predetta società, di tali crediti - N.R.G. 27724/2016 (v. in motivaz. Cass. nr. 31488 del 2018 sulla scia di Cass. nr. 26038 del 2009 che postula due condizioni perché operi il litisconsorzio necessario). Nella fattispecie, in relazione all'indicato profilo, parte ricorrente nulla deduce, con conseguente genericità della censura, come prospettata;

17. con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1 della legge nr. 192 del 1998, che individua i caratteri distintivi del contratto di subfornitura;

18. deduce la ricorrente che, nel periodo in verifica (dal 2005 al 2009), Checuz S.r.l. stipulava con Coopolis scrl successivi contratti scritti di subfornitura aventi ad oggetto la «[...]realizzazione di particolari gabbie in ferro per costruzioni su disegni esecutivi fornite dal committente; conta accatastamento e legatura delle opere realizzate»; che, allo scopo, Checuz S.r.l. concedeva a Coopolis scrl l'uso di un apposito capannone, nel quale i soci della cooperativa eseguivano le lavorazioni, in piena autonomia e indipendenza di tempi e modalità organizzative;

19. per la società ricorrente, la Corte d'Appello di Milano sarebbe incorsa nell'errore di assimilare, acriticamente, l'istituto della subfornitura, di cui alla legge nr. 192 del 1998, al contratto di appalto, disciplinato invece dagli artt. 1655 e ss, cod. civ. e dall'art. 29 D.Lgs nr. 276 del 2003. Per analoghe considerazioni, sarebbe erronea la decisione della Corte di appello in relazione alla specifica posizione lavorativa del sig. Simani Lefaer, lavoratore autonomo, dotato di partita IVA, che aveva stipulato anch'egli contratti scritti di subfornitura aventi ad oggetto lavorazioni di «taglio e piegatura tondini per cemento armato»;

20. con il terzo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione degli artt. 116 e 246 cod. proc.civ. in punto di criteri di valutazione delle prove; in N.R.G. 27724/2016 particolare, per avere attribul alle dichiarazioni dei lavoratori rese in sede ispettiva un valore probatorio assoluto;

21. i due motivi possono esaminarsi congiuntamente, per stretta connessione, e sono inammissibili;

22. a ben vedere, le censure, sub specie di violazione di legge, investono il percorso argomentativo del giudice di merito senza, tuttavia, evidenziare errori riconducibili allo schema normativo di cui al nr. 5 dell'art. 360 cod.proc.civ. ratione temporis applicabile;

23. in particolare,parte ricorrente incorre nell'equivoco di ritenere integrata la violazione dell'art. 116 cod.proc.civ. per avere la Corte di merito attribuito credibilità alle dichiarazioni rese dai lavoratori in fase ispettiva;

24. una questione di violazione della regola processuale, invece, si sarebbe potuta porre se il giudice non avesse valutato le dichiarazioni secondo il suo prudente apprezzamento e avesse attribuito alle stesse il valore di prove legali, recependole senza apprezzamento critico (v. in generale, in ordine alla violazione dell'art. 116 c.p.c, ex plurimis, Cass. nr. 27000 del 2016); situazione che non ricorre nel caso di specie;

25. la Corte, con orientamento costante, afferma che «l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di [...] efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio» (v., in motiv., ex plurimis, Cass. n. 20019 del 2018); esse, dunque, costituiscono, senz'altro, materiale probatorio utilizzabile;

26. nel caso di specie, la Corte di appello ha ampiamente chiarito le ragioni per le quali le dichiarazioni, tutte convergenti, rese in sede di accesso ispettivo, dovessero porsi a base del decisum. In tal modo, i giudici hanno solo esercitato il potere, ad N.R.G. 27724/2016 essi riservato, di selezionare e individuare le fonti del libero convincimento, senza incorrere in alcuno degli errori denunciati; 27. è principio, altresì, costante quello per cui «spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata» (ex multis, tra le più recente, v., in motiv., Cass. nr. 22935 del 2020);

28. con il quarto motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.- è dedotto l'omesso esame di un fatto storico (documento), la cui esistenza risulta dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti, con carattere decisivo;

29. l'omissione è riferita al bilancio della cooperativa e alla visura camerale della stessa, documenti che avrebbero dimostrato il carattere genuino della impresa cooperativa;

30. anche il quarto motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità: le censure non sono illustrate secondo gli enunciati di Cass. nr. 8053 e nr. 8054 del 2014 e successive conformi; difetta l'indicazione del «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (Cass., sez.un., nn. 8053 e 8054 del 2014; Cass., sez.un., nr. 19881 del 2014); in particolare, non ricorre la decisività del fatto che, come nel caso di specie, va esclusa in una . N.R.G. 27724/2016 pluralità di omissioni, nessuna delle quali ex se risolutiva, nel senso dell'idoneità a determinare il segno della decisione;

31. con il quinto motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 27, comma 2, del D. Lgs. nr. 276 del 2003 e dell'art. 1180, comma 1, cod. civ. in relazione all'incidenza satisfattiva dei pagamenti effettuati dal cosiddetto datore di lavoro apparente nonché - ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. - omessa pronuncia ex art. 112 cod.proc.civ. sulla domanda subordinata di riduzione delle somme pretese dall'Inps in ragione dei versamenti già effettuati dalla cooperativa;

32. sono fondate le censure sotto il profilo dell'omissione di pronuncia;

33. parte ricorrente ha riprodotto, nell'odierno ricorso, la domanda subordinata con cui chiedeva, in primo grado, la riduzione della pretesa dell'Inps in ragione dei versamenti effettuati dalla cooperativa per i quattro soci lavoratori e dal signor Simani in qualità di artigiano; la medesima domanda era, peraltro, riproposta in appello;

34. alcuna statuizione risulta assunta dai giudici di merito in relazione alla domanda di riduzione delle somme dovute in ragione dei pagamenti, ritenuti satisfattivi, operati dalla cooperativa. Sussiste, pertanto, il vizio denunciato;

35. l'accoglimento in parte qua del motivo determina l'assorbimento delle ulteriori censure e, altresì, dell'ultimo motivo, con cui -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ -è dedotta la violazione dell'art. 24 del D.Igs nr. 46 del 1999 in relazione all'omessa specificazione delle modalità di determinazione del credito, in particolare con riferimento ai versamenti comunque effettuati dalla cooperativa;

36. da quanto precede, consegue la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano . N.R.G. 27724/2016 che, in diversa composizione, pronuncerà in merito alla domanda subordinata sopra indicata; il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie il quinto motivo, per quanto di ragione; dichiara inammissibili il primo, il secondo, il terzo ed il quarto ed assorbito il sesto; cassa la