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Ordinanza — n. 31534/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming missing overtime data in enforceable title, ruling extratextual interpretation requires prior procedural treatment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31534/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to annul the enforcement notice. The appellant argued that overtime compensation data was missing from the enforceable title but available in the judgment's reasoning, while the opposing party contended the title was self-sufficient. The court ruled that extratextual interpretation of the title is only permitted if the relevant issues were already treated and univocally defined during the underlying proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 474, comma 2, n. 1 c.p.c.; Art. 475 c.p.c.; Art. 480 c.p.c.: The enforceable judicial title does not exhaust itself in the document establishing the obligation, but extratextual interpretation is permitted only if the relevant questions were treated in the proceedings and can be understood as univocally defined.

Parole chiave

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enforceable title interpretation extratextual interpretation limits overtime compensation quantification procedural treatment requirement univocally defined issues cassation inadmissibility judicial title sufficiency salario nominale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Considerato che: con il primo motivo la ricorrente - denunciando omesso esame rispetto ad un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nonché violazione degli artt.
Art. 474 c.p.c.
26567, ove è statuito che «Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n.
Art. 475 c.p.c.
Art. 480 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
artt. 474 c.p
5, c.p.c., nonché violazione degli artt. 474 c.p.c., 475 c.p.c., 480 c.p.c., 36 Cost., 111 Cost., 2099 c.c.
art. 2909 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., 2/07/2012, n. 11066
Cass. 21/12/2016, n. 26567
11066 -, Cass. 21/12/2016, n. 26567, ove è statuito che «Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art.
Cass. 17/01/2013, n. 1027
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 20591-2018 proposto da: DELFINI ROBERTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 95, presso lo studio dell'avvocato SILVIO CALVOSA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro HAIR STUDIOS S.R.L. UNIPERSONALE, in persona del 2022 legale rappresentante pro tempore, elettivamente 3058 domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 19, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA SUCCI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5691/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/12/2017 R.G.N. 4379/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI DI PAOLA.Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Roma con la quale era stata accolta l'opposizione a precetto - intimato da Roberta Delfini alla "Nair Studios s.r.l." sulla base di sentenza (n. 10809/2014) di condanna del sig. Ivano Capozzi al pagamento, in favore della lavoratrice, del compenso per lavoro straordinario per 7,5 ore settimanali sulla scorta del III^ livello apprendista con relative incidenze su 13ma e TFR - proposta dalla citata società nei confronti della lavoratrice medesima; ciò sul rilievo che «la determinazione del credito deve compiersi con una operazione che rimane tutta interna al titolo (...): e dunque, "nulla quaestio" quando il titolo contiene l'esatto ammontare del credito; allorché invece manchi tale indicazione, è necessario che il titolo contenga l'elemento attraverso il quale è possibile - mediante un mero calcolo aritmetico - pervenire alla somma richiesta con il precetto»; e, nel caso, nel titolo in questione non era stato indicato (---' «alcun dato retributivo, da cui poter calcolare il compenso spettante per ogni ora di lavoro straordinario, nonché la conseguente incidenza dello straordinario su TFR e 13ma»; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Roberta Delfini, affidato a tre motivi; la "Hair Studios s.r.l.

Unipersonale" ha resistito con controricorso; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo la ricorrente - denunciando omesso esame rispetto ad un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nonché violazione degli artt. 474 c.p.c., 475 c.p.c., 480 c.p.c., 36 Cost., 111 Cost., 2099 c.c. e 1365 e ss. c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice di appello, confermando, pur con diversa motivazione, la statuizione di annullamento del precetto contenuta nella pronunzia di primo grado, abbia omesso di considerare che i dati (ivi compreso il ccnI applicabile, individuabile sulla base della motivazione della sentenza) su cui determinare la somma delle retribuzioni precettate erano "tutti contenuti nel titolo esecutivo", sicché la motivazione è da considerare ingiusta ed errata in fatto, dovendo, eventualmente, essere solo ridotto l'importo precettato; con il secondo motivo - denunciando omesso esame rispetto ad un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - auspica che il predetto giudice, per economia processuale, nel cassare la sentenza, obblighi, con una pronuncia pur irrituale, il giudice di rinvio a trasmettere il processo in primo grado al fine di instaurare correttamente il contraddittorio, così consentendo alla lavoratrice di dimostrare che l'opponente era una "fictio iuris" creata ad arte dal debitore per eludere il titolo "de quo", avuto riguardo alle ragioni, indicate nella memoria difensiva di primo grado, che avevano "spinto il Capozzi a costituire l'Hair Studios", incentrate sul rilievo che quest'ultimo, lungi dall'aver ceduto la sua impresa, attraverso lo schermo della personalità giuridica della società, continuava a gestire il salone di parrucchiere ove aveva prestato attività la lavoratrice; con il terzo motivo - denunciando violazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - evidenzia l'esistenza di una ragione "che potrebbe rendere superfluo il deferimento della causa ai giudici territoriali", essendo l'opposizione a precetto da rigettare, "sic et simpliciter", perché la sentenza n. 10809/2014, "essendo passata in giudicato, fa stato, ex art. 2909 c.c. anche nei riguardi dell'avente causa".

Ritenuto che: il primo motivo va disatteso, con assorbimento degli altri due; in primo luogo la censura non si confronta con la "ratio decidendi" della sentenza impugnata, incentrata sulla mancanza, nel titolo, di un "dato retributivo" da cui poter calcolare la somma spettante al lavoratore; l'assunto, contenuto in ricorso, secondo cui il ccnI di riferimento, sulla cui base conteggiare il credito, sarebbe stato comunque individuabile mediante lettura della parte motiva della sentenza, non si correla infatti con la statuizione, che, richiedendo un dato "numerico", non aveva posto in discussione l'applicabilità al rapporto del predetto ccnI; in secondo luogo, ove anche volesse interpretarsi il motivo nel senso che, una volta individuato il ccnI applicabile, le relative tabelle retributive costituiscono quel "dato retributivo" utile alla quantificazione, la censura sarebbe comunque inammissibile, poiché, anche avuto riguardo al più recente indirizzo in materia (di cui è espressione, tra l'altro - sulla scorta di Cass., sez. un., 2/07/2012, n. 11066 -, Cass. 21/12/2016, n. 26567, ove è statuito che «Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato»), occorre, onde evitare che l'esecuzione forzata venga trasformata nel luogo deputato a determinare, se non proprio ad accertare, i crediti non quantificati in sede di cognizione, che le predette tabelle siano state ritualmente acquisite al procedimento "presupposto" (v., sul tema, Cass. 17/01/2013, n. 1027, ove, in motivazione, è precisato che l'integrazione extra-testuale del titolo è consentita pur sempre «a condizione che delle relative questioni si sia trattato nel corso del processo e che esse possano intendersi come univocamente definite»); e, nel caso, non risulta dal ricorso per cassazione che ciò sia avvenuto; le spese di lite possono essere tuttavia compensate tra le parti, atteso l'orientamento non sempre nitido, sul tema dei presupposti e dei limiti dell'interpretazione "extratestuale" del titolo, della giurisprudenza; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso