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Ordinanza — n. 31533/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate judgment confirming pension arrears and employer's debt to INPS.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31533/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Poste Italiane's appeal against the Campobasso Court of Appeal's decision confirming pension arrears and an employer debt to INPS. The lower court ruled that a prior final judgment established the employer's obligation to pay differences between pension rates and actual wages. The cassation court rejected the arguments regarding the binding force of that prior judgment and the admissibility of third-party participation, noting the facts were already settled.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 106 c.p.c.: The Court of Cassation holds that a prior final judgment establishing a debt cannot be challenged via a new claim for illegality, and third-party participation requests are subject to discretionary review not subject to cassation.

Parole chiave

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preclusion of action res judicata effect third party participation discretionary review pension arrears employer debt double conformity compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 324 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
e 2909 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 106 c.p.c.
- lamenta che il predetto giudice abbia omesso ogni pronunciamento sull'eccezione del "ne bis in idem" sollevata nonché ogni esame riguardo la valutazione di fatti già accertati in una sentenza passata in giudicato; con il terzo motivo - denunciando violazione dell'art. 106 c.p.c., in relazione all'art.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
è assorbito il motivo dedotto con il ricorso incidentale condizionato;le spese del giudizio tra "Poste Italiane" e l'Inps, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; nulla per le spese tra "Poste Italiane" e Ernesto Angiolilli; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
artt. 324 c.p
Considerato che: con il primo motivo la ricorrente - denunciando violazione degli artt. 324 c.p.c.
art. 106 c.p
- lamenta che il predetto giudice abbia omesso ogni pronunciamento sull'eccezione del "ne bis in idem" sollevata nonché ogni esame riguardo la valutazione di fatti già accertati in una sentenza passata in giudicato; con il terzo motivo - denunciando violazione dell'art. 106 c.p.c., in relazione all'art.
art. 2041 c.c
art. 2033 c.c
art. 384 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 8/11/1985, n. 5461
Cass. 26/01/2022, n. 2331
Cass. 22/12/2016, n. 26774
"doppia conforme", in difetto di dimostrazione, da fornire dalla ricorrente, che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello siano state tra loro diverse (cfr., sul punto, tra le altre, Cass. 22/12/2016, n. 26774);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18421-2018 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l'Avvocato CLAVELLI ROSSANA DELL'AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, che la rappresenta e difende unitamente all Avvocato LUIGI GIACOMO TOMMASO ZUCCARINO; 2022 - ricorrente principale - 3056 contro - ISTITUTO NAZIONALE PRrNMENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; - con troricorrente - ricorrente incidentale - contro ANGIOLILLI ERNESTO; - intimato - avverso la sentenza n. 36/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 05/04/2018 R.G.N. 69/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI DI PAOLA.Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Campobasso con la quale era stata accolta sia la domanda proposta da Ernesto Angiolilli volta alla declaratoria di illegittimità della richiesta di restituzione, avanzata dall'Inps, dei ratei pensionistici per il periodo dal 1° marzo 1997 al 23 agosto 2000, erogati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro intercorso tra il lavoratore e "Poste Italiane S.p.A." per atto di collocamento a riposo poi dichiarato invalido - con conseguente ripristino del rapporto stesso - con sentenza passata in giudicato, sia la riconvenzionale spiegata dall'Istituto, volta alla condanna del datore di lavoro al pagamento, in suo favore, della somma di C 82.070,54, oltre interessi, a titolo di indebito arricchimento derivante dal mancato versamento di importi - che il datore medesimo aveva portato in detrazione dalle somme corrisposte a titolo risarcitorio sulla base e per effetto della richiamata sentenza passata in giudicato - commisurati ai predetti ratei; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso "Poste Italiane S.p.A." (da ora "Poste Italiane"), affidato a quattro motivi; l'Inps ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo;

Ernesto Angiolilli è rimasto intimato; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo la ricorrente - denunciando violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice di appello, nel pervenire alla propria decisione, non abbia tenuto conto del passaggio in giudicato della sentenza n. 245/2005 della Corte d'Appello di Campobasso che, confermando la sentenza di primo grado n. 243/2002, aveva statuito che la società era tenuta al pagamento delle differenze stipendiali in favore del lavoratore dal 1° marzo 1997 al 23 agosto 2000, dedotto quanto dallo stesso percepito dall'Inps a titolo di pensione nello stesso periodo, in tal modo violando il principio del "ne bis in idem" per "decisione inerente fattispecie già passata in giudicato"; con il secondo motivo - denunciando violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., e 118 disp. att. c.p.c., nonché omessa motivazione delle ragioni giuridiche della decisione ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia omesso ogni pronunciamento sull'eccezione del "ne bis in idem" sollevata nonché ogni esame riguardo la valutazione di fatti già accertati in una sentenza passata in giudicato; con il terzo motivo - denunciando violazione dell'art. 106 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché omesso esame decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale abbia, da un lato, riconosciuto la sussistenza, nel caso, dei presupposti giuridici dell'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., e, dall'altro, omesso ogni esame circa il motivo di doglianza incentrato sulla illegittimità della chiamata in causa, stante l'insussistenza dei presupposti dell'art. 106 c.p.c., di essa ricorrente da parte dell'Inps; con il quarto motivo - denunciando difetto di legittimazione passiva di "Poste Italiane" rispetto ai rapporti previdenziali tra pensionato e Inps ed assenza della prova per pagamenti pensionistici eseguiti, nonché omissione di esame, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. - lamenta che la predetta Corte abbia omesso di considerare che non poteva essere rivolta alcuna domanda restitutoria a "Poste Italiane", a causa della diversa decorrenza giuridica del trattamento pensionistico, senza peraltro prendere in considerazione l'eccezione di assenza di prova certa dei pagamenti eseguiti; con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato l'Istituto - denunciando violazione dell'art. 2033 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - chiede, per l'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, che la sentenza venga cassata sul punto in cui ha reputato assorbito l'appello incidentale imperniato sulla sussistenza del diritto dell'Istituto a ripetere dal lavoratore quanto dal medesimo percepito a titolo di pensione per il periodo nel quale il diritto al trattamento era venuto meno.

Ritenuto che: il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono da disattendere, poiché non vi è in radice omesso esame della pronuncia passata in giudicato, per converso menzionata a pagina 2 della sentenza impugnata, senza che assuma rilievo, nel caso, il dedotto difetto di esplicitazione delle ragioni giuridiche di sostegno al rigetto dell'eccezione di "ne bis in idem", poiché «Il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza, perché meramente apparente, in violazione dell'art.132 c.p.c., non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, non essendovi motivo per cui un tale principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c.» (così Cass. 1/03/2019, n. 6145); nel caso, la questione giuridica dedotta è da disattendere, poiché l'effetto preclusivo del giudicato integrato dalla richiamata sentenza n. 245/2005 della Corte d'Appello di Campobasso è limitato alla detrazione dei ratei pensionistici dall'importo risarcitorio dovuto, a seguito del ripristino del rapporto di lavoro, da "Poste Italiane" al lavoratore - nel senso che quest'ultimo non può rivendicare dal datore, in altro giudizio, l'intero importo risarcitorio -, senza tuttavia incidere in chiave ostativa sulla pretesa vantata da altro soggetto, ossia l'Inps, peraltro a diverso titolo; il terzo motivo è altresì da disattendere, giacché, per un verso, «In caso di annullamento del licenziamento di un dipendente postale, con conseguente condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in misura pari alla differenza fra la retribuzione dovuta e l'importo dei ratei percepiti dopo il licenziamento a titolo di pensione, i ratei di pensione corrisposti devono considerarsi "sine titulo", per effetto del sopravvenuto venir meno del presupposto (collocamento a riposo) della loro erogazione; ne discende che è il datore di lavoro, che ha ottenuto un indebito arricchimento in ragione della commisurazione del risarcimento del danno al dipendente al trattamento economico differenziale, a dovere restituire all'ente previdenziale le somme corrisposte a titolo di ratei pensionistici, e non il lavoratore, senza che assuma rilievo l'estraneità del primo al rapporto previdenziale, discendendo l'effetto restitutorio dal licenziamento illegittimo» (così Cass. 11/07/2022, n. 21879 e, da ultimo, Cass. 21/07/2022, n. 22849, ove, richiamata Cass.22/12/2009, n. 26988, è precisato che «tali peculiarità, peraltro, sono state tenute in considerazione nella formulazione del principio di cui si parla che ha ritenuto, in concreto, effetto dello specifico giudicato formatosi a seguito della sottrazione dellmaliunde perceptum", costituito dalla erogazione del trattamento pensionistico, in favore della datrice di lavoro il presupposto fondante di un sostanziale arricchimento ingiustificato da parte di quest'ultima, idoneo a precludere l'azione di ripetizione nei confronti dell'originario Vt23: "accipiens"»); per un altrorqualora la parte, avvalendosi della facoltà conferitale dall'art. 106 c.p.c., chiami in causa un terzo, enunciando la ricorrenza di una situazione giustificativa della chiamata medesima alla stregua della citata norma, l'eventuale accertamento dell'insussistenza della suddetta situazione non potrebbe comunque spiegare effetti invalidanti sull'atto di chiamata e sul rapporto processuale con esso costituito (cfr., sul punto, Cass. 8/11/1985, n. 5461), fermo restando che «Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione» (così Cass. 26/01/2022, n. 2331); il quarto motivo è infine da disattendere, già sol perché nella sentenza impugnata le descritte censure, mosse con l'atto di gravame, sono state considerate e rigettate, sul duplice presupposto dell'irrilevanza (sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata), ai fini della adottata decisione, dell'estraneità del datore di lavoro al rapporto intercorrente tra il dipendente e l'ente previdenziale, nonché della sussistenza di una congrua ed esauriente spiegazione delle modalità di calcolo della somma di cui l'Inps aveva chiesto la restituzione al lavoratore, il quale non ne aveva contestato l'ammontare; del resto, quanto a quest'ultima questione - che, concernendo la prova dei pagamenti, postula un accertamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità, in difetto di ulteriori censure -, dedotta sotto il profilo dell'omesso esame, opera anche la preclusione derivante dalla c.d. "doppia conforme", in difetto di dimostrazione, da fornire dalla ricorrente, che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello siano state tra loro diverse (cfr., sul punto, tra le altre, Cass. 22/12/2016, n. 26774);

è assorbito il motivo dedotto con il ricorso incidentale condizionato;le spese del giudizio tra "Poste Italiane" e l'Inps, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; nulla per le spese tra "Poste Italiane" e Ernesto Angiolilli; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese del giudizio, liquidate in C 6.000,00 per compensi e in C 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; nulla per le spese tra "Poste Italiane" e Ernesto Angiolilli. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma d