Cassation appeal dismissed as extinguished due to debtor's simplified tax payment declaration and full debt settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the debtor had utilized a simplified tax payment scheme and fully settled the debt. The INPS sought to annul tax notices for social contributions owed by ENEL entities, but the lower court had already invalidated these notices based on the debtor's opposition. The Supreme Court ruled that the procedural matter ceased to exist due to the debtor's commitment to pay and the subsequent proof of integral payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, d.l. n. 193/2016; Art. 1, d.l. n. 148/2017: When a debtor declares the use of a simplified tax payment scheme and subsequently proves full payment of the debt, the legal proceedings must be declared extinguished as the subject matter of the dispute has ceased to exist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 22647-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO 2430 SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - ricorrenti - contro ENEL S.P.A., ENEL.SI S.R.L., E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (già ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.), ENEL ITALIA S.R.L. (già ENEL SERVIZI S.R.L., quale società incorporante SFERA S.R.L.), ENEL PRODUZIONE S.P.A., ENEL TRADE S.P.A. (già ENEL F.T.L.), ENEL SOLE S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato RENATO SILVESTRI, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARTURO MARESCA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 6996/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/10/2015 R.G.N. 898/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 15.10.2015, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che, in accoglimento dell'opposizione proposta da ENEL s.p.a. e altre consorti, aveva annullato le cartelle esattoriali con cui l'INPS aveva iscritto a ruolo contributi da esse dovuti per maternità, malattia, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, mobilità e disoccupazione; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che le società nominativamente indicate in epigrafe hanno resistito con controricorso; che, nelle more del giudizio, le controricorrenti hanno depositato memoria con cui hanno documentato di essersi avvalse della definizione agevolata dei carichi fiscali rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1, d.l. n. 148/2017 (conv. con I. n. 172/2017);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, implicante impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 193/2016 (conv. con I. n. 225/2016), cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, questa Corte ha chiarito che il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato, ferma in entrambi i casi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (così Cass. n. 24083 del 2018); che ad analoga soluzione questa Corte ha già affermato doversi pervenire anche in relazione alla dichiarazione resa ex art. 1, d.l. n. 148/2017, cit. (così Cass. n. 11540 del 2019); che, risultando dalla documentazione allegata alla rinuncia depositata in atti tanto la comunicazione della società concessionaria dei servizi di riscossione quanto la copia dei versamenti attestanti l'integrale pagamento del debito, va dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere; che nulla va statuito sulle spese del giudizio di legittimità, il contenuto della definizione agevolata assorbendo il costo del processo pendente (così Cass. nn. 24083 del 2018 e 11540 del 2019, cit.);
P. Q. M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio di cassazione. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nell'a