Cassation court allows INPS appeal, ruling ATERs must pay social contributions as state-participated enterprises.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed INPS's cassation appeal against the Trieste Court of Appeal's decision exempting ATERs from social contributions. INPS argued that ATERs qualify as state-participated enterprises under specific legislative provisions, while the lower court had classified them as public economic entities exempt from such rules. The court ruled in favor of INPS, holding that the term 'state enterprises' must be interpreted broadly to include ATERs, thereby ordering the payment of contributions and rejecting the opposition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9, I. n. 138/1943; Art. 21, I. n. 1204/1971; Art. 20, d.l. n. 112/2008; Art. 20, comma 2, d.l. n. 112/2008; Legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 24/1999: The term 'state enterprises' in social security legislation must be interpreted broadly to include ATERs, subjecting them to contribution obligations despite their status as public economic entities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 29409-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO 2435 SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - ricorrenti - contro ATER AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato ALDO FONTANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO PEINKHOFER; - controrícorrente - nonchè contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 71/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 13/06/2016 R.G.N. 139/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 13.6.2016, la Corte d'appello di Trieste, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto l'opposizione proposta dall'ATER della Provincia di Trieste avverso gli avvisi di addebito con cui l'INPS le aveva ingiunto il pagamento dei contributi per malattia sul personale dipendente con qualifica di operaio e per maternità su tutto il personale per i mesi di gennaio, marzo, aprile, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2012; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l'ATER della Provincia di Trieste ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che la società concessionaria dei servizi di riscossione non ha svolto attività difensiva;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 9, I. n. 138/1943, 21, I. n. 1204/1971, e 20, d.l. n. 112/2008 (conv. con I. n. 133/2008), nonché della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 24/1999, per avere la Corte di merito ritenuto che l'ATER della Provincia di Trieste non fosse assoggettata al pagamento della contribuzione de qua per non essere qualificabile come impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 2, d.l. n. 112/2008, cit.; che il motivo è fondato, essendo stato chiarito che l'espressione "imprese dello Stato", di cui all'art. 20, comma 2, d.l. n. 112/2008, cit., non può che essere intesa in senso atecnico, ossia come riferita alle "imprese partecipate, in 3 (t tutto o in parte, dallo Stato", e che analoga valenza atecnica va attribuita alla restante parte dell'elencazione contenuta nel citato comma 2, la cui portata precettiva va pertanto individuata nel senso di assoggettare alla contribuzione ivi prevista:
a) tutte le imprese degli enti pubblici e degli enti locali (di cui al d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni) che sono state interessate, per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, da processi di privatizzazione avviati nel corso degli anni Novanta ed ancora in via di completamento e che hanno continuato ad essere assoggettate ad un regime previdenziale di tipo pubblicistico, nonché a regimi speciali riconosciuti alle medesime in forza di specifiche disposizioni normative;
b) tutte le imprese a capitale misto degli enti pubblici e degli enti locali;
c) tutte le imprese costituite a seguito di trasformazioni di enti ed istituti di diritto pubblico, i cui dipendenti, già assoggettati a regimi previdenziali speciali, sono poi confluiti nell'INPDAP (così Cass. n. 18395 del 2019); che avendo i giudici territoriali escluso l'obbligo di ATER di versare i contributi in argomento non soltanto sulla base di un'errata interpretazione dell'art. 20, comma 2, cit., ma altresì di un'interpretazione non condivisibile della legislazione regionale di riferimento, che configura le ATER come enti pubblici economici aventi personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile, soggetti alla normativa generale in materia di società per azioni in quanto compatibile (così ancora Cass.n. 18395 del 2019, cit.), il ricorso va accolto e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell'opposizione proposta dall'odierna controricorrente; che la complessità delle questioni trattate e l'assenza di specifici precedenti di legittimità all'epoca della proposizione dell'opposizione suggeriscono la compensazione delle spese dell'intero processo;
P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da ATER della Provincia di Trieste nei confronti degli avvisi di t addebito. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 21.6.2022.