Cassation court dismisses appeal against INPS, ruling employer's settlement with workers does not exempt unpaid social security contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Duerre Sud S.R.L. against a lower court ruling that confirmed the rejection of its opposition to an INPS tax notice. The employer argued that a subsequent settlement with employees, which was novative in nature, should exempt the unpaid contributions from that period. The court held that the employment relationship and the corresponding social security obligations remain distinct from the civil settlement, meaning the employer remains liable for contributions regardless of the workers' agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, comma 40, I. n. 153/1969; Art. 1965 and 2113 c.c.: A judicial settlement between an employer and employees regarding the termination of the employment relationship does not exempt the employer from paying social security contributions, as the contributory obligation persists independently of the civil settlement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 25308-2016 proposto da: DUERRE SUD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 120, presso lo studio dell'avvocato FABIO VETRELLA, rappresentata e difesa dagli avvocati ENEA PIGRINI, RUGGERO MARIA PIGRINI, MARIO ROMANO; - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 6840/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/10/2015 R.G.N. 8895/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 27.10.2015, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta da Duerre Sud s.r.l. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all'INPS somme per contributi omessi in relazione ad un periodo di sospensione del rapporto di lavoro con i suoi dipendenti riconosciuto successivamente illegittimo con sentenza del Pretore di Santa Maria Capua Vetere, le cui statuizioni, nella successiva fase di gravame, avevano formato oggetto di transazione tra l'impresa e i dipendenti; che avverso tale pronuncia Duerre Sud s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1965 e 2113 c.c. e dell'art. 12, comma 40, I. n. 153/1969 (nel testo modificato dall'art. 6, d.lgs. n. 314/1997), per avere la Corte di merito erroneamente interpretato la transazione intercorsa con i propri dipendenti e non avere in particolare considerato che, trattandosi di transazione novativa, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio di diritto già affermato da questa Corte secondo cui, qualora sia intervenuta una conciliazione giudiziale relativa alla definizione delle pendenze riconducibili alla cessazione ed estinzione del rapporto di lavoro subordinato sottostante, il negozio transattivo stipulato tra le parti avrebbe natura novativa (così Cass. n. 20146 del 2010), per modo che - a seguito della modifica apportata dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 314/1997, all'art. 12, I. n. 153/1969 - ad essere assoggettabili a contribuzione sarebbero soltanto le somme corrisposte in adempimento della transazione; che, al riguardo, va premesso che il principio di diritto invocato da parte ricorrente (al quale questa Corte ha dato continuità in altra fattispecie parimenti sottratta, ratione temporis, alla modifica apportata dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 314/1997, all'art. 12, I. n. 153/1969: cfr.
Cass. n. 19587 del 2017) è stato enunciato in fattispecie in cui l'INPS pretendeva di assoggettare a contribuzione previdenziale le somme oggetto della transazione novativa tra datore di lavoro e lavoratore senza che nel giudizio di merito fosse stato compiuto alcun accertamento in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto dell'obbligazione contributiva; che, viceversa, nel caso di specie i giudici territoriali hanno accertato non soltanto che, nel periodo in cui è intervenuta la sospensione da cui è originato il contenzioso poi transatto (febbraio 1997-aprile 1998), i rapporti di lavoro con i dipendenti che hanno sottoscritto la transazione erano in essere, essendo stati risolti solo a far data dal 1°.5.1998, in conseguenza di licenziamento collettivo per cessazione di attività, ma altresì che nessuna altra causa legittima di sospensione del rapporto era stata allegata e provata da parte ricorrente nel presente giudizio (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata); che, pertanto, il motivo di censura è infondato, essendo affatto consolidato il principio di diritto secondo cui la transazione intervenuta tra il datore di lavoro ed il lavoratore resta inopponibile all'ente previdenziale, essendo il rapporto di lavoro distinto dal rapporto contributivo e permanendo i relativi obblighi, per come individuati nell'art. 12, I. n. 153/1969, indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti (così Cass. n. 2642 del 2014); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 10.200,00, di cui C 10.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 1 5 % e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così decis