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Ordinanza — n. 31515/2022 — snciv Generato dall'IA

Supplementary pension claim dismissed; eligibility date determined by administrative application date, not prior requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31515/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed Cristina Lenzi's appeal against the Florence Court of Appeal's rejection of her supplementary pension request. Lenzi argued that the age requirement change should not invalidate her claim since she met prior criteria, while INPS maintained the new age rule applied. The court ruled that eligibility for supplementary pensions is fixed at the date of the administrative application, rejecting Lenzi's reliance on the protective clause as it did not cover those already retired before the law's entry into force.

Regesto Legislator

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Art. 5, I. n. 1338/1962; Art. 24, d.l. n. 201/2011: The eligibility date for supplementary pensions is determined by the administrative application date, not the date requirements were met, as the right is not crystallized prior to the request.

Parole chiave

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supplementary pension eligibility administrative application date age requirement change protective clause interpretation pension right crystallization istituto di previdenza diritti a pensione prestazioni dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5, I. n. 1338/1962
214/2011), per avere la Corte di merito ritenuto che, maturando il diritto alla pensione supplementare per effetto della domanda amministrativa in concorso con il requisito anagrafico e quello di cui all'art. 5, comma 1°, I.
Art. 1, comma 2, d.m. n. 282/1996
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
Art. 24, commi 3 e 14, d.l. n. 201/2011 (conv. con I. n. 214/2011)
1338/1962, l'innalzamento del requisito anagrafico intervenuto tra la data della maturazione degli anzidetti requisiti e quella della domanda non rendeva possibile l'erogazione della pensione, irrilevante all'uopo restando la clausola di salvaguardia di cui all'art. 24, d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21189 del 2018
Cass. n. 31519 del 2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 3108-2016 proposto da: LENZI CRISTINA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIATERESA GRIMALDI; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in 2022 persona del legale rappresentante pro tempore, 2297 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 579/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/09/2015 R.G.N. 373/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 29.9.2015, la Corte d'appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di Cristina Lenzi volta a conseguire la pensione supplementare con decorrenza dall'1.8.2012 in virtù dei contributi versati alla Gestione separata nel periodo 1998-1999; che avverso tale pronuncia Cristina Lenzi ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l'INPS ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5, I. n. 1338/1962, 1, comma 2, d.m. n. 282/1996, e 24, commi 3 e 14, d.l. n. 201/2011 (conv. con I. n. 214/2011), per avere la Corte di merito ritenuto che, maturando il diritto alla pensione supplementare per effetto della domanda amministrativa in concorso con il requisito anagrafico e quello di cui all'art. 5, comma 1°, I. n. 1338/1962, l'innalzamento del requisito anagrafico intervenuto tra la data della maturazione degli anzidetti requisiti e quella della domanda non rendeva possibile l'erogazione della pensione, irrilevante all'uopo restando la clausola di salvaguardia di cui all'art. 24, d.l. n. 201/2011, cit.; che il motivo è infondato, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui, in considerazione dell'autonomia della pensione supplementare rispetto a quella principale, il regime dell'età pensionabile dev'essere individuato con riferimento alla data in cui viene presentata la domanda amministrativa per la pensione supplementare, che ne condiziona la concessione, non potendo il relativo diritto ritenersi cristallizzato in epoca precedente alla domanda stessa (così da ult.

Cass. nn. 21189 del 2018 e 31519 del 2021); che non giova in contrario richiamare la salvaguardia prevista dall'art. 24, comma 3, d.l. n. 201/2011 (conv. con I. n. 214/2011), riferendosi quest'ultima testualmente al "lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto" e non potendo logicamente estendersi al caso di chi, come la ricorrente, fosse già pensionata alla data della sua entrata in vigore, siccome norma eccezionale (art. 14 prel. c.c.); che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese di lite per essersi l'orientamento dianzi esposto consolidato in epoca successiva alla proposizione del presente ricorso; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.lu Così deciso in Roma, nell'aduna