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Ordinanza — n. 31484/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual details and incomplete legal arguments regarding procedural vices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31484/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the request to overturn the lower court's decision against the INPS. The applicants argued that the lower court failed to examine specific facts regarding the validity of notification and the extinction of the credit right, but the Court found their submissions lacked the necessary textual evidence and precise factual identification required by law. Consequently, the Court ruled that the appeals did not meet the strict procedural standards for challenging the omission of a decisive historical fact.

Regesto Legislator

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Art. 360 nr. 5 cod. proc. civ.; Art. 366 nr. 6 cod. proc. civ.; Art. 369 nr. 4 cod. proc. civ.: An appeal based on the omission of a decisive historical fact is inadmissible if the appellant fails to specify the exact fact, the textual or extratextual data proving its existence, the manner and timing of its discussion, and its decisive nature.

Parole chiave

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omission of decisive fact inadmissibility of appeal procedural vices historical fact specification Cassation procedure notification validity extinction of credit mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 nr. 5 cod. proc. civ.
con il primo motivo è dedotta - ai sensi dell'art. 360 nr.
Art. 366 nr. 6 cod. proc. civ.
a tacer d'altro, tutte le censure non soddisfano il requisito di specificità, richiesto ai sensi dell'art. 366 cod.proc.civ.;
Art. 369 nr. 4 cod. proc. civ.
e dell'art. 369 , comma 2, nr.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art.
art. 112 cod.proc.civ
4 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ.
art. 2304 cod.civ
in relazione all'art. 2304 cod.civ.
artt. 2953 cod.civ
3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione degi i artt. 2953 cod.civ.
art. 366 cod.proc.civ
a tacer d'altro, tutte le censure non soddisfano il requisito di specificità, richiesto ai sensi dell'art. 366 cod.proc.civ.;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. nr. 6769 del 2022
Cass., sez. un., nr. 8950 del 2022
n.6769 del 2022; v., in argomento, anche Cass., sez. un., nr. 8950 del 2022), fondato sulla idoneità (del contenuto) delle censure a consentire la decisione;
Cass., sez.un., nr. 19881 del 2014
Cass., sez.un., nr. 8053 del 2014
19881 del 2014; Cass., sez.un., nr. 8053 del 2014);
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 26100-2016 proposto da: ANGIUS ALBERTO, FENU MARIA LUIGIA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE VERDI 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CAMPANA, rappresentati e difesi dall'avvocato RODOLFO MELONI; - ricorrenti - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 222/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 11/07/2016 R.G.N. 208/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. FATTO RILEVATO CHE:

1. il Tribunale di Cagliari respingeva l'opposizione al precetto notificato, rispettivamente, il 24 Marzo 2007 ed il 30 Marzo 2007 dall'Inps agli attuali ricorrenti con il quale era intimato il pagamento di euro 18.424,33 a titolo di contributi, somme aggiuntive e spese sulla base di un decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dallo stesso istituto previdenziale il 12 gennaio 1983;

2. in particolare, il Tribunale escludeva che il diritto di credito si fosse estinto successivamente alla formazione del titolo esecutivo, in quanto, oltre alla sospensione della prescrizione per effetto di interventi normativi, erano intervenuti anche una serie di atti interruttivi;

3. la Corte di appello di Cagliari confermava la pronuncia di primo grado. Osservava che, delle questioni devolute, quelle oggetto del primo e del terzo motivo di appello erano questioni «nuove». I ricorrenti, in primo grado, infatti, avevano dedotto esclusivamente la tardività del precetto rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo ed eccepito la prescrizione del diritto di credito mentre, solo con l'atto di appello, avevano dedotto che le intimazioni di pagamento, notificate dall'Inps il 24 e il 30 marzo 2007, ad essi appellanti in qualità di soci illimitatamente responsabili, non erano mai state precedute dalla notifica, nei loro confronti, di alcun atto esecutivo; inoltre, solo in sede di impugnazione, era posta la questione della invalidità della notifica dell' atto di precetto del 10 giugno 1996, in quanto effettuata a Maria Luigia Fenu, che non era più liquidatrice della società, in quanto quest'ultima era stata cancellata dal registro delle imprese;

4. le restanti censure, per la Corte di merito, erano infondate; i poteri officiosi erano stati correttamente esercitati dal Tribunale - che aveva acquisito la produzione documentale dell'INPS, tardivamente prodotta- senza contestazione dei ricorrenti che, anzi, avevano manifestato una sostanziale acquiescenza;

5. avverso la decisione, propongono ricorso per cassazione i ricorrenti in epigrafe, con quattro motivi, successivamente illustrati con memoria. Resiste l'INPS con controricorso; DIRITTO CONSIDERATO CHE:

6. con il primo motivo è dedotta - ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- la violazione e falsa applicazione degli artt.112 cod.proc.civ. nonché - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 479, 643, 644, 654, 2 comma, cod.proc.civ. nonché - ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.- l'omessa «motivazione» su un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti;

7. il motivo pone la questione della carenza di legittimazione passiva dei ricorrenti in relazione alle pretese azionate dall'Inps;

8. la parte ricorrente deduce che l'atto di precetto risulterebbe intimato sul falso presupposto che l'ingiunzione era stata emessa e notificata ai ricorrenti mentre alcuna ingiunzione era stata emessa nei confronti dell'Angius e, nei confronti della Fenu, l'ingiunzione non era mai stata notificata; in ogni caso, l'Angius era divenuto socio solo nel 1985 per cui il titolo non era a lui opponibile;

9. con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. e -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- dell'art. 479, 1 comma, cod.proc.civ. in relazione all'art. 2304 cod.civ. e all'art.437 cod.proc.civ. nonché -ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.- omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti;

10. parte ricorrente ripropone la questione della notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto nel luglio 1996; deduce che la questione era stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado e non decisa dal primo giudice e che, comunque, la stessa non era soggetta a termini di decadenza;

11. con il terzo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 416, comma 3, cod.proc.civ. nonché -ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.- l'omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le partì;

12. parte ricorrente deduce che la tardiva costituzione dell'Inps avrebbe impedito l'acquisizione d'ufficio dei documenti dallo stesso prodotti;

13. con il quarto motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione degi i artt. 2953 cod.civ. in relazione all'art. 1 della legge nr. 638 del 1983 e dell'art. 3, comma 9, della legge nr. 335 del 1995 nonché -ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.-omesso esame di un «punto» decisivo della controversia; le censure riguardano l'intervenuta prescrizione del diritto di credito;

14. il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile;

15. a tacer d'altro, tutte le censure non soddisfano il requisito di specificità, richiesto ai sensi dell'art. 366 cod.proc.civ.;

16. invero, detto requisito, riferito alla puntuale indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, ai sensi dell'art. 366 nr. 6, cod.proc.civ., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della cedu, sez. I, 28 ottobre 2021 (r.g. n. 55064/11), non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso non riassuma adeguatamente il contenuto degli atti medesimi nelle parti necessarie a soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione (in termini, Cass. nr. n.6769 del 2022; v., in argomento, anche Cass., sez. un., nr. 8950 del 2022), fondato sulla idoneità (del contenuto) delle censure a consentire la decisione;

17. nel caso in esame, le critiche sviluppate in ricorso non posseggono il descritto grado di completezza, in quanto sono carenti della trascrizione dei documenti e degli atti processuali, necessari per apprezzare la fondatezza dei mossi rilievi;

18. sotto un diverso profilo, i motivi argomentano confusamente censure promiscue, tanto con riferimento a pretesi errori di diritto (processuale e sostanziale) quanto di fatto;

19. quanto ai primi, gli stessi, genericamente prospettati, sono anche sviluppati sulla base di accertamenti neppure contenuti nella sentenza impugnata mentre, come noto, il vizio di violazione di legge viene in rilievo in relazione al fatto accertato in sentenza e non già rispetto a fatti diversamente ricostruiti dalla parte ricorrente. La ricostruzione del fatto costituisce invero un prius rispetto all'applicazione delle norme di diritto ed è censurabile in sede di legittimità nei limiti del vizio ex art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.;

20. il vizio di motivazione è richiamato nella rubrica di tutti i motivi; tuttavia, nel suo sviluppo, non è possibile individuare un preciso fatto storico che non sarebbe stato esaminato nella sentenza impugnata e che avrebbe condotto ad un esito diverso della decisione;

21. come costantemente affermato da questa Corte il nuovo testo dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ, introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 , comma 1, nr. 6 cod.proc.civ. e dell'art. 369 , comma 2, nr. 4, cod.proc.civ. il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (Cass., sez.un., nr. 19881 del 2014; Cass., sez.un., nr. 8053 del 2014);

22. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

23. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu