Cassation court dismisses appeal regarding pension calculation for part-time work and study leave periods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Paolo Intilisano's appeal against the Second Instance Court's decision to deny a lump-sum payment adjustment. Intilisano argued that part-time work and doctoral study leave should count as full years for pension calculations, while the Ministry maintained the lower amounts were correct. The court ruled that the lump-sum payment is a deferred remuneration tied to actual service, requiring part-time periods to be calculated by whole years and study leave to be excluded unless the employment contract was terminated within two years of the degree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAd.P.R. 1034/1984; art. 8, I. n. 554/1988; art. 2, I. n. 476/1984: The lump-sum payment for public servants is a deferred remuneration where part-time service counts by whole years and study leave is excluded unless the employment contract terminates within two years of the degree.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 743-2016 proposto da: INTILISANO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO CARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIANA INTILISANO; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - FPMEF - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERODELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore e del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 769/2015 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 28/05/2015 R.G.N. 1459/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 28.5.2015, la Corte d'appello di Messina ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Paolo Intilisano volta alla riliquidazione dell'indennità percepita dal Fondo di Previdenza del personale dipendente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'inclusione, nella relativa base di calcolo, dell'intero periodo di lavoro prestato a part- time e del periodo di congedo fruito per svolgere un dottorato di ricerca; che avverso tale pronuncia Paolo Intilisano ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l'unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.P.R. 1034/1984, dell'art. 8, I. n. 554/1988, e dell'art. 2, I. n. 476/1984, per avere la Corte di merito ritenuto che, ai fini della misura dell'indennità in questione, il periodo di part-time dovesse essere computato per frazioni di anno, invece che per anni interi, e il congedo straordinario non rilevasse, siccome non parificabile al servizio effettivo; che, al riguardo, va premesso che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l'indennità di buonuscita corrisposta all'atto della cessazione dal servizio dal Fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze costituisce una forma di retribuzione differita, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività e da incentivi all'attività (così da ult.
Cass. n. 27804 del 2019); che risulta pertanto infondata l'opposta tesi propugnata in ricorso, secondo cui l'indennità in questione non avrebbe carattere retributivo; che, trattandosi di retribuzione differita con funzione previdenziale, affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto che essa dovesse commisurarsi al periodo di effettivo servizio prestato, conformemente alla previsione secondo cui "il trattamento di quiescenza e previdenza per il personale a tempo parziale è disciplinato [...] nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalla legislazione vigente" (art. 8, I. n. 554/1988), ossia computando il periodo di part- time per anni interi ai fini dell'acquisizione del diritto e in relazione all'effettiva attività prestata ai fini della sua quantificazione del trattamento spettante; che non dissimilmente va affermato per ciò che concerne il periodo di congedo fruito per motivi di studio, atteso che l'art. 2, I. n. 476/1984, nel testo risultante dalla modifica apportata dall'art. 52, comma 57, I. n. 448/2001, prevede il diritto del dipendente a mantenere la retribuzione corrisposta durante il periodo di congedo per lo svolgimento di corsi di dottorato di ricerca privi di borsa di studio soltanto se il rapporto di impiego non cessa per volontà del dipendente medesimo nei due anni successivi al conseguimento del dottorato (si veda sul punto Cass. n. 10695 del 2017), ciò che nella specie non risulta essere accaduto; che, non potendo pertanto considerarsi il periodo di congedo straordinario come un periodo utile ai fini del calcolo della 4 t misura della retribuzione differita, anche sotto tale profilo la sentenza impugnata si rivela immune da censure; che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 2.000,00, di cui C 1.800,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.
13. Così deciso in