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Ordinanza — n. 31331/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling 13th and 14th month pay must be included in pension base regardless of payment timing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31331/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that included 13th and 14th month payments in the pensionable base. The INPS argued these payments should be excluded because they were paid after the employee opted to continue working without contributions. The court held that since the payments were accrued before the option was exercised, they must be included in the pension base to ensure equality, overriding the cash basis rule for normally ongoing relationships.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 12-13, I. n. 243/2004; Art. 6, comma 9, d.lgs. n. 314/1997: Payments accrued prior to the exercise of the option to continue employment without contributions must be included in the pensionable base to ensure equality, disregarding the cash basis rule applicable only to normally ongoing relationships.

Parole chiave

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pensionable base calculation 13th and 14th month pay option to continue employment contribution exemption period equality principle in pensions cash basis rule exclusion INPS contribution dispute diritti a pensione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 12-13, I. n. 243/2004
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
Art. 6, comma 9, d.lgs. n. 314/1997
1, senza considerare il criterio di cassa per il pagamento dei contributi ex art. 6, comma 9, d.lgs. n. 314/1997, applicabile solo ai rapporti normalmente in corso (così Cass.
Art. 3, comma 11 0, I. n. 297/1982

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 34193 del 2019
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 27763-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO; - ricorrente - 2022 contro 2299 DI LAURO SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 171, presso lo studio dell'avvocato CRISTIANA FABBRIZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFAELE SPERATI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2968/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/05/2016 R.G.N. 2344/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. \ \ RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 25.5.2016, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto di Sergio Di Lauro ad aver inclusi nella base pensionabile i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati nel periodo 1.7.2005-30.6.2006, anteriore all'opzione prestata per la prosecuzione del rapporto di lavoro con diritto a percepire i contributi dovuti all'INPS, ex art. 1, commi 12-13, I. n. 243/2004; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Sergio Di Lauro ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo di censura, l'INPS, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 12-13, I. n. 243/2004, 6, d.lgs. n. 314/1997, e 3, comma 11 0, I. n. 297/1982, per avere la Corte di merito ritenuto che i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati nel periodo antecedente l'esercizio dell'opzione dovessero essere inclusi nella base pensionabile, ancorché corrisposti successivamente all'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro di cui all'art. 1, commi 12-13, I. n. 243/2004; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che i ratei già maturati all'atto di esercizio dell'opzione prevista dall'art. 1, comma 12, I. n. 243/2004 (che consente ai soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità di proseguire il rapporto con esonero dalla ulteriore contribuzione ed attribuzione delle somme corrispondenti a titolo di incentivo), vanno senz'altro inclusi nel calcolo della base pensionabile in forza del criterio di parità e secondo la fictio iuris stabilita dal successivo comma 13 dello stesso art. 1, senza considerare il criterio di cassa per il pagamento dei contributi ex art. 6, comma 9, d.lgs. n. 314/1997, applicabile solo ai rapporti normalmente in corso (così Cass. n. 34193 del 2019); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 3.200,00, di cui C 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Li Così deciso in Roma, nell'adunanza camera