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Ordinanza — n. 31196/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to address unimpugned 2003 settlement and specific reclassification claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31196/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Paolo Caforio's appeal against the Lecce Court of Appeal inadmissible. The appellant argued the lower court failed to address reclassification and back pay for periods worked without a contract, while the company and INPS remained absent. The court ruled that the appeal was inadmissible because it did not challenge the lower court's finding of an unimpugned 2003 settlement, which was a separate and autonomous ground for decision.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 1362, 1363, 1367, 1369 c.c.; Art. 1362, 1965, 2113 c.c.: An appeal is inadmissible if it fails to address a specific, unimpugned settlement concluded between the parties, as such a settlement constitutes an autonomous ratio decidendi distinct from other claims regarding reclassification or back pay.

Parole chiave

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inadmissible appeal unimpugned settlement ratio decidendi reclassification dispute back pay claims transazione giudiziale Corte di Cassazione pagamento del subappaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo omesso la Corte di pronunciare sulla domanda di differenze retributive.
Art. 1362 c.c.
Art. 1363 c.c.
Art. 1367 c.c.
Art. 1369 c.c.
Art. 1965 c.c.
Art. 2113 c.c.
19869/2017 intercorsa una transazione ex art. 2113 c.c. non impugnata dal ricorrente.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del
Art. 13 comma 1 bis del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 112 c.p
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 19869-2017 proposto da: CAFORIO GIOVANNI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IVAN CARIOLI; - ricorrente - contro MA.ROS. S.R.L., I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE 2022 PREVIDENZA SOCIALE; 2613 - intimati - avverso la sentenza n. 460/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 15/02/2017 R.G.N. 1607/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere Dott.

FABRIZIA GARRI. r.g. n. 19869/2017 RILEVATO CHE 1. Giovanni Paolo Caforio convenne in giudizio Maros s.r.l. ed espose di aver lavorato per la convenuta senza soluzione di continuità dal 22.4.1998 al 3.6.2008, quando si era dimesso, con mansioni di direttore di magazzino in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (dal 1.4 al 31.12.1999) e poi con contratto di lavoro subordinato ed inquadramento nel secondo livello del c.c.n.l. di categoria (un primo contratto del 2.10.2000 ed un secondo del 6.11.2007). Chiese l'accertamento dell'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nella qualifica di quadro o, al più, di impiegato di primo livello e la condanna della convenuta al pagamento di C 139.218,23 a titolo di differenze retributive ed indennità di mancato preavviso, tenuto conto delle ragioni che lo avevano indotto a rassegnare le dimissioni.

Domandò anche la condanna della convenuta al risarcimento del danno da demansionamento ed alla regolarizzazione contributiva. La Maros s.r.l. si costituì per resistere al ricorso di cui chiese il rigetto. L'Inps costituendosi eccepì la prescrizione estintiva dei contributi.

2. Il Tribunale di Brindisi rigettò le domande mentre la Corte di appello di Lecce lo accolse in parte e dichiarò la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 22.4.1998 al 3.6.2008 con l'inquadramento nel 2 livello del c.c.n.l. e condannò la società appellata alla regolarizzazione contributiva dal 22.2.2000 e per i periodi non coperti da contribuzione, prescritti i contributi pregressi. Confermò nel resto la sentenza di primo grado osservando che nulla era stato domandato per differenze retributive in relazione al livello di inquadramento attribuitogli nei periodi di formale assunzione né in quelli intermedi privi di un rapporto regolarizzato.

Inoltre, accertò che la transazione intercorsa tra le parti nel 2003 non era stata mai impugnata. Neppure riconobbe le somme richieste a titolo di indennità sostitutiva del preavviso evidenziando che non erano state dimostrate le ragioni poste a fondamento della domanda. r.g. n. 19869/2017 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Giovanni Paolo Caforio affidato a quattro motivi. La Maros s.r.l. e l'Inps sono rimaste entrambe intimate. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE 4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo omesso la Corte di pronunciare su tutta la domanda di inquadramento contrattuale avendo omesso di accertare se l'inquadramento nel secondo livello era riferito all'intero periodo ( anche quello in nero) e non avendo pronunciato sulla domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive spettanti da ritenersi implicitamente avanzata.

5. Con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo omesso la Corte di pronunciare sulla domanda di differenze retributive. Sostiene il ricorrente che con riguardo ai periodi di lavoro "in nero" la Corte di merito avrebbe dovuto accertare se erano dovute differenze tra quanto percepito ed il livello di inquadramento accertato. Deduce che non sarebbe stata necessaria una specifica domanda essendo sufficiente aver chiesto in giudizio il pagamento della somma maggiore o minore spettante.

6. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente stante l' identità delle questioni trattate, pur sotto diversi profili, sono entrambi inammissibili poiché non intercettano entrambe le rationes decidendi della sentenza che non solo ha ritenuto che la domanda di differenze retributive per i periodi di lavoro in nero non fosse stata avanzata ma anche che tra le parti era intervenuta nel 2003 una transazione mai impugnata. Tale seconda ed autonoma ratio decidendi non viene incisa dalle censure che sono perciò inammissibili.

7. Altrettanto deve dirsi con riguardo al terzo motivo di ricorso che ha ad oggetto la violazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1369 c.c. con riguardo all'interpretazione della domanda giudiziale che, ad avviso del ricorrente, era comprensiva di ogni e qualsiasi differenza retributiva spettante.

8. Il quarto motivo censura la sentenza per avere in violazione degli artt.1362, 1965 e 2113 c.c. per avere la Corte ritenuto che tra le parti era r.g. n. 19869/2017 intercorsa una transazione ex art. 2113 c.c. non impugnata dal ricorrente. 8.1. Ancora una volta la censura deve essere dichiarata inammissibile poiché il ricorrente a fronte di una pronuncia che afferma l'esistenza di una transazione mai impugnata ha trascurato di chiarire come dove e quando, nel giudizio, tale transazione invece era stata oggetto di contestazione.

9. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata costituzione della società e dell'Inps, rimasti intimati, esime il Collegio dal provvedere sulle spese del giudizio. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato cl.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del