Cassation court dismisses appeal due to withdrawn claim, ruling inadmissible for lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a subsequent lack of interest. The appellant, Rosatina Palozzi, had previously sued the Ministry of Education for the illegality of fixed-term contracts and conversion to permanent status, but withdrew her lawsuit before the scheduled hearing. Consequently, the court ruled that the legal action was no longer viable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 36, comma 1, lett. b) c.p.c.: The appeal is inadmissible if the plaintiff withdraws the claim before the hearing, resulting in a lack of interest.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso 26850-2017 proposto da: PALOZZI ROSATINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA REHO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO PISTILLI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA 2022 RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, 2806 rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - resistente con mandato - n.. avverso la sentenza n. 2409/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/05/2017 R.G.N. 549/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. t RILEVATO che, con sentenza del 6 maggio 2017, la Corte d'Appello di Roma, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Viterbo nel giudizio promosso da Rosatina Palozzi nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, riformando, in accoglimento dell'appello del Ministero, la predetta decisione, rigettava la domanda della Palozzi avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei reiterati contratti a termine in virtù dei quali l'istante, a partire dall'anno scolastico 2001/2002, aveva prestato servizio alle dipendenze del Ministero quale collaboratrice scolastica (personale amministrativo, tecnico, ausiliario) con conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto e, in subordine, il risarcimento del danno; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto aver la Palozzi, immessa nei ruoli del personale del Ministero sebbene non in virtù del disposto della I. n. 107/2015, beneficiato di una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione europea così ottenendo il bene della vita per il quale ha agito in giudizio e risultando allo stesso modo già risarcito del pregiudizio sofferto, in difetto di allegazione di danni ulteriori; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Palozzi, affidando l'impugnazione a quattro motivi, in relazione alla quale il Ministero intimato si costituiva al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione; che nelle more della fissazione dell'udienza di discussione della causa la Palozzi depositava atto di rinuncia al ricorso, del quale il Collegio all'odierna udienza dà atto disponendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza attribuzione delle spese non avendo il Ministero intimato svolto difesa alcuna
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma,